Data: 2012-08-04 05:09:28

Dlgs 123/2012 - documentazione in caso di fusioni e scissioni

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012 , n. 123
Attuazione della direttiva 2009/109/CE,  che  modifica  le  direttive
77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE  e  la  direttiva  2005/56/CE  per
quanto  riguarda  gli  obblighi  in  materia  di  relazioni  e  di
documentazione in caso di fusioni e scissioni. (12G0139)
 
(GU n. 180 del 3-8-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2012

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010,  ed  in  particolare
l'articolo 6;
  Vista  la  direttiva  2009/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 settembre  2009,  che  modifica  le  direttive  del
Consiglio  77/91/CEE,  78/855/CEE  e  82/891/CEE  e  la  direttiva
2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e
di documentazione in caso di fusioni e scissioni;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2012;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e con il Ministro della giustizia;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


      Modifiche al libro V, titolo V, capo X, del codice civile

  1. All'articolo  2501-ter  del  codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  «Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro
delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti  alla
fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle  imprese
il  progetto  di  fusione  e'  pubblicato  nel  sito  Internet  della
societa', con modalita'  atte  a  garantire  la  sicurezza  del  sito
medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza  della  data  di
pubblicazione.»;
    b) al quarto comma dopo le parole: «l'iscrizione»  sono  inserite
le seguenti: «o la pubblicazione nel sito Internet».
  2. All'articolo 2501-quater del codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al primo comma le parole: «deve redigere» sono sostituite  dalla
seguente: «redige» e dopo le parole: «nella sede della societa'» sono
aggiunte  le  seguenti:  «ovvero  pubblicato  sul  sito  Internet  di
questa»;
  b) al secondo comma le parole: «del giorno  del  deposito  indicato
nel primo comma» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del  giorno  del
deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero,  nel
caso di societa' quotata in mercati  regolamentati,  dalla  relazione
finanziaria semestrale prevista dalle  leggi  speciali,  purche'  non
riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno  di  deposito  o
pubblicazione indicato al primo comma»;
  c)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  «La  situazione
patrimoniale non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i  soci
e i possessori di altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono  il
diritto  di  voto  di  ciascuna  delle  societa'  partecipanti  alla
fusione.».
  3. All'articolo 2501-quinquies del codice civile sono  aggiunti  in
fine i seguenti commi:
  «L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e  all'organo
amministrativo delle altre  societa'  partecipanti  alla  fusione  le
modifiche  rilevanti  degli  elementi  dell'attivo  e  del  passivo
eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto  di  fusione
e' depositato presso la sede della  societa'  ovvero  pubblicato  nel
sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.
  La relazione  di  cui  al  primo  comma  non  e'  richiesta  se  vi
rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori  di  altri  strumenti
finanziari che attribuiscono il diritto di  voto  di  ciascuna  delle
societa' partecipanti alla fusione.».
  4. All'articolo 2501-sexies del codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al primo comma le  parole:  «devono  redigere»  sono  sostituite
dalla seguente: «redigono»;
  b) all'ottavo comma dopo le  parole:  «i  soci»  sono  inserite  le
seguenti:  «e  i  possessori  di  altri  strumenti  finanziari  che
attribuiscono il diritto di voto».
  5. All'articolo 2501-septies del codice civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al primo comma  dopo  le  parole:  «nella  sede  delle  societa'
partecipanti  alla  fusione,»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
pubblicati sul sito Internet delle stesse,»;
  b) al numero 1) del primo comma le parole: «con le relazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «con le relazioni, ove redatte,»;
  c) il numero 3) del primo comma e' sostituito dal seguente:
  «3) le situazioni patrimoniali  della  societa'  partecipanti  alla
fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater,  primo  comma,
ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater,  secondo  comma,
la relazione finanziaria semestrale»;
    d) al secondo comma sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Su
richiesta del socio le copie gli sono trasmesse  telematicamente.  La
societa' non e' tenuta a fornire copia  dei  documenti,  qualora  gli
stessi siano stati pubblicati sul sito Internet  della  societa'  dal
quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.».
  6. All'articolo 2503, primo  comma,  del  codice  civile,  dopo  le
parole: «anteriori all'iscrizione» sono inserite le seguenti: «o alla
pubblicazione».
  7. All'articolo 2505 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al secondo  comma  le  parole:  «le  disposizioni  dell'articolo
2501-ter  e,  quanto  alla  societa'  incorporante,  anche  quelle
dell'articolo  2501-septies,  primo  comma,  numeri  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «le disposizioni  dell'articolo  2501-ter,
terzo e quarto comma, nonche',  quanto  alla  societa'  incorporante,
quelle dell'articolo 2501-septies»;
  b) al terzo comma dopo le parole: «entro otto giorni dal  deposito»
sono inserite le seguenti: «o dalla pubblicazione».
  8. All'articolo  2505-bis  del  codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al primo  comma  le  parole:  «dell'articolo  2501-sexies»  sono
sostituite  dalle    seguenti:    «degli    articoli    2501-quater,
2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies»;
  b) al secondo comma le parole: «dell'articolo  2501-septies,  primo
comma, numeri 1 e 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo
2501-septies» e le parole: «l'iscrizione  prevista»  sono  sostituite
dalla seguenti: «l'iscrizione o la pubblicazione prevista».
  9. Il quinto comma dell'articolo  2506-bis  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente:
  «Il progetto  di  scissione  e'  depositato  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese ovvero  pubblicato  sul  sito  Internet  della
societa' a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto.».
  10. All'articolo 2506-ter  del  codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al terzo comma le parole: «la  relazione  ivi  prevista  non  e'
richiesta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  situazione
patrimoniale  prevista  dall'articolo  2501-quater  e  le  relazioni
previste  dagli  articoli  2501-quinquies  e  2501-sexies,  non  sono
richieste»;
  b) al quinto  comma  dopo  la  parola:  «2505,»  sono  inserite  le
seguenti: «primo e secondo comma,».

       
     
                              Art. 2


      Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108

  1. L'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30  maggio  2008,
n. 108, e' abrogato.

       
     
                              Art. 3


                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 22 giugno 2012

                            NAPOLITANO


                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

                                  Moavero Milanesi, Ministro per  gli
                                  affari europei

                                  Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
                                  affari esteri

                                  Severino, Ministro della giustizia


Visto, il Guardasigilli: Severino

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