CARBURANTI - Dlgs 125/2012 - recupero vapori della benzina nei distributori
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012 , n. 125
Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del
recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a
motore nelle stazioni di servizio. (12G0149)
(GU n. 182 del 6-8-2012 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, concernente disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare,
l'articolo 14;
Vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di
vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle
stazioni di servizio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, concernente norme in materia ambientale, ed, in
particolare, l'articolo 277 e l'Allegato VIII alla Parte quinta, in
cui e' disciplinato il recupero di composti organici volatili (COV)
prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso
gli impianti di distribuzione di benzina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 19 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 luglio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto prevede le norme di attuazione della
direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, attraverso la modifica e l'integrazione delle
disposizioni del Titolo I della Parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Art. 2
Modifiche agli articoli 268 e 277 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera tt) e' sostituita dalla seguente:
«tt) impianti di distribuzione: impianti in cui il carburante
viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di
deposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si considerano
esistenti gli impianti di distribuzione di benzina gia' costruiti o
la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi
della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si considerano
nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione ed
il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa
dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti
distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di
una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o
riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;»;
b) dopo la lettera tt) sono inserite le seguenti:
«tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato
all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti di
distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di
erogazione in grado di prelevare il carburante dagli impianti di
deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di
pompaggio centralizzato;
tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:
1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il recupero
di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i
terminali;
2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura per il recupero
dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante del
veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione;
tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero
dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di
benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione
o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la
reimmissione in commercio;
tt-quinquies) flusso: quantita' totale annua di benzina
scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita' in un impianto di
distribuzione;»;
c) dopo la lettera uu) e' inserita la seguente:
«uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano
dalla benzina;»;
d) la lettera zz) e' sostituita dalla seguente:
«zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo
stoccaggio di combustibile; ai fini dell'applicazione dell'articolo
277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di
benzina presso gli impianti di distribuzione;».
2. L'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 277.
Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso
gli impianti di distribuzione di benzina
1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono
essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina
prodotti durante le operazioni di rifornimento.
2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti
soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con
sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti
previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all'allegato VIII
alla parte quinta del presente decreto, nonche' essere sottoposti ai
controlli previsti all'allegato VIII medesimo, se:
a) il flusso e' superiore a 500 m³/ anno;
b) il flusso e' superiore a 100 m³/ anno e sono situati in
edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di
lavoro.
3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un
flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i sistemi di recupero devono
rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e
gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase
II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.
4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai
commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla
ristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto al comma 3,
i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti
all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i
sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E' fatta comunque
salva, presso tali impianti, la possibilita' di rispettare i
requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i
sistemi di recupero di fase II.
5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di
benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla
consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di
tali veicoli.
6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di cui ai
commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di
efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall'allegato VIII
alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero
diversi da quelli di fase II.
7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola considerando la
media degli anni civili in cui l'impianto e' stato in esercizio nei
tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi
e' stato almeno un anno civile di esercizio, non c'e' nella direttiva
una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a
disposizione presso l'impianto; se la media della quantita' di
benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa
in esercizio dell'impianto supera, diversamente dalla stima, il
flusso di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione o della
concessione dell'impianto e' tenuto all'obbligo di adeguamento
previsto da tale disposizione.
8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono
essere omologati dal Ministero dell'interno, a cui il costruttore
presenta apposita istanza corredata della documentazione necessaria
ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui
all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del
rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno verifica la
rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal
presente articolo ed ai requisiti di sicurezza antincendio previsti
dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia l'omologazione
si intende negata.
9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che
sono stati omologati dalle competenti autorita' di altri Paesi
appartenenti all'Unione europea possono essere utilizzati per
attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo
riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, a cui il
costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione
necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di
prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una
traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno
verifica i documenti e le certificazioni trasmessi, da cui deve
risultare il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dal
presente articolo, e verifica la rispondenza dei dispositivi ai
requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa.
In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.
10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli impianti
di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero
dei vapori di cui al presente articolo.
11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi di
recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui
distributori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un
altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza di
tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti
dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono gia' attrezzati
con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, tale
obbligo di informazione si applica entro i due mesi successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
12. I gestori degli impianti di distribuzione di benzina devono
rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall'allegato VIII
alla parte quinta del presente decreto.».
3. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 279, comma 7,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277
del medesimo decreto, come modificato dal comma 2 del presente
articolo.
Art. 3
Modifiche all'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. All'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il paragrafo 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di
fase II.
Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori
di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di
distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per
la reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza
del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%.
In caso di sistemi che prevedono il trasferimento dei vapori di
benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di
distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi in
un intervallo compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il
raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero
deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale
certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies.
2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di recupero dei
vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6.
Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori
di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di
distribuzione. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza media del
sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80%,
raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e
1,05, estremi inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre
mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di
efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una
prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i
paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l'efficienza certificata ai
sensi del paragrafo 2-ter e' pari o superiore all'85%, con un valore
medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05, estremi
inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di
fase II.
2-ter. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei
vapori di fase II.
L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento
dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di
distribuzione e' determinata in base a quanto disposto dalla norma EN
16321-1 e, fino a relativa pubblicazione, dal progetto di norma prEN
16321-1.
2-quater. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero
dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma
6.
Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da parte
dei competenti enti di normazione, l'efficienza dei sistemi di
recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un
impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione e'
determinata misurando le perdite di vapori di benzina globali,
incluse quelle degli sfiati degli impianti di deposito interrati,
attraverso apposite prove effettuate con sistemi di misura che
utilizzano il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland,
ovvero altro metodo equivalente. L'equivalenza del metodo deve
risultare da apposite prove.
2-quinquies. Certificazione dell'efficienza dei prototipi.
La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo e'
rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN
ISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato s'intende un laboratorio
accreditato da un organismo riconosciuto dall'European Co-operation
for accreditation.
2-sexies. Atti di conformita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
Restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina
messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, gli
obblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformita' previsti
dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.»;
b) il paragrafo 3.1 e' sostituito dai seguenti:
«3.1. Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione di una
specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione,
ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di
benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di
distribuzione.
3.1-bis. L'insieme dei dispositivi dei sistemi di recupero dei
vapori comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero
dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori
per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione
della benzina, collegamenti interni ai distributori, linee interrate
per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le
apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento
degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.»;
c) al paragrafo 3.4 le parole: «al punto 2.1.», ovunque
riportate, sono sostituite dalle seguenti: «ai paragrafi 2 e 2-bis»;
d) il paragrafo 3.10 e' soppresso;
e) al paragrafo 3.15 le parole: «dalla legge 1° marzo 1968, n.
186» sono sostituite dalle seguenti: «dalle norme vigenti in
materia»;
f) il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori.
4.1. I controlli circa il rispetto dei requisiti di efficienza
previsti dai paragrafi 2 o 2-bis devono essere eseguiti con
periodicita' almeno annuale dal gestore. I risultati devono essere
riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai fini del
controllo, in caso di sistemi di recupero che prevedono il
trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto di distribuzione, si verifica che il rapporto V/L
rispetti, in condizioni di simulazione di flusso di benzina,
l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica il metodo
EN16321-2 e, fino alla relativa pubblicazione, il metodo prEN16321-2.
4.2. Negli impianti di distribuzione di benzina deve essere
installato un gruppo di controllo del funzionamento che segnali
visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di
benzina. In presenza di tali anomalie il gestore e' tenuto ad
assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si
applica in caso di installazione del sistema automatico previsto dal
punto 4.3.
4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti dal
gestore con periodicita' triennale se e' installato un sistema di
controllo automatico. Tale sistema deve rilevare automaticamente i
guasti che si verificano nel corretto funzionamento del sistema di
recupero dei vapori di benzina e nel sistema stesso di controllo
automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente
il flusso di benzina dal distributore interessato dal guasto se
questo non e' riparato entro sette giorni.»;
g) il paragrafo 5.1 e' soppresso;
h) al paragrafo 5.2 le parole: «Gli impianti di distribuzione»
sono sostituite dalle seguenti: «Gli impianti di distribuzione di
benzina»;
i) al paragrafo 5.2, lettera a), le parole: «Ministero
dell'interno;» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
dell'interno, nonche', per i sistemi di recupero dei vapori di
benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003,
anche gli atti di conformita' previsti dal decreto Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;»;
l) al paragrafo 5.2, lettera b), le parole: «contenute
nell'appendice» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla
normativa all'epoca vigente;»;
m) al paragrafo 5.2 dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i
distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno
2003;»;
n) al paragrafo 5.3 dopo le parole: «Gli impianti» sono aggiunte
le seguenti: «di distribuzione di benzina»;
o) al paragrafo 5.3, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i
distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno
2003;»;
p) al paragrafo 5.3, lettera b), le parole: «Ministero
dell'interno;» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
dell'interno, nonche', per i sistemi di recupero dei vapori di
benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003,
anche gli atti di conformita' previsti dal decreto Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;»;
q) al paragrafo 5.3, lettera c), le parole: «di cui al punto
2.1.» sono sostituite dalla seguente: «prescritto» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «la presente lettera non si applica in
caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformita'
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista dal
tale decreto;»;
r) al paragrafo 5.3, lettera d), le parole: «di cui al punto
2.1.» sono sostituite dalla seguente: «prescritto» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «la presente lettera non si applica in
caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformita'
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista da
tale decreto.»;
s) al paragrafo 5.3, lettera e), le parole: «del decreto
ministeriale 31 luglio 1934» sono sostituite dalle seguenti: «della
normativa all'epoca vigente.»;
t) il paragrafo 5.4 e' sostituito dal seguente:
«5.4. Tutti gli impianti di distribuzione di benzina devono essere
dotati di un registro di impianto che deve essere custodito dal
gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto, i
risultati degli autocontrolli previsti dal paragrafo 4 ed i
provvedimenti assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3.»;
u) il paragrafo 5.5 e' soppresso;
v) l'appendice recante «Modalita' di prova» e' soppressa.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita' previste dal
presente decreto ricadono tra i compiti istituzionali delle
amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Balduzzi, Ministro della salute
Severino, Ministro della giustizia
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino