Data: 2012-08-10 11:25:44

somministrazione e impatto acustico

Buon giorno ,
ho il caso di un pubblico esercizio (annesso a distributore di carburanti) che aprira' in zona assolutamente
isolata :  fuori dal centro abitato, non vi sono abitazioni o altre attivita' produttive nel raggio di 1 Km !
Installera' un impianto di diffusione sonora per l' allietamento della clientela.
Data la particolare collocazione, non vorrei richiedere documentazione inutile (anche perche' ha un costo)
e quindi mi chiedevo se il titolare, in luogo della "documentazione di impatto acustico" potesse ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prevista dall'art. 4 del DPR 19/10/201 N. 227.
E' possibile ?
Mi hanno anche detto , ma non trovo un effettivo riscontro di questo, che pero'  l'atto di notorieta' deve essere
firmato  da un tecnico competente in acustica e non dal titolare dell' attivita' .
A me sembra un' assurdita' ma ci sono indicazioni in merito ?

riferimento id:6774

Data: 2012-08-11 02:54:15

Re:somministrazione e impatto acustico

La dichiarazione sostitutiva di impatto acustico introdotta dalle norme di semplificazione di cui al DPR 227/2011 è a firma dell'INTERESSATO (senza la necessità di un tecnico abilitato).
Altrimenti che semplificazione sarebbe???????
La valutazione va presentata ed in questo caso l'interessato può limitarsi ad utilizzare una autocertificazione generale nella quale descrive la situazione, gli impianti, gli orari ecc.... avendo cura di verificare che non supera i limiti di emissione (che è cosa diversa dal non dare fastidio al prossimo!!).

riferimento id:6774

Data: 2012-08-11 07:20:46

Re:somministrazione e impatto acustico

ok, ma per avere la certezza di non superare i limiti di rumore si e' comunque costretti a rivolgersi a un tecnico per la misurazione ( a meno che uno non disponga in proprio di un fonometro ). Non so quindi se si puo' parlare  di vera semplificazione ! 
In ogni caso , quali sono i valori che devono essere rispettati (siamo un Comune che privo di piano di zonizzazione acustica) : quelli del DPCM 14.11.1997 o quelli del DPCM 1.3.1991  ?  Oppure quelli del D.P.C.M
16/4/1999 n. 215 ?
T ringrazio in anticipo per i chiarimenti che potrai darci

riferimento id:6774

Data: 2012-08-12 05:09:09

Re:somministrazione e impatto acustico


ok, ma per avere la certezza di non superare i limiti di rumore si e' comunque costretti a rivolgersi a un tecnico per la misurazione ( a meno che uno non disponga in proprio di un fonometro ). Non so quindi se si puo' parlare  di vera semplificazione ! 
In ogni caso , quali sono i valori che devono essere rispettati (siamo un Comune che privo di piano di zonizzazione acustica) : quelli del DPCM 14.11.1997 o quelli del DPCM 1.3.1991  ?  Oppure quelli del D.P.C.M
16/4/1999 n. 215 ?
T ringrazio in anticipo per i chiarimenti che potrai darci
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Alcuni spunti:
1) il fatto che l'autocertificazione sia DIFFICILE non esclude che comunque sia impossibile. L'interessato NON ha necessità di dotarsi di un fonometro per autocertificare se è "ragionevolmente sicuro" di non superare i limiti imposti dalla norma così come non deve dotarsi di un misuratore di alcol se è sicuro di aver bevuto mezzo bicchiere di vino nè deve una analisi chimica o organo-lettica per ogni prodotto realizzato se è sicuro di aver cucinato bene. Insomma .... se se la sente lo può fare ... altrimenti o si fa aiutare da un tecnico (anche non iscritto nell'elenco degli esperti in acustica ... ed in questo sta in parte la semplificazione; o si compra un fonometro ... o non mette la musica)

2)  La definizione delle classi di zonizzazione acustica è disciplinata nella Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, alla quale sono tenuti a conformarsi i Comuni nella conseguente pianificazione di loro competenza. Per la Cassazione (vedi sentenza pag. 81 http://communitysicurezza.espero.it/_pdf/Rassegna_giurisprudenza_12_Marzo_2012.pdf) i limiti differenziali sono applicabili anche in assenza di zonizzazione acustica del territorio comunale (In netto contrasto con l'orientamento del Consiglio di Stato, come ribadito dalla sentenza 7 dicembre 2011 n. 6431).

3) oltre ai limiti della disciplina comunale o del DPCM 1997 vanno considerati anche quelli del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16aprile1999,n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi". Mentre i limiti del DPCM 1997 servono per non dare fastidio al prossimo esterno al locale (vicini) quelli del DPCM 1999 servono per non rovinare i timpani degli avventori. Sono due cose distinte. Anche in questo caso SPETTA AL GESTORE assicurarsi del rispetto dei limiti e se vorrà potrà farsi assistere da un tecnico (anche abilitato).

SINTESI:
Se io dovessi fare di professione l'esercente con attività stabile di intrattenimento spenderei 1000 euro per un incarico per assicurarmi il rispetto dei limiti, anche se potessi autocertificare i requisiti. Lo farei senz'altro e consiglierei l'utente a fare altrettanto avvisandolo comunque che è anche libero di scegliere la strada dei FAI DA TE .... con tutti i rischi che ne conseguono.

riferimento id:6774

Data: 2012-08-13 06:48:29

Re:somministrazione e impatto acustico

OK, grazie , ...adesso mi e' tutto piu' chiaro !

riferimento id:6774
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