Data: 2012-08-07 04:03:30

Toscana - modifiche al regolamento "Norme in materia di artigianato"

Toscana - modifiche al regolamento "Norme in materia di artigianato"
Delibera n. 693 del 30/07/2012
Oggetto: Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato").

ALLEGATO 1 
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre
2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in
materia di artigianato”).
SOMMARIO
PREAMBOLO
 
Art. 1 Sostituzione della rubrica del capo II del d.p.g.r. 55/R/2009
Art. 2 Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 55/R/2009
Art. 3 Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 55/R/2009
Art. 4 Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009
Art. 5 Inserimento dell'articolo 4bis nel d.p.g.r. 55/R/2009
Art. 6 Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 55/R/2009
Art. 7 Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 55/R/2009
Art. 8 Entrata in vigore
Preambolo
La Giunta regionale
Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato)come modificata
dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) ed in particolare l'articolo 26;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 24 maggio 2012;
Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4, del regolamento interno
della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 18 giugno 2012, n.
539;
Visto il parere favorevole della Terza Commissione  consiliare, espresso nella seduta del 9 luglio
2012;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;
considerato quanto segue:
1. per realizzare le finalità della l.r. 53/2008 è necessario stabilire modalità uniformi a cui si devono
attenere le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana a seguito
dell'abolizione dell'albo artigiani, attuata dalla l.r.66/2011 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
2. per assicurare il rispetto delle disposizioni di semplificazione introdotte dalla l.r. 66/2011 alla
normativa sull'artigianato è necessario introdurre una disciplina di semplificazione relativamente
alle modalità di attuazione dei controlli sulle imprese da parte delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura;
3. per garantire la corretta applicazione delle disposizioni relative all'attribuzione della qualifica di
maestro artigiano è necessario introdurre precisazioni riguardo al possesso del requisito
dell'iscrizione al Registro delle Imprese, anche al fine di garantire uniformità e trasparenza
nell'attribuzione della qualifica medesima.
Approva il presente regolamento
Art. 1
Sostituzione della rubrica del Capo II del d.p.g.r. 55/R/2009
1. La rubrica del capo II del regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
(Norme in materia di artigianato) è sostituita dalla seguente: “Annotazione delle imprese artigiane
nella sezione speciale del registro delle imprese”.
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 55/R/2009
1. L'articolo 2 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:
“ Art. 2
Dichiarazione per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese.
1. Ai fini dell'annotazione artigiana nella sezione speciale delle imprese la  dichiarazione di cui
all'articolo 14 della l.r.53/2008 è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro
delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.
2. La dichiarazione per l'annotazione di cui al comma 1 è presentata in via telematica, utilizzando la
modulistica di cui al comma 3,  secondo le modalità previste per il registro delle imprese in
attuazione dell'articolo 8 della legge  29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria,  artigianato e agricoltura)  e del decreto ministeriale 2 novembre 2007 
(Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa), come modificata
dal decreto direttivo del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.
3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello  regionale ed è
determinata in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle  Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della Toscana 
(Unioncamere Toscana). 
4. Al momento della presentazione della dichiarazione, la Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica, ai fini delle ricevibilità, la regolarità formale della
dichiarazione ai sensi della normativa statale in materia di iscrizione al registro delle imprese, ed in
particolare  accerta la sottoscrizione della dichiarazione e l'allegazione della modulistica attestante i requisiti artigiani.”.
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 55/R/2009
1. L'articolo 3 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:
“ Art.3
Trasmissione alla regione Toscana delle informazioni sulle imprese artigiane.
1. La regione Toscana ottiene le informazioni sulle imprese artigiane attraverso il sistema
informatico di trasmissione dei dati inerenti il registro delle imprese delle CCIAA.”. 
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009
1. L'articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:
“ Art. 4
Controlli sulle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese.
1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti 
previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della l.r. 53/2008 sia sulla base di 
quanto dichiarato che mediante accertamenti d'ufficio.
2. Le CCIAA effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni, adottando gli stessi criteri
d'individuazione utilizzati per la generalità delle imprese.
3. Le CCIAA procedono inoltre al controllo quando vi siano fondati dubbi sulla coerenza delle
dichiarazioni, tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali.
4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della 
commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), può adottare direttive per l'effettuazione
dei controlli di cui ai commi 2 e 3, nonché per  individuare ulteriori ambiti in cui procedere a
controlli di tipo puntuale.
5. Il provvedimento di cancellazione dell'annotazione è comunicato all'impresa mediante
raccomandata con avviso di ritorno o mediante modalità di comunicazione telematica in grado di
attestare l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire ricevute opponibili a terzi”.
Art. 5
Inserimento dell'articolo 4bis nel d.p.g.r. 55/R/2009
1. Dopo l'articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009 è inserito il seguente:
“ Art. 4 bis
Perdita del requisito di impresa artigiana.
1. Nei casi in cui l'impresa ometta di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 15 della legge
regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli
adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) entro i termini previsti, la CCIAA
avvia d'ufficio il procedimento per la cancellazione dell'annotazione artigiana o per la modifica
della partecipazione dei soci.”. 
Art. 6
Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 55/R/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano il soggetto  interessato, titolare o socio
partecipante di impresa artigiana regolarmente iscritto nel registro delle imprese e annotato come
artigiano nella sezione speciale, presenta domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente 
competente dichiarando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) il possesso dei  requisiti di cui all'articolo 10.”.
Art. 7  Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 55/R/2009
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 33/R/2009 è inserito il seguente:
“1bis. Al momento della presentazione della domanda il soggetto interessato al conseguimento della
qualifica di maestro artigiano deve essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese ed
annotato come artigiano nella sezione speciale.” 
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana.

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