Data: 2012-08-02 07:48:19

produzione alimenti per celiaci

Buongiorno,
vorrei sapere a quale normativa far riferimento per l'attivazione di un laboratorio produzione di alimenti privi di glutine (es. panini, tramezzini, ecc.), non so se è sempre in vigore il D.lgs. 111/92 e se per la Regione Toscana esiste una normativa specifica anche per quanto riguarda i requisiti tecnico-strutturali dei locali.
Grazie.

riferimento id:6677

Data: 2012-08-02 11:47:00

Re:produzione alimenti per celiaci


Buongiorno,
vorrei sapere a quale normativa far riferimento per l'attivazione di un laboratorio produzione di alimenti privi di glutine (es. panini, tramezzini, ecc.), non so se è sempre in vigore il D.lgs. 111/92 e se per la Regione Toscana esiste una normativa specifica anche per quanto riguarda i requisiti tecnico-strutturali dei locali.
Grazie.
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La norma di riferimento per la produzione degli alimenti senza glutine venduti preconfezionati è rappresentata dal D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 111 e successive modifiche
Vedi, anche, il regolamento di attuazione delle norme contenute nel presente decreto, approvato con D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero della salute: Circ. 18 luglio 2002, n. 3; Circ. 30 ottobre 2002, n. 7; Circ. 25 novembre 2004, n. 2;
- Ministero della sanità: Circ. 16 aprile 1996, n. 8; Circ. 3 aprile 1998, n. 5; Circ. 17 luglio 2000, n. 11; Circ. 13 febbraio 2001, n. 1.

per maggiori dettagli:
http://www.celiachia.it/menu/faq.aspx?idcat=19&idfaq=130
http://www.celiachia.it/menu/faq.aspx?idcat=19&idfaq=108
http://www.salute.gov.it/alimentiParticolariIntegratori/paginaInternaMenuAlimentiParticolariIntegratori.jsp?id=979&menu=dietetici

A livello regonale toscano esiste la delibera riportata:

Delib.G.R. 24 ottobre 2005, n. 1036 (1).

Linee-guida per la vigilanza sulle imprese alimentari che preparano e/o somministrano alimenti preparati con prodotti privi di glutine e destinati direttamente al consumatore finale.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 16 novembre 2005, n. 46, parte seconda.



La Giunta regionale

Visto il decreto legislativo n. 155/1997, cap. X dell'allegato, il quale stabilisce che "I responsabili dell'industria alimentare devono assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività";

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, "Attuazione della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare";

Considerata la legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", che all'art. 2 individua tra le finalità quella di "favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia";

Richiamato il Piano Sanitario Regionale (P.S.R.) 2002-2004, approvato con Delib.C.R. n. 60/2002 che, prevedendo al paragrafo 5 l'«Azione programmata sicurezza alimentare e igiene della nutrizione», ha impegnato la Giunta a garantire una rete di controlli finalizzati all'accertamento della qualità igienico-sanitaria dei prodotti alimentari e alla promozione di interventi di formazione e di aggiornamento;

Considerato che il Piano Sanitario Regionale 2005-2007, approvato con Delib.C.R. 16 febbraio 2005, n. 22 individuando tra i progetti speciali di interesse regionale i progetti "Alimentazione e salute" (paragrafo 3.2.10) e "La sicurezza alimentare" (paragrafo 3.2.12), ha confermato il suddetto impegno sulle tematiche dell'alimentazione, con particolare attenzione alla salubrità e alla sicurezza degli alimenti e della nutrizione, e ha evidenziato altresì la necessità di sviluppare percorsi di formazione anche su problematiche nutrizionali quali la celiachia ed allergie alimentari;

Vista la Delib.G.R. 26 marzo 2003, n. 1881 "Costituzione di un gruppo di lavoro per l'approfondimento degli aspetti sanitari ed assistenziali legati alla celiachia";

Vista la Delib.G.R. 14 giugno 2004, n. 570 "D.M. n. 279/2001- Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 124/1998 - Individuazione presidi regionali";

Considerata la Delib.G.R. 26 luglio 2004, n. 723 "Il percorso assistenziale del paziente con celiachia";

Vista la legge regionale 12 maggio 2003, n. 24 "Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare" che individua quali strumenti per garantire la salubrità degli alimenti e ridurre le malattie che dagli alimenti possono derivare la formazione e aggiornamento degli alimentaristi e il piano regionale di sorveglianza su alimenti e bevande;

Considerata la propria Delib.G.R. 27 dicembre 2004, n. 1388 che, in attuazione dell'art. 2 della sopra menzionata L.R. 12 maggio 2003, n. 24 disciplina in modo organico la formazione del personale addetto all'industria alimentare;

Vista la propria Delib.G.R. 23 febbraio 2004, n. 164 "Programmazione regionale di vigilanza e controllo alimenti - anni 2004-2006";

Considerata l'esigenza di favorire il normale inserimento del soggetto celiaco nella vita sociale e lavorativa anche mediante la possibilità di fruire di alimenti sicuri e controllati presso esercizi di ristorazione collettiva e di ristorazione pubblica;

Ritenuto opportuno fornire elementi alle Aziende UU.SS.LL. in materia di verifica dei requisiti strutturali e gestionali necessari per condurre un'attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti senza glutine preparati con materie prime naturalmente o artificialmente prive di glutine e destinati direttamente al consumatore finale;

Considerate le "Linee-guida per la vigilanza sulle imprese alimentari che preparano e/o somministrano alimenti preparati con prodotti privi di glutine e destinati direttamente al consumatore finale" - di cui all'allegato A - predisposto dal competente Settore "Igiene Pubblica" della Direzione generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, in collaborazione con l'articolazione tecnica - comitato ex art. 58, L.R. n. 22/2000 - Igiene degli Alimenti e Nutrizione;

Considerato opportuno rendere possibile al consumatore finale il riconoscimento dell'esercizio idoneo a condurre un'attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti senza glutine (come da normativa vigente);

Valutato necessario favorire iniziative di collaborazione sul piano didattico e formativo tra soggetti che operano nell'ambito del sistema scolastico regionale, in particolare il Consorzio degli Istituti Alberghieri della Toscana (CIPAT) e altri soggetti impegnati nell'attuazione di progetti diretti ad aumentare le conoscenze sulle corrette procedure di preparazione e/o somministrazione di alimenti senza glutine;

Valutato opportuno disporre che la formazione professionale degli operatori del settore alimentare in materia di celiachia venga svolta da soggetti accreditati dalla Regione Toscana ai sensi della Delib.G.R. n. 436/2003 e sue modifiche ed in conformità alle modalità attuative previste nella Delib.G.R. n. 1388/2004, nonché nel rispetto di quanto esplicitamente indicato nelle Linee-guida allegate al presente atto;

Sentita l'Associazione Italiana Celiachia Onlus Toscana (AIC Toscana), che tra gli altri scopi auspica l'incremento e il riconoscimento da parte delle istituzioni regionali di una rete di esercizi di ristorazione in grado di fornire ai celiaci la somministrazione di alimenti senza glutine, e valutate le relative osservazioni;

A voti unanimi

Delibera



1. di approvare per i motivi esposti in narrativa le "Linee-guida per la vigilanza sulle imprese alimentari che preparano e/o somministrano alimenti preparati con prodotti privi di glutine e destinati direttamente al consumatore finale" - allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le cui disposizioni costituiscono indirizzo per l'attività di vigilanza da parte delle Aziende UU.SS.LL. toscane;

2. di ritenere che la formazione professionale degli operatori del settore alimentare in materia di celiachia deve essere proposta da enti pubblici, da associazioni di categoria e da soggetti abilitati alla formazione, nel rispetto della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, della Delib.G.R. n. 436/2003 e sue modifiche ed in conformità alle modalità attuative previste nella Delib.G.R. n. 1388/2004, nonché nel rispetto di quanto esplicitamente indicato nelle Linee-guida allegate al presente atto;

3. di auspicare che l'AIC Toscana promuova tra gli enti pubblici, le associazioni di categoria e i soggetti abilitati, la formazione nel settore;

4. di convenire che l'AIC Toscana, al fine di permettere l'individuazione degli esercizi idonei a preparare alimenti per celiaci, provvede a stipulare con gli esercenti delle imprese che si impegnano a rispettare le Linee-guida di cui all'allegato A del presente atto, appositi protocolli conformi con il progetto nazionale AIC e a diffondere l'informazione anche mediante l'utilizzo di apposito simbolo identificativo;

5. di disporre che la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà d'intesa con l'AIC Toscana, individui ulteriori strumenti divulgativi atti a far conoscere agli utenti celiaci i servizi offerti nella Regione Toscana;

6. di promuovere, per quanto esposto in narrativa, le iniziative di collaborazione sul piano didattico e formativo tra i soggetti che operano nell'ambito del sistema scolastico regionale, in particolare il Consorzio degli Istituti Alberghieri della Toscana (CIPAT) e gli altri soggetti impegnati nell'attuazione di progetti diretti ad aumentare le conoscenze sulle corrette procedure di preparazione e/o somministrazione di alimenti senza glutine, in particolare con l'AIC Toscana.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. n. 9/1995 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per intero, compreso l'allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 18/1996.



Allegato A

Linee-guida per la vigilanza sulle imprese alimentari che preparano e/o somministrano alimenti preparati con prodotti privi di glutine e destinati direttamente al consumatore finale

Premessa

Gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare sono soggetti a normativa specifica (D.Lgs. n. 111/1992 e successive integrazioni) e devono essere prodotti in stabilimenti in possesso di specifica autorizzazione ministeriale. Gli alimenti senza glutine sono considerati prodotti destinati ad una alimentazione particolare e rientrano pertanto nel campo di applicazione del citato decreto legislativo.

I soggetti celiaci che devono assumere alimenti privi di glutine possono trovare in commercio numerosi alimenti naturalmente privi di glutine (quindi non prodotti in laboratori per dietetici) che possono essere commercializzati e utilizzati nella loro alimentazione quotidiana sia tal quali sia come ingredienti per preparazioni complesse. Analogamente esistono in commercio prodotti dietetici senza glutine (preparati industrialmente in laboratori autorizzati) che possono costituire la base per l'elaborazione di preparazioni gastronomiche di vario tipo prive di glutine; esempio tipico sono pane, pasta, biscotti, le basi per la pizza, le farine, etc.

In questi ultimi anni, visto anche il notevole incremento del numero dei soggetti celiaci, è aumentata l'esigenza di reperire facilmente preparazioni alimentari senza glutine, in particolar modo nel settore della ristorazione pubblica e collettiva.

Queste linee-guida si propongono di chiarire i requisiti strutturali e gestionali necessari per una corretta conduzione di un'attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti senza glutine destinati direttamente al consumatore finale.

A titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia:

- Attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva: ospedali, case di cura e di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.

- Attività di produzione pasti per la ristorazione pubblica: ristoranti, pizzerie, trattorie, fast-food, gastronomie, catering, ecc.

- Bar o circoli privati con preparazione in proprio di panini, tramezzini, ecc.

Adempimenti e requisiti strutturali e gestionali

Gli esercizi che intendono preparare e/o somministrare alimenti privi di glutine comunicano alla ASL competente l'inizio dello svolgimento di tale attività relazionando circa gli alimenti prodotti/somministrati, il ciclo produttivo, i locali e le attrezzature utilizzate; analogamente nel Piano di Autocontrollo dovranno essere previste fasi specifiche di controllo del rischio di contaminazione crociata con alimenti fonti di glutine.

Ai sensi della normativa vigente in materia e nel rispetto dei regolamenti comunali di igiene degli alimenti per le attività sopra elencate, per la preparazione/somministrazione di alimenti senza glutine dovranno essere presenti alcune caratteristiche strutturali e gestionali specifiche; l'attività potrà essere svolta negli stessi locali dove vengono lavorati gli altri prodotti solo adottando opportuni e documentati provvedimenti quali: procedure di pulizia/sanificazione ambientale e di igiene personale degli operatori, differenziazione temporale delle preparazioni, specifica formazione del personale.

Elenchiamo di seguito gli accorgimenti minimi, suddivisi per le principali fasi di lavorazione, da seguire:

Acquisto materie prime

Per la preparazioni di alimenti privi di glutine si possono utilizzare:

- materie prime naturalmente prive di glutine all'origine e non lavorate;

- prodotti dietetici senza glutine notificati al Ministero della Salute;

- materie prime naturalmente prive di glutine all'origine che hanno subito processi di lavorazione (es. farine) inserite nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia.

Stoccaggio delle materie prime

Le materie prime prive di glutine devono essere immagazzinate in locali appositi o almeno in zone ben separate e chiaramente identificabili. La separazione deve essere particolarmente rigorosa per gli sfarinati anche per quelli naturalmente privi di glutine e può essere realizzata anche tramite contenitori chiusi ed etichettati, in cui le materie prime devono essere conservate in confezione originale.

Le stesse modalità devono essere rispettate anche nello stoccaggio delle materie prime deperibili da conservarsi a temperatura controllata.

Locali di preparazione

Come previsto dalla normativa vigente la preparazione di alimenti privi di glutine deve avvenire in una zona ben identificata e separata dell'attività utilizzando piani di lavoro, attrezzature, strumenti appositi e ben identificabili. In alternativa può essere accettata la differenziazione temporale delle preparazioni che preveda comunque una accurata procedura di sanificazione di locali e attrezzature. Tale procedura deve essere prevista nel piano di autocontrollo e rigorosamente documentata. Questo vale anche nel caso di impiego di attrezzature specifiche per l'attività a possibile uso promiscuo, quali, ad esempio, impastatrici, pastorizzatori ecc. Nel caso in cui vengano effettuate preparazioni anticipate il ciclo produttivo potrà prevedere una fase di congelamento di prodotti semilavorati. Il congelamento dovrà comunque avvenire secondo procedure che, oltre ad assicurare la sicurezza igienica del prodotto, escludano anche la possibilità di inquinamento del prodotto; inoltre gli alimenti congelati dovranno riportare sulle confezioni la data di preparazione e di scadenza. La conservazione del prodotto congelato dovrà essere effettuata seguendo le modalità descritte relativamente alla conservazione delle materie prime.

La cottura degli alimenti può avvenire con attrezzature comuni (forni, friggitrici, piastre, tostapane, ecc.) utilizzate in tempi diversi previa adeguata sanificazione con stoviglie diverse e identificabili.

Non è consentito l'uso promiscuo di forni ventilati vista la possibilità di spolvero delle farine; parimenti, nell'uso comune delle friggitrici, dovrà essere posta estrema attenzione alle operazioni di pulizia e di totale sostituzione dell'olio utilizzato ogni qual volta si passi dalla frittura di una preparazione con glutine ad una che ne è priva.

Il confezionamento del prodotto finito (nel caso delle ristorazioni collettive) e la sua eventuale conservazione dovranno avvenire in contenitori ad uso esclusivo e opportunamente etichettati.

Nel caso di paninoteche o di bar con produzione panini, tramezzini e simili, qualora il prodotto non sia somministrato direttamente al consumatore ma sia esposto in vetrine, le operazioni di preincarto del prodotto dovranno avvenire ugualmente in condizioni di sicurezza e pertanto nello stesso vano o zona identificata per la produzione dell'alimento privo di glutine. Il materiale usato per il preincarto, oltre ad essere idoneo per uso alimentare, non deve presentare soluzioni di continuo.

Distribuzione/somministrazione

L'esposizione per la vendita del prodotto finito deve avvenire in strutture separate e ben identificate; gli alimenti devono essere riposti in contenitori appositi e devono essere distribuiti con strumenti appositi e dedicati esclusivamente a quell'utilizzo.

Igiene del personale

Il personale, prima di iniziare la preparazione di alimenti senza glutine, oltre a lavarsi accuratamente le mani, deve indossare sopravvesti pulite, anche monouso.

Formazione

Gli operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine, oltre alla formazione prevista per gli alimentaristi ai sensi della Delib.G.R. 27 dicembre 2004, n. 1388 devono aver seguito un corso di formazione specifico sulla celiachia e le relative problematiche alimentari. Gli eventi formativi dovranno svolgersi secondo le modalità di attuazione previste dalla delibera della Giunta regionale sopracitata a cui si rimanda con le seguenti specifiche aggiuntive.

I corsi si articolano in due unità formative (U.F.) della durata di 4 ore ciascuna per un totale di 8 ore.

La I U.F. avrà carattere prevalentemente teorico e prevederà la trattazione dei seguenti argomenti:

- Nozioni di base sulla malattia celiaca: epidemiologia, etiologia, patogenesi, clinica, terapia.

- Alimenti naturalmente o artificialmente privi di glutine. Il prontuario AIC.

- Modalità di prevenzione della contaminazione da glutine degli alimenti durante le varie fasi del ciclo produttivo.

- Il piano di autocontrollo: CCP e GMP nella gestione della sicurezza alimentare del paziente celiaco.

La II U.F. avrà carattere eminentemente pratico e prevederà lo svolgimento di esercitazioni su quanto illustrato nella I U.F.

Possono essere docenti dei Corsi, ognuno per le proprie competenze, i soggetti qui di seguito elencati purché in possesso di specifica esperienza professionale in materia di celiachia, documentata di almeno un anno presso strutture pubbliche e/o private:

- i laureati di 1° o 2° livello in medicina e chirurgia, farmacia, scienze biologiche, biotecnologie, scienze e tecnologie alimentari, dietistica, tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; cuochi con comprovata esperienza professionale nel settore;

- gli operatori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. (medici, tecnici della prevenzione, dietisti, assistenti sanitari).

La formazione deve essere continua, documentata e prevedere un aggiornamento almeno quinquennale con una Unità formativa della durata di 4 ore.

Schema di piano di autocontrollo

Si allega a titolo esemplificativo uno schema di piano di autocontrollo per un'attività di produzione di alimenti senza glutine, facendo presente che dovrà essere adattato alle specifiche di ogni singola attività:

Piano di autocontrollo per la produzione di alimenti senza glutine

Fase

Pericolo

GMP/CCP

Misure preventive

Monitoraggio

Azione correttiva

Acquisto materie

Presenza di glutine

GMP

Accreditamento dei

Verifica conformità

Rifiuto merce non

prime





fornitori

merce e della etichetta

conforme







Materie prime presenti nel











prontuario





Stoccaggio materie

Contaminazione

GMP

Stoccaggio in

Verifica tramite ispezione

Ripristino della

prime

crociata



zone/contenitori separati e

visiva della dispensa e

separazione







ben identificabili

delle celle frigo



Lavorazione

Contaminazione

GMP

Bonifica dei piani di lavoro,

Verifica, anche con

Eliminazione dei cibi



crociata



attrezzature, utensili, mani,

campionamento del

contaminati







indumenti.

prodotto









Linee esclusive o











suddivisione temporale











dell'utilizzo.











Procedure definite





Conservazione del

Contaminazione

GMP

Conservazione in

Controllo visivo

Eliminazione dei cibi

prodotto finito

crociata



contenitori separati e ben



contaminati o non



Scambio prodotti



identificabili possibilmente



identificabili







chiusi





Distribuzione

Contaminazione

GMP

Utilizzo di attrezzature

Controllo visivo

Eliminazione dei cibi

Incarto

crociata



apposite e identificabili



contaminati o non

Vendita

Scambio prodotti



Preincarto



identificabili


In considerazione del fatto che tutte le fasi possono essere identificate come GMP, risulta quindi totalmente evidente il ruolo fondamentale della formazione del personale e della stesura di procedure scritte.

Le procedure scritte presenti nel Piano di autocontrollo devono essere chiare, facilmente applicabili oltre che documentabili e controllabili.

È opportuno che il Piano di autocontrollo preveda l'esecuzione, ove necessario, oltre alle eventuali analisi previste in relazione all'applicazione dell'HACCP, anche l'esecuzione di analisi specifiche per evidenziare la presenza di glutine nel prodotto finito. Tali analisi devono servire a verificare la procedura di esclusione del glutine e la sua corretta applicazione.

Identificazione degli esercizi

Le imprese di preparazione e/o somministrazione di alimenti senza glutine destinati direttamente al consumatore finale oggetto di queste linee-guida debbono essere facilmente identificate dal soggetto celiaco e a tale fine esporranno un simbolo identificativo.

riferimento id:6677

Data: 2013-07-31 13:53:59

Re:produzione alimenti per celiaci

Queste linee-guida si propongono di chiarire i requisiti strutturali e gestionali necessari per una corretta conduzione di un'attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti senza glutine destinati direttamente al consumatore finale.

A titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia:

- Attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva: ospedali, case di cura e di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.

- Attività di produzione pasti per la ristorazione pubblica: ristoranti, pizzerie, trattorie, fast-food, gastronomie, catering, ecc.

- Bar o circoli privati con preparazione in proprio di panini, tramezzini, ecc.

E tutto il resto?
Si rimanda all'autorizzazione ministeriale? Come si fa a richiederla?

riferimento id:6677

Data: 2013-07-31 21:07:01

Re:produzione alimenti per celiaci


Queste linee-guida si propongono di chiarire i requisiti strutturali e gestionali necessari per una corretta conduzione di un'attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti senza glutine destinati direttamente al consumatore finale.

A titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia:

- Attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva: ospedali, case di cura e di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.

- Attività di produzione pasti per la ristorazione pubblica: ristoranti, pizzerie, trattorie, fast-food, gastronomie, catering, ecc.

- Bar o circoli privati con preparazione in proprio di panini, tramezzini, ecc.

E tutto il resto?
Si rimanda all'autorizzazione ministeriale? Come si fa a richiederla?
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Ti consiglio di guardare qui:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=979&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=dietetici

E se del caso di contattare per email o telefono il competente Dipartimento del Ministero.

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