Distributori di carburante - COMPATIBILI OVUNQUE - CdS 3/7/2012
Consiglio di Stato, Sezione V, 3 luglio 2012 sent. 3889
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, rubricato al n. 154/09, il sig. Antonio De Benedittis impugnava il provvedimento prot. n. 27273/2008 in data 25 novembre 2008 con il quale il Responsabile dello Sportello unico attività produttive del Comune di Copertino aveva disposto l’archiviazione della sua istanza, presentata in data 7 marzo 2008 (prot. n. 6217), per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti, con attività non oil ed annesso autolavaggio, alla via Raffaello Sanzio; l’impugnazione era estesa ad ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato, ivi compresa la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Copertino n. 44 del 3/10/2008; chiedeva inoltre l’accertamento della formazione del silenzio assenso sulla predetta richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto prot. n. 6217 del 7/3/2008.
Il sig. De Benedittis riferiva di gestire un impianto di distribuzione carburante con annessa attività non oil alla via Re Galantuomo del Comune di Copertino.
Con nota del 27 marzo gli veniva comunicato che, a parere della Commissione istituita ai sensi del Regolamento regionale del 10 gennaio 2006, n. 2, detto impianto era incompatibile con quanto stabilito dalla legge ragionale della Puglia n. 10/2004 e, con provvedimento dell’11 ottobre 2007, il Responsabile dello Sportello unico attività produttive disponeva la revoca dell’autorizzazione.
Con istanza del 20 dicembre 2007 il sig. De Benedittis richiedeva una proroga dei termini di chiusura, facendo presente di voler acquistare un terreno della superficie di mq. 3.000, ricadente all’interno del Comparto 19 e con destinazione “D”, ove realizzare un nuovo impianto.
La Giunta Comunale accordava rilievo alle osservazioni del ricorrente, formulando al Responsabile del Servizio l’atto di indirizzo per concedere una proroga di diciotto mesi per lo smantellamento dell’impianto e per verificare lo stato di attuazione della delocalizzazione.
Il 7 marzo 2008, con atto assunto al protocollo comunale al n. 6217, il sig. De Benedittis chiedeva il rilascio del titolo unico per la realizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti, con attività non oil e annesso autolavaggio, alla via Raffaello Sanzio.
Dopo che in data 28 novembre 2008 egli aveva comunicato l’inizio dei lavori, assumendo essersi formato il titolo autorizzativo per silenzio assenso, con l’impugnato provvedimento è stata disposta l’archiviazione dell’istanza presentata, rilevandosi l’incompatibilità del progetto con lo strumento urbanistico.
In particolare, il Responsabile SUAP faceva proprie le valutazioni negative del Capo Settore urbanistica ed edilizia, con le quali si rilevava che l’intervento ricade nel vigente P.R.G. in zona D3 – Comparto 19 a destinazione residenziale (per il quale è imposta ai privati la redazione di un piano di lottizzazione, presentato dai proprietari di talune aree) e che il Comune di Copertino ha vietato, con deliberazione del Commissario straordinario del 3 ottobre 2008 n. 44 (adottata ai sensi della normativa regionale sulla razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), l’installazione degli impianti nelle zone territoriali omogenee A e nelle zone C di espansione edilizia, assoggettate a piano particolareggiato o di lottizzazione.
Avverso il provvedimento il Sig. De Benedittis proponeva il predetto ricorso, deducendo con unico motivo la violazione e falsa applicazione della normativa di settore, nonché della legge n. 241/90 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento e contraddittorietà.
Sosteneva in particolare:
- che sull’istanza si era formato il silenzio assenso con il decorso del termine di novanta giorni dalla sua presentazione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32;
- che non sussisteva la rilevata incompatibilità con lo strumento urbanistico, poiché la normativa di settore consentiva la localizzazione di nuovi impianti anche in zone del P.R.G. a diversa destinazione, purché non sottoposte a particolari vincoli (con l’ulteriore conseguenza che la richiamata deliberazione commissariale, non rivestendo natura di atto di imposizione di un vincolo conformativo, costituisce piuttosto una variante al P.R.G. e, come tale, necessitava di approvazione regionale).
Rappresentava, altresì, la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione (che aveva accolto l’istanza di proroga della chiusura dell’impianto per consentirne la delocalizzazione nel sito indicato) ed osservava che, d’altronde, il piano di lottizzazione presentato dai proprietari delle aree ricadenti nel comparto era stato rigettato in data 2 dicembre 2008.
Con la sentenza in epigrafe, n. 1349 in data 4 giugno 2009 il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione II, respingeva il ricorso.
2. Avverso la predetta sentenza il sig. Antonio De Benedittis propone il ricorso in appello in epigrafe.
L’appellante non reitera l’argomentazione relativa alla formazione del silenzio assenso e quella relativa alla illegittimità della delibera commissariale 3 ottobre 2008 n. 44 e per il resto contesta gli argomenti che costituiscono il presupposto della sentenza, chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio i signori Carlo Alberto Nigri ed Ezio D’Amato chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità ovvero il rigetto dell’appello.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2012.
3. L’appello è infondato; il Collegio può quindi procedere alla sua disamina prescindendo dalla delibazione della questione di ammissibilità sollevata dagli appellati.
L’appellante sostiene che gli impianti di carburante sono infrastrutture compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica (esclusa la A, espressamente prevista) costituendo opere di urbanizzazione secondaria, per cui nulla osta, sotto tale profilo, alla collocazione dell’impianto di cui si discute nel luogo previsto, collocato in zona “D”.
L’appellante sottolinea poi che nel caso di specie non è necessaria la lottizzazione, trattandosi di lotto intercluso; lamenta anzi difetto di istruttoria al riguardo, in quanto il comparto è interno all’abitato ed intorno edificato ed urbanizzato.
La tesi non è condivisibile.
Deve essere osservato preliminarmente come già il primo giudice abbia osservato che erroneamente l’Amministrazione ha ritenuto elemento ostativo alla realizzazione dell’impianto la sua collocazione in zona “D”.
Tale elemento peraltro non consente di accogliere l’impugnazione in quanto il progetto è in contrasto con la normativa che regola lo sfruttamento dell’area a scopo edificatorio, che impone l’approvazione di un piano di lottizzazione, elaborato sulla base dell’art. 2.6 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Copertino.
L’appellante sostiene l’inapplicabilità della suddetta normativa in quanto gli impianti di carburanti, essendo opere di urbanizzazioni secondarie, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.
L’osservazione non consente di accogliere l’appello.
Come già sottolineato è vero, ed anzi la problematica è stata superata anche dal primo giudice, che la realizzazione di impianti di distribuzione del carburante è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica dell’area esclusa la zona “A” e le aree gravate da particolari vincoli (art. 2, comma primo bis, del d. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32; C. di S., V, 19 settembre 2007).
Peraltro, da tale affermazione non consegue affatto che la realizzazione dell’impianto possa prescindere dalla regolamentazione urbanistica.
Potrebbe essere posto il problema della legittimità di una normativa urbanistica comunale che ponendo vincoli sproporzionati a tale attività finisca per rendere irragionevolmente gravosa la sua concreta esplicazione, ma anche a voler intendere in tal senso l’argomentazione dell’appellante questa dovrebbe comunque essere disattesa.
Infatti, nel caso di specie la realizzazione dell’impianto è subordinata allo stesso vincolo che condiziona l’esercizio di qualsiasi attività sull’area, costituito dal coordinamento dell’utilizzo di tutte le aree comprese nel comparto mediante l’approvazione di un piano di lottizzazione.
Non vi è quindi motivo per ritenere irragionevolmente gravosa la disciplina urbanistica comunale.
L’appellante sostiene poi che nel caso di specie la necessità della lottizzazione è superata dall’urbanizzazione dell’area.
Neanche tale argomentazione può comportare l’accoglimento dell’appello.
L’urbanizzazione di un’area deve essere accertata sulla base delle sue concrete caratteristiche (C. di S., V, 29 febbraio 2012, n. 1177) e tale giudizio, soggiunge il Collegio, deve essere svolto nel rispetto dell’impostazione stabilita negli atti di programmazione urbanistica del comune.
L’affermazione significa che se il Comune ha diviso le zone sulle quali svolgere attività edificatoria in comparti, proprio al fine di coordinare gli interventi progettati dai proprietari con la necessaria corretta realizzazione dei servizi per i nuovi insediamenti, l’accertamento dell’urbanizzazione di una determinata area deve essere condotta all’interno dello stesso comparto.
L’odierno appellante (pag. 5 dell’appello) afferma che il comparto di cui ora si discute è circondato da zone urbanizzate, ma non afferma affatto che esso lo sia al suo interno, ed anzi l’eventuale affermazione in questo senso appare contraddetta dal fatto che gli odierni appellati, proprietari delle altre aree ivi comprese, aspettano l’approvazione del piano di lottizzazione da loro proposto per realizzare i propri progetti.
La tesi non può quindi essere condivisa.
L’appellante lamenta infine la violazione del suo legittimo affidamento in quanto egli è stato indotto ad acquistare l’area di cui ora si tratta sulla base di quanto stabilito dal Comune gli è stato concesso di procrastinare lo smantellamento dell’impianto già in esercizio giustappunto per consentirgli di spostarlo.
Deve tuttavia essere osservato come in nessun modo l’atto del Comune possa essere interpretato come promessa dell’adozione di un provvedimento illegittimo, quale sarebbe l’approvazione del progetto dell’appellante pur in contrasto con la normativa urbanistica vigente.
In conclusione, afferma il Collegio che il provvedimento oggetto del presente giudizio non impedisce all’appellante di realizzare il suo progetto; il suo contenuto è costituito invece dalla evidenziazione della necessità che questo sia coordinato con la disciplina che presiede all’utilizzazione a scopi edificatori del comparto.
In tale ottica, il provvedimento impugnato sfugge alle critiche proposte dall’appellante.
4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.
In considerazione della complessità della controversia le spese del grado devono essere integralmente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 7449/10, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente spese ed onorari del presente grado del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente FF
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere