Buongiorno,
ho letto il D.lgs. 111/1992 per la produzione degli alimenti privi di glutine e nello specifico all'art. 10 c. 5 si richiede per i laboratori di nuova attivazione un responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo.. vorrei sapere come inquadrare tale figura, ossia come dipendente, collaboratore o altro? Questa persona dovrà essere quotidianamente presente in azienda o solo saltuariamente?.. Che compito specifico deve avere?... Grazie!!
Buongiorno,
ho letto il D.lgs. 111/1992 per la produzione degli alimenti privi di glutine e nello specifico all'art. 10 c. 5 si richiede per i laboratori di nuova attivazione un responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo.. vorrei sapere come inquadrare tale figura, ossia come dipendente, collaboratore o altro? Questa persona dovrà essere quotidianamente presente in azienda o solo saltuariamente?.. Che compito specifico deve avere?... Grazie!!
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1) il rapporto può essere di dipendenza (dipendente a tempo indeterminato o determinato) o di collaborazione anche esterna (co.co.co ecc...). Non è richiesta una forma particolare
2) ovviamente non ha obbligo di presenza durante l'intero ciclo produttivo (che potrebbe svolgersi anche 24h24
3) ha l'obbligo di garantire il rispetto delle procedure di qualità con compiti di supervisione che deve attestare in appositi verbali e registri.
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D.Lgs. 27-1-1992 n. 111
Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
10. Produzione e confezionamento.
1. La produzione e il confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministro della sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni e della disponibilità di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti.
3. L'accertamento delle condizioni dei requisiti di cui al comma 2 è effettuato dal Ministero della sanità con la collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanità.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene sospesa o revocata quando vengono meno i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo (17).
6. Il Ministro della sanità pubblica annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, indicando per ciascun stabilimento la tipologia di produzione (18).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stabilimenti già riconosciuti idonei alla produzione ed al confezionamento dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia comunicano al Ministero della sanità le tipologie delle relative produzioni, per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 6.
8. La stessa comunicazione di cui al comma 7 viene effettuata altresì nello stesso termine all'autorità sanitaria territorialmente competente (19).
9. Gli stabilimenti che adempiono alla prescrizione di cui al comma 7 sono autorizzati a proseguire la produzione ed il confezionamento dei prodotti per i quali sono stati riconosciuti idonei.
10. La mancata comunicazione, di cui al comma 7 comporta la decadenza delle autorizzazioni alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, fermo restando la facoltà di presentare istanza per una nuova autorizzazione.
11. Il Ministro della sanità con proprio decreto può prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma 5.