Liberalizzazione degli ORARI DELLE FARMACIE - Consiglio di Stato 2 agosto 2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - decreto 2 agosto 2012 n. 3210
N. 01099/2012 REG.PROV.CAU.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3159 del 2012, proposto da:
Matilde De Tommasis, Paolo Cotroneo, Italo Del Vecchio, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto presso Giuseppe Ceceri in Napoli, Riviera di Chiaia N.207;
contro
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Marotta, con domicilio eletto presso Alessandro Marotta in Napoli, viale Gramsci N.5; A.S.L. Napoli 1 Centro; Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Palumbo, con domicilio eletto presso Carla Palumbo in Napoli, via S. Lucia,81 C/0 Avvoc. Region.; Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, domiciliata per legge in Napoli, piazza Municipio;
nei confronti di
Farmacia Paola Carraturo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
nota prot. n. 568 del 02/05/2012 ad oggetto "orari, turni e ferie farmacie - precisazioni".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli e di Regione Campania e di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che (conformemente ai precedenti della Sezione su analoghe vicende da cui non sussistono motivi per discostarsi):
- la complessità delle questioni sollevate in diritto non consente una delibazione sommaria del fumus boni iuris prospettato a sostegno della pretesa azionata;
- nella valutazione comparativa tra le diverse esigenze rappresentate dalle parti deve ritenersi, almeno allo stato, recessiva quella vantata dal ricorrente privato rispetto all’interesse pubblico del quale sono portatori i soggetti intimati;
- non è d’altro canto configurabile nella fattispecie oggetto del ricorso il pericolo di un danno grave ed irreparabile suscettibile di derivare dall’esecuzione del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
respinge la domanda cautelare di cui in premessa.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012