Data: 2012-08-11 03:03:24

CARBURANTI - Dlgs 125/2012 - recupero vapori della benzina nei distributori

CARBURANTI - Dlgs 125/2012 - recupero vapori della benzina nei distributori

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012 , n. 125
Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa  alla  fase  II  del
recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei  veicoli  a
motore nelle stazioni di servizio. (12G0149)
  (GU n. 182 del 6-8-2012 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2012


                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217,  concernente  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in  particolare,
l'articolo 14;
  Vista  la  direttiva  2009/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di
vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore  nelle
stazioni di servizio;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni,  concernente  norme  in  materia  ambientale,  ed,  in
particolare, l'articolo 277 e l'Allegato VIII alla Parte  quinta,  in
cui e' disciplinato il recupero di composti organici  volatili  (COV)
prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli  presso
gli impianti di distribuzione di benzina;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2012;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 19 aprile 2012;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 luglio 2012;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri della salute, della giustizia,  degli  affari  esteri,
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1. Il  presente  decreto  prevede  le  norme  di  attuazione  della
direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21
ottobre  2009,  attraverso  la  modifica  e  l'integrazione  delle
disposizioni del Titolo I della Parte quinta del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

       
     
                              Art. 2

Modifiche agli articoli 268 e 277 del decreto  legislativo  3  aprile
  2006, n. 152, e successive modificazioni

  1. All'articolo 268, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera tt) e' sostituita dalla seguente:
      «tt) impianti di distribuzione: impianti in cui  il  carburante
viene erogato ai  serbatoi  dei  veicoli  a  motore  da  impianti  di
deposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si  considerano
esistenti gli impianti di distribuzione di benzina gia'  costruiti  o
la cui costruzione ed il cui  esercizio  sono  autorizzati  ai  sensi
della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012  e  si  considerano
nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione  ed
il cui esercizio sono autorizzati ai sensi  della  vigente  normativa
dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti
distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono  oggetto  di
una ristrutturazione  completa,  intesa  come  il  totale  rinnovo  o
riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;»;
    b) dopo la lettera tt) sono inserite le seguenti:
      «tt-bis)    distributore:    ogni    apparecchio    finalizzato
all'erogazione  di  benzina;  il  distributore  degli  impianti  di
distribuzione di benzina  deve  essere  dotato  di  idonea  pompa  di
erogazione in grado di prelevare  il  carburante  dagli  impianti  di
deposito  o,  in  alternativa,  essere  collegato  a  un  sistema  di
pompaggio centralizzato;
      tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:
        1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il  recupero
di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento  presso  i
terminali;
        2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura per il  recupero
dei vapori di benzina  spostati  dal  serbatoio  del  carburante  del
veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione;
      tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di  recupero
dei vapori di benzina che prevede  il  trasferimento  dei  vapori  di
benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione
o  il  riconvogliamento  degli  stessi  al  distributore  per  la
reimmissione in commercio;
      tt-quinquies)  flusso:  quantita'  totale  annua  di  benzina
scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita' in un impianto di
distribuzione;»;
    c) dopo la lettera uu) e' inserita la seguente:
      «uu-bis) vapori di  benzina:  composti  gassosi  che  evaporano
dalla benzina;»;
    d) la lettera zz) e' sostituita dalla seguente:
      «zz) impianto di deposito: ogni serbatoio  fisso  adibito  allo
stoccaggio di combustibile; ai fini  dell'applicazione  dell'articolo
277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti  allo  stoccaggio  di
benzina presso gli impianti di distribuzione;».
  2. L'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:

                            «Art. 277.

Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso
  gli impianti di distribuzione di benzina

  1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono
essere attrezzati con sistemi  di  recupero  dei  vapori  di  benzina
prodotti durante le operazioni di rifornimento.
  2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli  esistenti
soggetti a ristrutturazione completa devono essere  equipaggiati  con
sistemi di recupero dei  vapori  di  benzina  conformi  ai  requisiti
previsti, per i sistemi di recupero di  fase  II,  all'allegato  VIII
alla parte quinta del presente decreto, nonche' essere sottoposti  ai
controlli previsti all'allegato VIII medesimo, se:
    a) il flusso e' superiore a 500 m³/ anno;
    b) il flusso e' superiore a  100  m³/  anno  e  sono  situati  in
edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza  o  di
lavoro.
  3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi  un
flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i sistemi  di  recupero  devono
rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti  di  efficienza  e
gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di  fase
II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.
  4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui  ai
commi 2 e 3, i sistemi  di  recupero  devono  rispettare,  fino  alla
ristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto al comma 3,
i requisiti di  efficienza  e  gli  obblighi  di  controllo  previsti
all'allegato VIII alla  parte  quinta  del  presente  decreto  per  i
sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E'  fatta  comunque
salva,  presso  tali  impianti,  la  possibilita'  di  rispettare  i
requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo  previsti  per  i
sistemi di recupero di fase II.
  5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di
benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla
consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento  di
tali veicoli.
  6. Negli impianti di distribuzione diversi  da  quelli  di  cui  ai
commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare  i  requisiti  di
efficienza e gli obblighi di controllo  previsti  dall'allegato  VIII
alla parte quinta del presente decreto  per  i  sistemi  di  recupero
diversi da quelli di fase II.
  7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si  calcola  considerando  la
media degli anni civili in cui l'impianto e' stato in  esercizio  nei
tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo  non  vi
e' stato almeno un anno civile di esercizio, non c'e' nella direttiva
una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da  tenere  a
disposizione presso  l'impianto;  se  la  media  della  quantita'  di
benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa
in esercizio  dell'impianto  supera,  diversamente  dalla  stima,  il
flusso di cui al comma 3, il  titolare  dell'autorizzazione  o  della
concessione  dell'impianto  e'  tenuto  all'obbligo  di  adeguamento
previsto da tale disposizione.
  8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono
essere omologati dal Ministero dell'interno,  a  cui  il  costruttore
presenta apposita istanza corredata della  documentazione  necessaria
ad  identificare  i  dispositivi  e  dalla  certificazione  di  cui
all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del
rilascio dell'omologazione, il  Ministero  dell'interno  verifica  la
rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza  previsti  dal
presente articolo ed ai requisiti di sicurezza  antincendio  previsti
dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia  l'omologazione
si intende negata.
  9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero  dei  vapori  che
sono stati  omologati  dalle  competenti  autorita'  di  altri  Paesi
appartenenti  all'Unione  europea  possono  essere  utilizzati  per
attrezzare i distributori degli  impianti  di  distribuzione,  previo
riconoscimento  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  a  cui  il
costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione
necessaria ad identificare i  dispositivi,  dalle  certificazioni  di
prova  rilasciate  dalle  competenti  autorita'  estere  e  da  una
traduzione  giurata  in  lingua  italiana  di  tali  documenti  e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno
verifica i documenti e  le  certificazioni  trasmessi,  da  cui  deve
risultare il  rispetto  dei  requisiti  di  efficienza  previsti  dal
presente articolo, e  verifica  la  rispondenza  dei  dispositivi  ai
requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente  normativa.
In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.
  10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli  impianti
di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi  di  recupero
dei vapori di cui al presente articolo.
  11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi  di
recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere  esposto,  sui
distributori o vicino agli stessi, un cartello, una  etichetta  o  un
altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza di
tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti
dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono gia'  attrezzati
con sistemi di recupero dei  vapori  di  benzina  di  fase  II,  tale
obbligo di informazione si applica entro i due mesi  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  12. I gestori degli impianti di  distribuzione  di  benzina  devono
rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall'allegato VIII
alla parte quinta del presente decreto.».
  3. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 279,  comma  7,
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277
del medesimo decreto,  come  modificato  dal  comma  2  del  presente
articolo.

       
     
                              Art. 3

Modifiche all'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo
  3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

  1. All'allegato VIII alla parte quinta del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il paragrafo 2 e' sostituito dai seguenti:
  «2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei  vapori  di
fase II.
  Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento  dei  vapori
di  benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso  l'impianto  di
distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore  per
la reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza
del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%.
In caso di sistemi che  prevedono  il  trasferimento  dei  vapori  di
benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso  l'impianto  di
distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi  in
un  intervallo  compreso  tra  0,95  e  1,05,  estremi  inclusi.  Il
raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema  di  recupero
deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale
certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies.
  2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di recupero  dei
vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6.
  Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento  dei  vapori
di  benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso  l'impianto  di
distribuzione. Ai  fini  dell'omologazione,  l'efficienza  media  del
sistema di recupero dei vapori non  deve  essere  inferiore  all'80%,
raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso  tra  0,95  e
1,05, estremi inclusi.  Il  rapporto  V/L  del  sistema  deve  sempre
mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di
efficienza del sistema di recupero  deve  essere  comprovato  da  una
prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i
paragrafi 2-quater e  2-quinquies.  Se  l'efficienza  certificata  ai
sensi del paragrafo 2-ter e' pari o superiore all'85%, con un  valore
medio del rapporto V/L sempre  compreso  tra  0,95  e  1,05,  estremi
inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque  considerato  di
fase II.
  2-ter. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di  recupero  dei
vapori di fase II.
  L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento
dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di
distribuzione e' determinata in base a quanto disposto dalla norma EN
16321-1 e, fino a relativa pubblicazione, dal progetto di norma  prEN
16321-1.
  2-quater. Certificazione dell'efficienza dei  sistemi  di  recupero
dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma
6.
  Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da  parte
dei competenti  enti  di  normazione,  l'efficienza  dei  sistemi  di
recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina  in  un
impianto  di  deposito  presso  l'impianto  di  distribuzione  e'
determinata misurando  le  perdite  di  vapori  di  benzina  globali,
incluse quelle degli sfiati degli  impianti  di  deposito  interrati,
attraverso apposite  prove  effettuate  con  sistemi  di  misura  che
utilizzano il  metodo  volumetrico-gravimetrico  del  TÜV  Rheinland,
ovvero  altro  metodo  equivalente.  L'equivalenza  del  metodo  deve
risultare da apposite prove.
  2-quinquies. Certificazione dell'efficienza dei prototipi.
  La  certificazione  comprovante  l'efficienza  del  prototipo  e'
rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI  EN
ISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato s'intende  un  laboratorio
accreditato da un organismo riconosciuto  dall'European  Co-operation
for accreditation.
  2-sexies. Atti di conformita' di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
  Restano fermi, per i sistemi di  recupero  dei  vapori  di  benzina
messi in commercio o  in  esercizio  dopo  il  30  giugno  2003,  gli
obblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformita' previsti
dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.»;
    b) il paragrafo 3.1 e' sostituito dai seguenti:
  «3.1. Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione di  una
specifica norma tecnica da parte dei competenti enti  di  normazione,
ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei  vapori  di
benzina  in  un  impianto  di  deposito  presso  l'impianto  di
distribuzione.
  3.1-bis. L'insieme dei dispositivi  dei  sistemi  di  recupero  dei
vapori comprende pistole di erogazione predisposte  per  il  recupero
dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o  gemellate,  ripartitori
per la separazione della linea dei vapori dalla linea  di  erogazione
della benzina, collegamenti interni ai distributori, linee  interrate
per  il  passaggio  dei  vapori  verso  i  serbatoi,  e  tutte  le
apparecchiature e i dispositivi atti  a  garantire  il  funzionamento
degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.»;
    c)  al  paragrafo  3.4  le  parole:  «al  punto  2.1.»,  ovunque
riportate, sono sostituite dalle seguenti: «ai paragrafi 2 e 2-bis»;
    d) il paragrafo 3.10 e' soppresso;
    e) al paragrafo 3.15 le parole: «dalla legge 1°  marzo  1968,  n.
186»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  norme  vigenti  in
materia»;
    f) il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori.
  4.1. I controlli circa il  rispetto  dei  requisiti  di  efficienza
previsti  dai  paragrafi  2  o  2-bis  devono  essere  eseguiti  con
periodicita' almeno annuale dal gestore. I  risultati  devono  essere
riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai  fini  del
controllo,  in  caso  di  sistemi  di  recupero  che  prevedono  il
trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto  di  distribuzione,  si  verifica  che  il  rapporto  V/L
rispetti,  in  condizioni  di  simulazione  di  flusso  di  benzina,
l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica  il  metodo
EN16321-2 e, fino alla relativa pubblicazione, il metodo prEN16321-2.
  4.2.  Negli  impianti  di  distribuzione  di  benzina  deve  essere
installato un gruppo  di  controllo  del  funzionamento  che  segnali
visivamente le  anomalie  del  sistema  di  recupero  dei  vapori  di
benzina. In presenza  di  tali  anomalie  il  gestore  e'  tenuto  ad
assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si
applica in caso di installazione del sistema automatico previsto  dal
punto 4.3.
  4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti  dal
gestore con periodicita' triennale se e'  installato  un  sistema  di
controllo automatico. Tale sistema deve  rilevare  automaticamente  i
guasti che si verificano nel corretto funzionamento  del  sistema  di
recupero dei vapori di benzina e  nel  sistema  stesso  di  controllo
automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente
il flusso di benzina  dal  distributore  interessato  dal  guasto  se
questo non e' riparato entro sette giorni.»;
    g) il paragrafo 5.1 e' soppresso;
    h) al paragrafo 5.2 le parole: «Gli  impianti  di  distribuzione»
sono sostituite dalle seguenti: «Gli  impianti  di  distribuzione  di
benzina»;
    i)  al  paragrafo  5.2,  lettera  a),  le  parole:  «Ministero
dell'interno;»  sono  sostituite  dalle    seguenti:    «Ministero
dell'interno, nonche', per  i  sistemi  di  recupero  dei  vapori  di
benzina messi in commercio o in esercizio dopo  il  30  giugno  2003,
anche gli atti di conformita' previsti dal decreto  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;»;
    l)  al  paragrafo  5.2,  lettera  b),  le  parole:  «contenute
nell'appendice»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previste  dalla
normativa all'epoca vigente;»;
    m) al paragrafo 5.2 dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
      «b-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i
distributori messi in commercio o in  esercizio  dopo  il  30  giugno
2003;»;
    n) al paragrafo 5.3 dopo le parole: «Gli impianti» sono  aggiunte
le seguenti: «di distribuzione di benzina»;
    o) al paragrafo 5.3, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
      «a-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i
distributori messi in commercio o in  esercizio  dopo  il  30  giugno
2003;»;
    p)  al  paragrafo  5.3,  lettera  b),  le  parole:  «Ministero
dell'interno;»  sono  sostituite  dalle    seguenti:    «Ministero
dell'interno, nonche', per  i  sistemi  di  recupero  dei  vapori  di
benzina messi in commercio o in esercizio dopo  il  30  giugno  2003,
anche gli atti di conformita' previsti dal decreto  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;»;
    q) al paragrafo 5.3, lettera c), le  parole:  «di  cui  al  punto
2.1.» sono sostituite dalla seguente: «prescritto» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «la presente lettera  non  si  applica  in
caso di sistemi di  recupero  provvisti  degli  atti  di  conformita'
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE  prevista  dal
tale decreto;»;
    r) al paragrafo 5.3, lettera d), le  parole:  «di  cui  al  punto
2.1.» sono sostituite dalla seguente: «prescritto» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «la presente lettera  non  si  applica  in
caso di sistemi di  recupero  provvisti  degli  atti  di  conformita'
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 126, e di distributori provvisti della marcatura  CE  prevista  da
tale decreto.»;
    s)  al  paragrafo  5.3,  lettera  e),  le  parole:  «del  decreto
ministeriale 31 luglio 1934» sono sostituite dalle  seguenti:  «della
normativa all'epoca vigente.»;
    t) il paragrafo 5.4 e' sostituito dal seguente:
  «5.4. Tutti gli impianti di distribuzione di benzina devono  essere
dotati di un registro di  impianto  che  deve  essere  custodito  dal
gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria  effettuati  sull'impianto,  i
risultati  degli  autocontrolli  previsti  dal  paragrafo  4  ed  i
provvedimenti assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3.»;
    u) il paragrafo 5.5 e' soppresso;
    v) l'appendice recante «Modalita' di prova» e' soppressa.

       
     
                              Art. 4


                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.  Le  attivita'  previste  dal
presente  decreto  ricadono  tra  i  compiti  istituzionali  delle
amministrazioni e degli enti interessati, cui si  fa  fronte  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012

                            NAPOLITANO



                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri

                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei

                                Clini, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare

                                Balduzzi, Ministro della salute

                                Severino, Ministro della giustizia

                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri

                                Grilli,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

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