Data: 2012-08-13 14:39:13

Sospensione attività di strutura ricettiva

Per le strutture ricettive in Toscana vale l'art. 99 del TULPS (in quanto abrogati l'art. 11 della L. 135/2001 e l'art. 16 del  D.L.vo 79/2011 ) e perciò nel caso in  chiusura  di tot tempo (es. un anno o due) senza riapertura, va dichiarata la revoca dell'autorizzazione/dia?
In alternativa dopo una chiusura lunga ad es. uno/due anni va fatta ripresentare autocertificazione del possesso requisiti classificazione ecc. o può poi riattivare senza comunicare nulla?
Ringrazio per i chiarimenti

riferimento id:6827

Data: 2012-08-13 17:58:15

Re:Sospensione attività di strutura ricettiva

Il problema giuridico è questo.
L'art. 11 comma 2 della legge 135/2001 dispone "2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."
La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11.

Tuttavia il citato articolo e tutta la legge 135/2001 sono stati abrogati dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".
Il Dlgs 79/2011 ha disciplinato autonomamente la materia con l'art. 16 senza richiamare l'applicazione dell'art. 99 del TULPS (che quindi non può trovare autonoma applicazione).
La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell'articolo 16.

La declaratoria di incostituzionalità NON ha riguardato l'art. 3 del Codice, che quindi ha conservato efficacia ed ha mantenuto la non applicabilità dell'art. 99 del TULPS alle strutture ricettive.

Quindi a mio avviso, in mancanza di una autonoma disciplina regionale sul punto, non si applica alcuna decadenza anche in ipotesi di sospensione prolungata dell'attività.
OVVIAMENTE SUGGERIREI all'interessato di dare comunque comunicazione, anche se tardiva, per evitare possibili contestazioni vista la lacuna normativa che si è formata.

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