Cons. Stato Sez. IV n. 4214 del 24 luglio 2012
Urbanistica.Manufatti leggeri
Roulotte e bagno chimico a servizio di un’attività sono nuove costruzioni non residenziali, non sanabili.
Manufatti mobili come la roulotte, o leggeri come la tenda in metallo e plastica o il bagno chimico, nel caso in cui la loro funzione sia a servizio permanente di un’attività, non possono essere considerate strutture temporanee, bensì devono essere qualificate come intervento di nuova costruzione e dunque, sottoposte al rilascio del permesso di costruire. A tali tipologie di costruzioni non è applicabile il nuovo condono edilizio di cui all’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, poiché, dovendo qualificarle come nuove costruzioni non attinenti all’edilizia residenziale, non possono essere ricomprese nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 32 citato (segnalazione e massima a cura di F.Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/64/8465-urbanisticamanufatti-leggeri.html