Ministero Sviluppo Economico - RISPOSTE AI QUESITI
Dedichiamo questa sezione alle risposte ai quesiti fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico (che ricordiamo essere mere indicazioni, non vincolanti per gli Enti Locali).
Invitiamo tutti a commentare i documenti e fornire il proprio contributo.
I documenti li trovate su: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&andor=AND&idarea2=0§ionid=2&idmenu=924&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&partebassaType=4&viewType=2&cattitle=Altri%20atti%20amministrativi&page=1
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n 138846 del 11.10.2010
OGGETTO : D.Lgs. del 26.3.2010, n. 59, art. 71 Comma 6
Richiesta chiarimenti - Valutazione requisiti.
Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune, ai sensi del
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, chiede se sono da intendersi requisiti
professionali validi ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di un'attività di
commerciò relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, i seguenti requisiti :
1. Diploma di ragioniera
2. Laurea triennale in Scienze e Tecnologiche Viticole ed Enologiche
3. Pratica professionale di panettiere presso una ditta esercente
l'attività di panificazione e commercio di pane e affini
Al riguardo, si precisa in via preliminare che il comma 7 dell'articolo 71 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, ha abrogato le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e che i
requisiti per l'avvio dell'attività commerciale sono ora stabiliti dal comma 6,
lettere a), b) e e) del citato articolo 71.
Si precisa altresì che la circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, emanata da
questo Ministero, a seguito del citato decreto, contiene al punto 11 alcune
indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti nel
caso di avvio dell'attinta di vendita dei prodotti appartenenti al settore
merceologico alimentare e somministrazione.
Con il punto 11.5 della predetta circolare, la scrivente Direzione
generale, ha esplicitato che la lettera e) ammette, a differenza della disciplina
previgente, per l'avvio di ambedue le tipologie di attinta, la possibilità di
riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
Quindi ai fini della risposta di cui ai punti 1 e 2, come anticipato per le vie
brevi, si resta in attesa degli elementi relativi alle materie oggetto dei corsi
suddetti.
Con riferimento a quanto richiesto al punto 3, si osserva che la lettera b)
del citato articolo ritiene requisito valido " l'aver prestato la propria opera, per
almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,
o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro
il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".
Come risulta dal contenuto della disposizione, l'art. 71, comma 6, lett.
b), a differenza del previgente art. 5, comma 5, lett. b) del D.Lgs 31.3.1998, n.
114, riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato "
addetto alla vendita o all'amministrazione ", ( locuzione presente anche nel
citato art. 5, comma 5, lett. b) ), ma anche al soggetto " addetto (..) alla
preparazione degli alimenti ".
La
nuova
disposizione,
quindi,
non
differenzia,
ai
fini
dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, fra l'attività svolta in qualità
di dipendente qualificato nel settore del commercio o in quello della produzione
artigianale, dal che si deduce che anche l'attività svolta per almeno due anni,
anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di
produzione alimentare, può costituire requisito idoneo.
In conseguenza di quanto sopra, nel caso oggetto del quesito di codesto
Comune, il soggetto in questione, che ha svolto per oltre 5 anni le mansioni di
panettiere presso una ditta esercente l'attività di panificazione e commercio di
pane e affini, può considerarsi in possesso della qualificazione prescritta.
DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco VECCHIO
Parere del Ministero 15 ottobre 2010 - Sede dell'impresa individuale e residenza del suo titolare
riferimento id:675Risoluzione n. 155543 - Richiesta chiarimenti, valutazione requisiti
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione 155543 del 2.11.2010
OGGETTO : D.Lgs. del 26.3.2010, n. 59, art. 71 comma 6 Richiesta chiarimenti-
Valutazione requisiti.
In riferimento al fax del 22.10.2010, la scrivente Direzione Genarale fa
presente di ritenere che la laurea triennale in Scienze Tecnologiche Viticole ed
Enologiche, considerate le materie oggetto del piano di studi, può considerarsi
requisito professionale valido, ai fini dell'avvio in qualsiasi forma, di un'attività di
commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di
somministrazione dì alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, D.Lgs.
26.3.2010, n. 59.
DIRETTORE GENARALE
Gianfrancesco Vecchio
Risoluzione n. 155566 - Quesito sulla validità dei requisiti professionali per la vendita di generi alimentari, somministrazione alimenti e bevande, in mancanza di una regolare situazione contributiva
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 155566 del 2.11.2010
Oggetto: art. 71, comma 6. lettera b) del D.Lgs. 59/10. Quesito sulla validità del
requisito professionale per la vendita di generi alimentari e per la somministrazione di
alimenti e bevande, in mancanza di una regolare situazione contributiva.
Si fa riferimento al quesito di codesta amministrazione, in cui si chiede di sapere se
il requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera b) del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (avere prestato la propria opera, per almeno due anni,
anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti
l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore
o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in
qualità. di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per
la previdenza sociale), possa essere riconosciuto solo in presenza di una situazione
contributiva regolare verificata presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
(INPS).
Nel quesito si fa riferimento ad una serie di casi specifici, in cui i richiedenti il
riconoscimento del requisito professionale in oggetto, appartenenti a diverse tipologie
di lavoratori (dipendenti, autonomi, soci lavoratori) sono tutti in possesso di ""buste
paga apparentemente regolari", ma i cui estratti conto contributivi INPS sono, in parte
o del tutto, irregolari.
Al riguardo la scrivente Direzione Generale ritiene che la ratio della norma, che
prevede appunto, quale strumento di verifica dell'effettiva prestazione lavorativa,
l'iscrizione ali'INPS, sia quella di superare eventuali contenziosi e di dotarsi
appunto di uno strumento a favore del richiedente il riconoscimento del requisito
professionale acquisito con la pratica. A tale ratio, pertanto, ad avviso della
scrivente,
si
devono
adeguare
i
comportamenti
e
le
decisioni
dell’amministrazione.
Premesso quindi che. a differenza del caso dei lavoratori autonomi, l'eventuale
situazione di non regolarità contributiva di lavoratori dipendenti, è imputabile
esclusivamente ai datori di lavoro che non hanno provveduto a versare all'INPS
quanto dovuto, ad avviso della scrivente, nel caso in cui il lavoratore dipendente,
richiedente il riconoscimento del requisito, possa comprovare sia la prestazione
d'opera, per almeno due anni nel quinquennio precedente, mediante "buste paga", sia
l'iscrizione all'INPS, anche nel caso in cui i contributi previdenziali non siano stati
pagati regolarmente, il requisito professionale può essere riconosciuto.
Quanto sopra ferma restando, ovviamente, la segnalazione alle autorità
competenti delle eventuali discrasie tra le "buste paga" dei richiedenti il
riconoscimento e la loro effettiva posizione contributiva
Il DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Risoluzione n. 159528 - Quesiti su requisiti professionali
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 159528 del 8.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 - Quesiti su requisiti
professionali - articolo 71, comma 6.
Codesto Comune chiede se può ritenersi valido, ai sensi dell’articolo 71, comma
6, lettera b), del decreto legislativo 25 marzo 2010, n.59, il servizio prestato da un
soggetto presso un’impresa esercente l’attività nel settore alimentare o di
somministrazione di alimenti e bevande, in possesso dell’inquadramento come
“Cassiere”.
Chiede, altresì, se ai sensi della medesima disposizione, può ritenersi valido, il
possesso del “Diploma di scuola media superiore con indirizzo Attività sociali –
specializzazione Dirigente di Comunità”.
Al riguardo, si fa presente quanto segue
Ad avviso della scrivente Direzione generale il dipendente in possesso
dell’inquadramento di “Cassiere”, potendosi in via generale considerare quale soggetto
addetto alla vendita di prodotti alimentari anche se nella fase finale, correlata alla
consegna e al pagamento dei medesimi, può ritenersi in possesso della qualificazione
richiesta.
Per quanto concerne il titolo di studio si ritiene che le materie oggetto del corso
di studio, consentono di considerarlo requisito professionale valido.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Risoluzione n. 162981 - Vendite sottocosto
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 162981 del 11.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114; D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218: Vendite
sottocosto.
Si fa riferimento alla mail dell’ 8 novembre 2010, riguardante la richiesta
di chiarimenti circa la validità dell’utilizzo del modulo allegato alla Circolare 31 luglio
2002, n.3550/C rinvenibile presso il sito INTERNET di questo Ministero, ai fini della
comunicazione al Comune competente per territorio dell’avvio di una vendita sottocosto
e se tale modulo è valido per tutti i Comuni d’Italia.
Al riguardo, si fa presente quanto segue
Con la Circolare esplicativa, 31 luglio 2002, n. 3550/C, avente per oggetto
“D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 - Regolamento recante la disciplina delle vendite
sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.114” la scrivente Direzione generale ha fornito precisazioni sulla disciplina e diffuso il
modulo utilizzabile per la comunicazione preventiva e l’allegato foglio recante alcune
avvertenze sugli obblighi ai quali sono tenuti gli operatori che intendono effettuare tale
modalità straordinaria di vendita.
Detto modulo ovviamente è da ritenersi utilizzabile su tutto il territorio
nazionale stante la vigenza del dettato normativo del citato decreto n. 218/2001.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Risoluzione n. 162872 - Quesiti in materia di requisiti professionali di accesso all'attività commerciale per il settore alimentare
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 162872 del 11.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) -
Quesiti in materia di requisiti professionali di accesso all’attività commerciale
per il settore alimentare.
Si fa riferimento alla nota di codesta Provincia Autonoma con la quale si chiede se:
(....)
a) se il diploma di ragioneria può essere considerato titolo valido, per l’accesso al
commercio al dettaglio, settore alimentare;
b) se il diploma di tecnico dei servizi turistici, di durata quinquennale possa
anch’esso essere considerato titolo valido per l’accesso al commercio al dettaglio,
settore alimentare.
(....)
Riguardo i quesiti relativi alla validità dei diplomi di ragioneria e di tecnico dei
servizi turistici, la scrivente Direzione generale, ritiene che le materie oggetto dei corsi
di studio non consentano di considerarli requisiti professionali validi.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Risoluzione n. 162970 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 162970 del 11.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) -
Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Si fa riferimento al fax con il quale codesto Comune chiede se ai sensi
dell’articolo 71, comma 6, lettera, c), il diploma di ragioneria possa considerarsi
requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la
somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale ritiene che le materie oggetto
del corso di studio non consentano considerarlo requisito professionale valido.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Risoluzione n. 162942 - Quesito su requisiti professionali
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DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 162942 del 11.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 - Quesito su requisiti professionali.
Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti su come debba essere
considerato il servizio prestato a part-time (nel caso specifico al 50%), ai fini del
riconoscimento del requisito previsto dall’articolo 71, comma 6, lettera b).
Al riguardo, si fa presente che la scrivente Direzione generale si è già
espressa sulla questione con nota n. 128621 del 27 settembre 2010, con la seguente
determinazione: “Ad avviso della scrivente, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo
perseguito dalla ratio della norma, che appunto ha previsto i due anni di pratica quale
requisito sostitutivo di qualsiasi altra modalità di formazione professionale, a tutela dei
consumatori finali, nell’ottica di assicurare loro standard di professionalità degli
addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il monte ore lavorato con
contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo
pieno, è consentito valutare positivamente richieste (opportunamente documentate) di
riconoscimenti riferiti a pratica professionale con contratto di lavoro part-time.”.
Riguardo al secondo quesito la scrivente Direzione generale ritiene che il
soggetto inquadrato al 6° livello con mansioni di “commis di sala”, possa essere
considerato in possesso della qualificazione richiesta stante la declaratoria riportata nel
CCNL Turismo e Pubblici esercizi.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Risoluzione n. 167119 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 167119 del 16.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) -
Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Si fa riferimento alla mail con il quale la S.V. chiede se ai sensi dell’articolo
71, comma 6, lettera, c), il diploma di “Laurea in medicina e chirurgia” e l’aver prestato
la propria opera professionale per quattro anni consecutivi nel quinquennio precedente
presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territoriale come medico operante
presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, possa considerarsi requisito professionale
valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e
bevande.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale ritiene che le materie oggetto del
corso in questione consentano di considerare valido il diploma di laurea in discorso ai
sensi del citato art.71, comma 6, lettera c).
Di conseguenza risulta superflua la valutazione della pratica professionale
svolta.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Risoluzione n. 167111 - Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 167111 del 16.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) -
Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede se ai sensi
dell’articolo 71, comma 6, lettera, c), il diploma di scuola secondaria superiore di
“Perito chimico”, possa considerarsi requisito professionale valido per il commercio di
prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale ritiene che le materie oggetto
del corso in questione consentano di considerare valido il titolo ai sensi del citato art.71,
comma 6, lettera c).
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Risoluzione n. 166834 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande
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Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
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Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 166834 del 16.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) -
Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Si fa riferimento alla documentazione presentata con la quale la S.V.
chiede se ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera, c), il diploma di “Laurea in
economia e commercio con indirizzo Economia aziendale”, possa considerarsi requisito
professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione
di alimenti e bevande.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale ritiene che le materie oggetto
del corso di sudi in questione consentano di considerare valido il titolo ai sensi del citato
art.71, comma 6, lettera c).
Con l’occasione si richiama, quanto precisato dalla scrivente sulla validità
del titolo professionale richiesto (cfr. note 94953 e 94958 del 22/7/2010 che si allegano).
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Risoluzione n. 167119 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande
Ministero dello Sviluppo Economico
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Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 167119 del 16.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) -
Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Si fa riferimento alla mail con il quale la S.V. chiede se ai sensi dell’articolo
71, comma 6, lettera, c), il diploma di “Laurea in medicina e chirurgia” e l’aver prestato
la propria opera professionale per quattro anni consecutivi nel quinquennio precedente
presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territoriale come medico operante
presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, possa considerarsi requisito professionale
valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e
bevande.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale ritiene che le materie oggetto del
corso in questione consentano di considerare valido il diploma di laurea in discorso ai
sensi del citato art.71, comma 6, lettera c).
Di conseguenza risulta superflua la valutazione della pratica professionale
svolta.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Risoluzione n. 167136 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 167136 del 16.11.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera a) -
Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Si fa riferimento (....) con il quale codesto Comune chiede se ai sensi
dell’articolo 71, comma 6, lettera, a), l’attestato rilasciato dalla Provincia di Reggio
Emilia a seguito di frequenza con esito positivo di un corso professionale di “addetto
alla ristorazione” possa considerarsi requisito professionale valido per commercio di
prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale ritiene il corso abilitante in
questione rientri a pieno titolo tra quelli indicati alla lettera a) del citato art.71, comma
6.
Con l’occasione si richiama, quanto precisato dalla scrivente sulla validità
del superamento di un corso professionale su tutto il territorio nazionale.(cfr. nota
93653 del 20/7/2010 che si allega).
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Risoluzione n. 168923 - Autorizzazione apertura media struttura di vendita
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 168923
del 18.11.2010
Oggetto: autorizzazione apertura media struttura di vendita.
Applicazione D.Lgs. 59/10
Si fa riferimento al quesito di codesto Comune riguardante il rilascio di
autorizzazione, anche per il settore merceologico alimentare, ad una media struttura di
vendita esistente.
Il Comune, nel riferire che il Piano Comunale per l’insediamento di attività
commerciali nel territorio, previsto e redatto in base alla legge regionale 15/2004, non
prevede l’attivazione di nuova superficie alimentare nell’ambito di medie strutture,
chiede se sia legittima l’applicazione del suddetto Piano comunale, a seguito
dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
In via preliminare si fa presente che la Legge regionale citata, all’articolo 14
comma 1, lettera h), relativo ai principi sulla base dei quali i comuni devono
individuare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, inserisce il “rapporto tra densità
di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto
stabilito dalla giunta regionale con proprio provvedimento da approvare entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge” .
Il provvedimento della Giunta regionale suddetto prevede, per ciascuna area, un
contingentamento numerico delle superfici alimentari, non alimentari e miste,
indicando, peraltro con aggiornamento costante, il numero dei metri quadrati
eventualmente ancora disponibili per le singole tipologie.
Quanto sopra premesso, la scrivente Direzione Generale ritiene di dover far
presente che suddetti criteri, basati evidentemente su una programmazione numerica,
avrebbero già dovuto essere modificati, a seguito della legge Legge 4 agosto 2006, n.
248, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che
all’articolo 3 comma 1 prevedeva che “le attività commerciali, come individuate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande
debbano essere svolte senza una serie di limiti e prescrizioni, tra cui “d) il rispetto di
limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello
territoriale sub regionale”.
E’noto come tale intervento, nel dare attuazione ai principi comunitari in materia
di libera concorrenza (e dunque dispiegandosi ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 430 del
2007), fosse principalmente diretto a rimuovere limiti all’accesso al mercato, anche allo
scopo di ampliare la tipologia di esercizi in concorrenza ed aumentare la competitività
dei vari settori dell’economia, inserendosi in un quadro di complessiva modernizzazione
del commercio.
I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono, del
resto, che i poteri pubblici non interferiscano sul libero gioco della concorrenza,
astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da
autorizzare in una determinata area. Limitazioni all’apertura di nuovi esercizi
commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini,
sull’apprezzamento autoritativo dell’adeguatezza dell’offerta alla presunta entità della
domanda.
In sintesi, come espressamente evidenziato dal Consiglio di Stato (sent. n. 2808
del 2009), la ratio delle disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006 “è nel senso che
appare ormai precluso alle amministrazioni adottare misure regolatorie che incidano,
direttamente o indirettamente, sull’equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece
determinarsi in base alle sole regole del mercato”.
Non solo, il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della Direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, all’articolo 11 elenca, tra i
requisiti vietati, al comma e) “l’applicazione caso per caso di una verifica di natura
economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell’esistenza di
un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti
economici potenziali o effettivi dell’attività o alla valutazione dell’adeguatezza
dell’attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto
non concerne i requisiti di programmazione, che non perseguono obiettivi economici, ma
che sono dettati da motivi imperativi d’interesse generale”.
Stante quanto sopra e premesso che non esiste una decadenza automatica
dell’atto di programmazione vigente presso codesto Comune, peraltro direttamente
correlato all’atto regionale, la scrivente ritiene improcrastinabile l’avvio delle procedure
necessarie alla modifica del piano, i cui attuali contenuti non risultano più in linea con i
principi concorrenziali sanciti dall’ordinamento comunitario e ribaditi dalle recenti
disposizioni di recepimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Risoluzione n. 174928 - Quesito da applicare a società cooperativa a responsabilità limitata
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 174928 del 25.11.2010
Oggetto: Quesito inerente la normativa da applicare ad una Società Cooperativa a
responsabilità limitata
In relazione al quesito di codesto Comune, in cui si chiede quale normativa
applicare ad un’attività di vendita al dettaglio, nei locali di produzione, svolta da una
cooperativa sociale a responsabilità limitata, non iscrivibile all’albo delle imprese
artigiane, che nell’ambito della propria attività riabilitativa, educativa, socio sanitaria
e di inserimento lavorativo, venda al pubblico prodotti realizzati dagli ospiti della
struttura, con inclusione di prodotti alimentari non di produzione della cooperativa, si
fa presente quanto segue.
L’attività delle Cooperative sociali è disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n.
381, che all’articolo 1 comma 1 cita: “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.”
Al comma 2 del medesimo articolo la norma prevede che “Si applicano alle cooperative
sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le
cooperative stesse operano”.
Le cooperative sociali, non potendo essere iscritte all’albo delle imprese artigiane,
non possono usufruire della deroga prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera f) del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede appunto che la norma di cui al
decreto non si applichi alle stesse.
Pertanto se ne deduce che, ove le suddette cooperative esercitino forme di vendita
al pubblico di beni in parte prodotti nell’ambito dell’attività di cui al punto a)
dell’articolo 1 della legge 381/91, in cui però il valore dei beni venduti sia costituito, in
misura prevalente, da beni non prodotti, ma acquistati (ad esempio, nel caso di
bomboniere, il valore totale della bomboniera/sacchetto sia in gran parte costituito dai
confetti, o nel caso di cesti natalizi, il prezzo al quale vengono commercializzati sia in
massima parte legato al valore dei beni alimentari, quali panettoni, torroni, spumanti,
in essi contenuti), tale attività di vendita dovrà essere a tutti gli effetti considerata
attività di commercio al dettaglio, soggetta necessariamente alle norme di cui al D.lgs.
114/98 e a quelle regionali eventualmente applicabili.
Peraltro, ad avviso della scrivente Direzione Generale, ove la vendita riguardi
prodotti del settore alimentare, deve essere verificato, in capo al legale rappresentante,
il possesso dei requisiti professionali di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59,
art. 71, comma 6.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Risoluzione n. 178981 - Comunicazione per il trasferimento della gestione e della proprietà, nonchè la cessazione dell'attività di esercizi commerciali
Risoluzione n. 180937 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande
Risoluzione n. 195688 - Professionali per il commercio prodotti alimentari e somministrazione alimenti e bevande, diploma Istituto professionale
Risoluzione n. 195671 - Quesito su requisiti professionale per commercio prodotti alimentari, somministrazione alimentie bevande, laurea in Scienze politiche, indirizzo Politico economico
Risoluzione n. 199259 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e somministrazione alimenti e bevande
Risoluzione n. 3340 - Quesito relativo alla ristorazione effettuata a bordo di navi che svolgono crociere nell'arcipelago toscano
Risoluzione n. 5910 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, diplomati agrotecnici
Risoluzione n. 5902 - Quesito su possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività commerciale di vendita e somministrazione
Risoluzione n. 5895 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, operaio, responsabile controllo qualità
Risoluzione n. 5891 - Requisiti professionali per il commercio prodotti alimentari e somministrazione alimenti e bevande, laurea in Economia e Commercio e Gestione delle Arti e Attività Culturali, diploma Periti aziendali
Risoluzione n, 5885 - Quesito in materia di requisiti professionali per il comemrcio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, apprendista
Risoluzione n. 5871 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande
Risoluzione n. 8181 - Requisiti fondamentali per il comemrcio di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, diploma per Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Risoluzione n. 14927 - Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, sarta per donna
Risoluzione n. 14839 - Segnalazione Certificato dell'Inizio Attivita
Parere alla Camera di commercio di Parma del 25 novembre 2010
Parere a privato e alla Camera di commercio di Venezia del 17 gennaio 2011
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese
Divisione XVIII – Normativa Tecnica
AL CENTRO SERVIZI (OMISSIS)
e-mail: (omissis)
per conoscenza:
AL SEGRETARIO GENERALE
VENEZIA
(trasmissione tramite PEC)
Oggetto:
DELLA
CCIAA
DI
Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.
Si fa riferimento all’e-mail datata 23 novembre 2010 con la quale codesto Centro
Servizi ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M.
37/2008.
Al riguardo è stato preliminarmente dichiarato che al sig. omissis, iscritto alla
CCIAA di Venezia in qualità di piccolo imprenditore e operante nel settore di installazione di
caminetti e stufe a far data dal 23 settembre 2004, non sono stati riconosciuti dalla Camera di
commercio i requisiti per poter operare nel settore di cui alla lettera c), comma 2, art.1 del d.m.
37/2008.
Con il quesito in esame codesto Centro Servizi ha chiesto di conoscere se l’attività di
installazione di caminetti, stufe e relative canne fumarie rientri o meno nella disciplina del d.m.
37/2008 (art.1, comma 2, lettera c), e nel caso rientrasse, se possa utilizzare la documentazione
fiscale (fatture con descrizione di vendita e installazione di stufe e camini) per comprovare
l’effettivo esercizio dell’attività svolta precedentemente all’entrata in vigore del d.m. in parola, al
fine di poter abilitare l’impresa artigiana.
A parere della Camera di commercio, secondo quanto riferito da codesto Centro Servizi,
la documentazione fiscale presentata al fine di comprovare l’effettivo esercizio dell’attività del
settore di cui alla lettera c), comma 2, art.1 del d.m. 37/2008, in quanto riguardante attività di mera
pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino), non
rientra nella declaratoria di cui al d.m. 37/2008 e, pertanto, non è idonea a consentire il
riconoscimento dei requisiti in parola.
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307 – fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
In generale, in merito alla maturazione dei requisiti tecnico-professionali, occorre
innanzitutto premettere che la loro valutazione (trattandosi peraltro di artigianato) non è di
competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Commissione
Provinciale Artigianato, responsabile del procedimento (di nomina regionale e, pertanto, autonoma
rispetto a questa Amministrazione).
Al riguardo, si ricorda comunque che, ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-
professionali, occorre tener conto di quanto previsto dall’art.4 del d.m.37/2008, di cui appresso:
“Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di
attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre
anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d)
del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in
possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i
collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla
lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni”.
Si ritiene, ad ogni modo, utile sottolineare che con nota ministeriale n.1118 del 24
febbraio 2010, relativa ad un parere inerente lo specifico settore di “installazione caminetti e stufe”,
la Divisione XVIII di questo Ministero ha implicitamente chiarito che l’attività medesima era
disciplinata, precedentemente all’entrata in vigore del d.m.37/2008, anche dalla ex-Legge 46/90.
Nella nota viene infatti sottolineato come la modifica apportata dall’art.1, comma 2, lettera c) del
d.m. 37/2008 alla precedente formulazione di cui alla lettera c) dell’art.1 della Legge 46/90, ha
2
risposto all’esigenza normativa di meglio individuare il complesso di prodotti rientranti nella
definizione di “impianto termico di riscaldamento”.
Si deve, inoltre, aggiungere, in riscontro a quanto sopra riportato e sostenuto dalla
Camera di Commercio, che la documentazione sulla quale si basa l’asserita attività di installatore
afferirebbe a specie diversa da quella di installatore, poiché sembrerebbe riguardare esclusivamente
attività “sugli impianti” e non attività di istallazione di impianti. Conseguentemente non
sussisterebbero i presupposti per ritenere che l’interessato abbia maturato i requisiti tecnico-
professionali.
Tanto sopra premesso, a parere della Scrivente, l’interessato ha operato e continua a
operare in assenza del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art.4 in questione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
3
Risoluzione n. 27270 - Requisiti professionali commercio prodotti alimentari e somministrazione bevande, agente di commercio
Risoluzione n. 31045 – Esercizio dell’attività di tintolavanderia, nomina del direttore tecnico
Risoluzione n. 33162 - Requisiti di onorabilità esercizio attività commerciali nel settore merceologico alimentare, vendita e somministrazione bevande
riferimento id:675Risoluzione n. 33304 - Requisiti professionali commercio prosdotti alimentari, somministrazione alimenti e bevande, displomati agrotecnico, servizi sala bar
Risoluzione n. 33310 - Requisiti morali apertura esercizio di somministrazione alimenti e bevande
Risoluzione n. 36097 - Requisiti professionali commercio prodotti alimentari e somministrazione alimenti e bevande
Risoluzione n. 36077 - Requisiti professionali commercio prodotti alimentari e somministrazione alimenti e bevande, diploma di laurea Economia Aziendale
Risoluzione n. 39297 - Requisiti professionali attività commerciale nel settore merceologico alimentare, vendita e somministrazione alimenti e bevande
Risoluzione n. 43282 - Requisiti professionali commercio prodotti alimentari e somministrazione alimenti e bevande, Diploma di Liceo Scientifico.
Risoluzione n. 43265 - Requisiti professionali commercio prodotti alimentari, somministrazione alimenti e bevande, Diploma di Perito per il turismo
Risoluzione n. 44267 - Requisiti di accesso all’attività commerciale
Circolare n. 3642 del 15/04/2011
Un riepilogo dei vari titoli che abilitano al commercio ed alla somministrazione
Ministero: risposte a quesiti (aggiornamento marzo 2015)
Risoluzione n. 219972 del 12 dicembre 2014 - D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 – Quesito in materia di vendite sottocosto
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25770.0
Risoluzione n. 219970 del 12 dicembre 2014 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Art.71, comma 6, lettera a) – Validità attestato di frequenza per l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25771.0
Risoluzione n. 213720 del 2 dicembre 2014 - D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 – Comunicazione pubblicitaria sul sottocosto in relazione al concetto di referenza - Quesito
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25772.0
Risoluzione n. 212733 del 1 dicembre 2014 - Attività artigianale - Consumo sul posto
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25773.0
Risoluzione n. 212752 del 1 dicembre 2014 - Quesito in materia di esercizi di vicinato – Consumo immediato sul posto di prodotti di gastronomia – Installazione erogatore di birra alla spina
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25774.0
Risoluzione n. 207483 del 24 novembre 2014 - Attività di commercio al dettaglio in sede fissa – Attività consentite nei locali adibiti ad esposizione
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25775.0
Risoluzione n. 207511 del 24 novembre 2014 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, commi 1-5 – Requisiti morali
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25776.0
Risoluzione n. 207497 del 24 novembre 2014 - Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 – Quesito su coesistenza nel medesimo locale di attività di vendita al dettaglio settore merceologico non alimentare e vendita di quotidiani e periodici
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25777.0
Risoluzione n. 204137 del 18 novembre 2014 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Forme speciali di vendita – Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione – E-Commerce
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25778.0
Risoluzione n. 204184 del 18 novembre 2014 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) – Quinquennio precedente
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25779.0
Risoluzione n. 197797 del 10 novembre 2014 - Attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli su aree private
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25780.0
Risoluzione n. 197841 del 10 novembre 2014 - Scadenza termini di avvio delle attività soggette a SCIA – Quesito
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25781.0
Risoluzione n. 167530 del 25 settembre 2014 - Avvio dell’attività di vendita al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25782.0
Risoluzione n. 167548 del 25 settembre 2014 - Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica – Liberalizzazioni
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25783.0
Risoluzione n. 167494 del 25 settembre 2014 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 71, comma 6 – Quesito – Laurea magistrale in Giurisprudenza
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25784.0
Risoluzione n. 145826 del 25 settembre 2014 - Sentenza 17 luglio 2014, n. 3802 del Consiglio di Stato – Diniego autorizzazione apertura esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25785.0