Data: 2011-03-26 09:13:51

Estetisti - modifiche art. 8 LR 28/2004

La LR 10/2011 di manutenzione dell'ordinamento regionale all'art. 39 ha modificato l'art. 8 della LR 28/2004 introducendo l'art. 7 bis  cioè introducendo l'obbligo nelle attività di estetica della presenza di un responsabile tecnico.  Tale obbligo non sembra però dotato di sanzione; mi sono perso qualcosa oppure la legge regionale di manutenzione ha bisogno di una manutenzione ? 

riferimento id:669

Data: 2011-03-26 13:46:38

Re: Estetisti - modifiche art. 8 LR 28/2004


La LR 10/2011 di manutenzione dell'ordinamento regionale all'art. 39 ha modificato l'art. 8 della LR 28/2004 introducendo l'art. 7 bis  cioè introducendo l'obbligo nelle attività di estetica della presenza di un responsabile tecnico.  Tale obbligo non sembra però dotato di sanzione; mi sono perso qualcosa oppure la legge regionale di manutenzione ha bisogno di una manutenzione ?   
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In realtà la legge regionale NON INTRODUCE una nuova disposizione ma recepisce la norma già introdotta nella legge 1/1990 dal Dlgs 59/2010 e già in vigore anche in Toscana.
Per evitare problemi interpretativi la Regione lo ha ri-scritto nella legge regionale.

Le sanzioni rimangono quelle della Legge 4 gennaio 1990, n. 1

[color=red]DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n. 94 del 23-4-2010  - Suppl. Ordinario n.75)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010

    Art. 77
                    (Attivita' di acconciatore)
1.  L'articolo  2,  comma  2,  della legge 17 agosto 2005, n. 174, e'
sostituito dal seguente:
"2.  L'esercizio  dell'attivita' di acconciatore di cui alla presente
legge  ed  alla  legge  14  febbraio  1963,  n.  161,  e'  soggetto a
dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma
2,  secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare
allo  sportello  unico  di  cui  all'articolo 38 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.".
2.  Dopo  il  comma  5 dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n.
174,  e'  inserito  il  seguente:  "5-bis.  Il  responsabile  tecnico
garantisce  la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita'
di acconciatore.".

  Art. 78
                      (Attivita' di estetista)
1.  L'articolo  2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2
1.  L'attivita'  professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in
forma  di  impresa,  individuale  o  societaria, ai sensi delle norme
vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non
iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della
legge  8  agosto  1985,  n.  443, o nel Registro delle imprese di cui
all'articolo  8  della  legge  29  dicembre 1993, n. 580. L'esercizio
dell'attivita'  di estetista e' soggetto a dichiarazione di inizio di
attivita'  ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
legge  7  agosto  1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di
cui  all'articolo  38  del  decreto  legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .".
2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1
e' inserito il seguente:
"01.  Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
estetista  deve  essere  designato, nella persona del titolare, di un
socio  partecipante  al  lavoro,  di un familiare coadiuvante o di un
dipendente  dell'impresa,  almeno un responsabile tecnico in possesso
della  qualificazione  professionale.  Il  responsabile  tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'
di estetica.".
3.  Il  comma  1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e'
abrogato.[/color]

riferimento id:669

Data: 2011-04-20 13:00:10

Re: Estetisti - modifiche art. 8 LR 28/2004

scusate ... ho bisogno di un ulteriore chiarimento in proposito  :-\ Ma allosa se
"Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
estetista  deve  essere  designato, nella persona del titolare, di un
socio  partecipante  al  lavoro,  di un familiare coadiuvante o di un
dipendente  dell'impresa,  almeno un responsabile tecnico in possesso
della  qualificazione  professionale.  Il  responsabile  tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'
di estetica.".
questo vuol dire che il responsabile tecnico non può essere tale per più strutture ma può svolgere tale incarico per una sola struttura dovendo essere presente durante lo svolgimento delle attività ... giusto ?

riferimento id:669

Data: 2011-04-20 17:22:18

Re: Estetisti - modifiche art. 8 LR 28/2004


scusate ... ho bisogno di un ulteriore chiarimento in proposito  :-\ Ma allosa se
"Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
estetista  deve  essere  designato, nella persona del titolare, di un
socio  partecipante  al  lavoro,  di un familiare coadiuvante o di un
dipendente  dell'impresa,  almeno un responsabile tecnico in possesso
della   qualificazione   professionale.   Il   responsabile   tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'
di estetica.".
questo vuol dire che il responsabile tecnico non può essere tale per più strutture ma può svolgere tale incarico per una sola struttura dovendo essere presente durante lo svolgimento delle attività ... giusto ?
[/quote]


GIUSTISSIMO.
Presso ogni sede ci vuole il titolare o il direttore tecnico (uno per ogni sede di impresa).

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