Nel caso di specie assumono le appellanti che illegittimamente il Comune avrebbe ritenuto carente la pratica di sanatoria a causa della mancata acquisizione del nulla osta della Soprintendenza, in quanto tale acquisizione sarebbe stata a loro dire a carico della stessa Amministrazione comunale: ciò in forza del disposto dell’art. 5 del d.P.R. nr. 380 del 2001, il quale pone a carico dello Sportello unico per l’edilizia “gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”. Il primo giudice, condividendo sul punto le difese dell’Amministrazione comunale, ha ritenuto che quest’ultima disposizione si applichi soltanto agli interventi di nuova edificazione, e non anche a quelli a sanatoria. Al riguardo, il Collegio ha reputato esatte le conclusioni del T.A.R., ancorché sulla base di un diverso ordine di considerazioni. Nella specie l’autorizzazione paesaggistica necessaria per le opere realizzate sull’immobile per cui è causa deve essere rilasciata ex post, e pertanto trova applicazione l’art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), norma entrata in vigore in epoca successiva al d.P.R. nr. 380 del 2001, la quale manifestamente s’incentra sull’onere dell’interessato di richiedere l’autorizzazione alla competente Soprintendenza. Tale previsione, peraltro, conferma il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica dell’intervento, ancorché connessi, restano due procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 28 dicembre 2011, nr. 6878). Ne consegue che il richiamato art. 5 del d.P.R. nr. 380 del 2001, nell’assegnare allo Sportello unico per l’edilizia l’acquisizione di tutti gli “atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”, si riferisce certamente a tutti i pareri e nulla osta endoprocedimentali intesi al rilascio del permesso di costruire, ma non può estendersi anche a un’autorizzazione diversa ed esterna rispetto a tale procedimento, quale è l’autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta per l’esecuzione dell’intervento.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30.7.2012, n. 4312)
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