Data: 2012-08-10 12:47:37

PUBBLICO ESERCIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza autorizzazione, viola l'art. 11 c. 1 e art. 20 c. 1 L. Regionale Lazio 21/2006

La chiusura del locale chi la dispone a verbale notivicato:

L'agente accertatore o il comune con apposita ordinanza non prima dell'avvio del procedimento?

Grazie

riferimento id:6776

Data: 2012-08-11 02:51:59

Re:PUBBLICO ESERCIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE


Un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza autorizzazione, viola l'art. 11 c. 1 e art. 20 c. 1 L. Regionale Lazio 21/2006

La chiusura del locale chi la dispone a verbale notivicato:

L'agente accertatore o il comune con apposita ordinanza non prima dell'avvio del procedimento?

Grazie
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Per i pubblici esercizi continuano a trovare applicazione le disposizioni degli articoli 17 bis e seguenti del TULPS i quali prevedono una procedura particolare che ti riassumo:
1) organo accertatore trasmette tempestivamente il verbale al SUAP
2) SUAP ordina immediatamente (entro 5 giorni) la chiusura (senza avvio del procedimento)



****************

R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(commento di giurisprudenza)

17-ter.  1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (34).

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative (35).

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale (36).

(34)  Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

(35)  Comma così sostituito prima dall'art. 11, D.L. 29 marzo 1995, n. 97 e poi dall'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.

(36)  Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.


17-quater.  1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter (37).

(37)  Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

riferimento id:6776

Data: 2012-08-11 09:25:41

Re:PUBBLICO ESERCIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Come si puo dimostrare al Suap che l'ordinanza di chiusura deve essere fatta senza avvio del procedimento?
E quindi entro 5 gg.

Perchè nel comune dove opero, non tengono conto dell'art. 17 ter tulps ma preferiscono fare prima l'avvio del procedimento amministrativo e poi il provvedimento.

C'è qualche legge di riferimento per poter dire al Suap che non si fa l'avvio del procedimento ma si notifica direttamente entro 5 gg l'ordinanza??

Grazie ancora

riferimento id:6776

Data: 2012-08-12 05:20:07

Re:PUBBLICO ESERCIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE


Come si puo dimostrare al Suap che l'ordinanza di chiusura deve essere fatta senza avvio del procedimento?
E quindi entro 5 gg.
Perchè nel comune dove opero, non tengono conto dell'art. 17 ter tulps ma preferiscono fare prima l'avvio del procedimento amministrativo e poi il provvedimento.
C'è qualche legge di riferimento per poter dire al Suap che non si fa l'avvio del procedimento ma si notifica direttamente entro 5 gg l'ordinanza??
Grazie ancora
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Certo, c'è l'art. 17 ter. Quella è la norma di riferimento. E' scritta così chiaramente!!!!!!!!!!!!!!! Si tratta solo di applicarla .... e basta.
Ovviamente si può citare anche l'art. 7 della legge 241/1990 che esclude la comunicazione di avvio del procedimento "Ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento".

Vedi anche:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6039.0

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