L'area di mercato deve essere obbligatoriamente dotata di colonnine per l'allaciamento all'energia elettrica?
Dove trovo la specifica disposizione?
Grazie mille
L'unico riferimento che conosco è nella DGR 3 dicembre 2008 VII/8570 “Determinazioni in merito all’individuazione delle aree mercatali e fieristiche (art. 4, c. 2, L.R. n. 15/2000).”
Allegato A
[i]II. Indicazioni ai comuni per l’individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche
1. I comuni individuano le aree da destinare al commercio su aree pubbliche [color=red]tenendo conto delle seguenti indicazioni[/color]:
[…]
d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e [color=red]di adeguati impianti per l’allacciamento alla rete elettrica[/color], idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico‐sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada.[/i]
Ti sottolineo che si tratta di indicazioni, che per loro natura non hanno valore prescrittivo.
benchè sia precedente al regolamento (CE) 852/2004, l'ordinanza del ministero della salute 3 aprile 2002 è l'unico documento in essere che detta le caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie per il commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari. l'ordinanza è il riferimento ufficiale delle nostre ASL (non solo in Lombardia), in mancanza di normativa ufficiale della Regione. i requisiti indicati nell'ordinanza sono obbligatori nel caso di realizzazione di nuovi mercati.
riferimento id:6769Conosco l'ordinanza citata da Donato.
A mio avviso però si applica solo in casi specifici, ovvero per il [u]commercio di alimentari[/u] in [u]mercati in sede propria[/u] dove si svolge [u]quotidianamente [/u] il commercio.
Di seguito l'estratto dell'ordinanza a base del ragionamento.
ART. 1. Campo di applicazione e definizioni.
1. La presente ordinanza fissa i requisiti igienico-sanitari:
a) delle aree pubbliche, nelle quali si effettuano, in un determinato arco di tempo, anche non quotidianamente, i mercati per il commercio dei prodotti alimentari;
b) dei posteggi, sia singoli, sia riuniti in un mercato, sia presenti nelle fiere;
c) delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi temporanei che insistono sui posteggi di cui alla lettera b).
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui all'art. 27, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Inoltre, si intende per:
a) commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari: l'attività di vendita dei prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7;
b) [color=red][b]mercato in sede propria[/b]: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti[/color];
c) [b]mercato su strada[/b]: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
[…]
ART 2. Caratteristiche generali delle aree pubbliche.
1. Le aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e i posteggi che siano isolati o in numero tale da non far raggiungere nel loro insieme la qualifica di mercato secondo la legislazione regionale e la pianificazione comunale, dove si effettua il commercio dei prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche.
2. [b]Le aree pubbliche, di seguito denominate aree, [color=red]destinate ai mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)[/color], [color=green]dove si svolge quotidianamente il commercio dei prodotti alimentari[/color][/b] devono avere i requisiti generali di cui al comma 1 e inoltre, in particolare, [b]devono essere[/b]:
[…]
b) [u]dotate di reti per allacciare ciascun posteggio[/u] all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera a) e [u]all'energia elettrica[/u]. Tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
[…]
concordo. però ai fini del "possesso delle caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche" di cui al comma 1 dell'art. 2, i presupposti minimi sono la dotazione di reti per l'approvvigionamento dell'acqua, scarichi per le acque reflue ed energia elettrica. le ASL danno queste indicazioni in quanto i comuni non possono sottrarsi agli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria che vale per gli operatori del settore alimentare e naturalmente per coloro che mettono a disposizione i relativi servizi. un esempio: nel 2005 il mio comune ha sottoposto il progetto, come previsto dal regolamento edilizio, al parere ASL relativo a "rifacimento della rete fognaria, nuovo arredo urbano ed ammodernamento area mercato"; l'ASL ha espresso parere favorevole a condizione che il mercato venisse dotato di n. tot allacciamenti alle reti tecnologiche e la realizzazione nuovi servizi igienici pubblici o adeguamento degli esistenti in proporzione alle dimensioni dell'area destinata al settore merceologico alimentare.
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