La LR 10/2011 di manutenzione dell'ordinamento regionale all'art. 39 ha modificato l'art. 8 della LR 28/2004 introducendo l'art. 7 bis cioè introducendo l'obbligo nelle attività di estetica della presenza di un responsabile tecnico. Tale obbligo non sembra però dotato di sanzione; mi sono perso qualcosa oppure la legge regionale di manutenzione ha bisogno di una manutenzione ?
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La LR 10/2011 di manutenzione dell'ordinamento regionale all'art. 39 ha modificato l'art. 8 della LR 28/2004 introducendo l'art. 7 bis cioè introducendo l'obbligo nelle attività di estetica della presenza di un responsabile tecnico. Tale obbligo non sembra però dotato di sanzione; mi sono perso qualcosa oppure la legge regionale di manutenzione ha bisogno di una manutenzione ?
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In realtà la legge regionale NON INTRODUCE una nuova disposizione ma recepisce la norma già introdotta nella legge 1/1990 dal Dlgs 59/2010 e già in vigore anche in Toscana.
Per evitare problemi interpretativi la Regione lo ha ri-scritto nella legge regionale.
Le sanzioni rimangono quelle della Legge 4 gennaio 1990, n. 1
[color=red]DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n. 94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n.75)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010
Art. 77
(Attivita' di acconciatore)
1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 2005, n. 174, e'
sostituito dal seguente:
"2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla presente
legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' soggetto a
dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma
2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare
allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n.
174, e' inserito il seguente: "5-bis. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita'
di acconciatore.".
Art. 78
(Attivita' di estetista)
1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2
1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in
forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme
vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non
iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio
dell'attivita' di estetista e' soggetto a dichiarazione di inizio di
attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di
cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .".
2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1
e' inserito il seguente:
"01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un
socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'
di estetica.".
3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e'
abrogato.[/color]
scusate ... ho bisogno di un ulteriore chiarimento in proposito :-\ Ma allosa se
"Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un
socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'
di estetica.".
questo vuol dire che il responsabile tecnico non può essere tale per più strutture ma può svolgere tale incarico per una sola struttura dovendo essere presente durante lo svolgimento delle attività ... giusto ?
scusate ... ho bisogno di un ulteriore chiarimento in proposito :-\ Ma allosa se
"Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un
socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'
di estetica.".
questo vuol dire che il responsabile tecnico non può essere tale per più strutture ma può svolgere tale incarico per una sola struttura dovendo essere presente durante lo svolgimento delle attività ... giusto ?
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GIUSTISSIMO.
Presso ogni sede ci vuole il titolare o il direttore tecnico (uno per ogni sede di impresa).