CIRCOLARE: Dal 29 marzo SUAP anche cartaceo per gli interessati
Pubblichiamo una recente circolare (in quanto tale inidonea a modificare il valore prescrittivo del DPR 160/2010) con la quale si dà atto che dal 29 marzo gli UTENTI potranno presentare le pratiche anche in formato tradizionale (fax e cartaceo).
ATTENZIONE!!!
Questo non fa venir meno l'obbligo per i SUAP di inoltrare la documentazione in modalità telematica e di ricevere dagli enti coinvolti i documenti in modalità telematica.
La "deroga", a nostro avviso NON APPLICABILE (in quanto contenuta in una mera circolare) riguarda comunque soltanto l'interessato e non il SUAP che, quindi, si troverà costretto (qualora intenda seguire le indicazioni della circolare) a scansionare la documentazione cartacea ed a trasmetterla in modalità telematica agli altri uffici.
Vi invitiamo ad approfondire l'argomento nel nostro Forum.
Seguiranno ulteriori approfondimenti
Da lunghissimo tempo in dottrina si discute su natura ed efficacia giuridica delle circolari amministrative, un tema che in tempi recenti è stato toccato a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenze che hanno riattizzato la discussione.
Le circolari amministrative non possono essere considerate atti amministrativi in senso proprio, ma sono piuttosto un mezzo per portare alla conoscenza dei suoi destinatari disposizioni normative, organizzative, interpretative o informative. In altre parole, le circolari non sono fonti di diritto ma si limitano a veicolare disposizioni a carattere interno - di varia tipologia: ordini di servizio, istruzioni, chiarimenti sulla effettiva portata di norme vere e proprie - impartite a direttori e funzionari della PA al fine di armonizzarne l’ azione.
La Cassazione a sezioni unite ha avuto modo di chiarire a più riprese che le circolari sviluppano un’ efficacia interna non assoluta, nel senso che se un dirigente o un funzionario la disattendono non è detto che l’ atto in concreto adottato sia viziato da eccesso di potere e quindi nullo. La circolare, infatti, può essere legittimamente disattesa nel caso in cui risulti palesemente illegittima: non va dimenticato che, in quanto atto interno della PA, la circolare non può disporre contra legem, ed inoltre risulta sempre inidonea ad incidere sulle posizioni soggettive di terzi a meno che non venga recepita da un atto amministrativo vero e proprio (es: ordinanza di ingiunzione). Nei casi in cui non risulti manifestamente illegittima, invece, si ritiene generalmente che la circolare emanata dall’ autorità centrale o comunque dagli organi gerarchicamente superiori vincoli enti e organi periferici subordinati, tracciando il confine dell’ eccesso di potere.
http://archive.fastpopularity.com/article_marketing/istruzione_formazione/circolari_amministrative__natura_giuridica_ed_efficacia.php
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La circolare in questione è palesemente contra legem e non emanata da autorità gerarchicamente superiore ai Comuni (mentre è vincolante per le Camere di Commercio).
QUINDI ribadiamo la piena validità del modello di irricevibilità proposto.
Nessuna proroga del termine del 29 marzo
Occorre chiarire che la circolare NON mette in discussione il termine del 29 marzo, che rimane fermo.
Pertanto da tale data entra in vigore il DPR 160/2010, passano le competenze alla CCIAA per i Comuni che non hanno accreditato il SUAP e entra in vigore il nuovo campo di applicazione del SUAP, il procedimento telematizzato, il collaudo, la fine lavori ecc.....
;D Ci risiamo con le circolari che hanno la pretesa di modificare provvedimenti normativi o regolamentari. Anche al 1° anno di giurisprudenza sanno che è impossibile.Esistono però,bisogna prenderne atto, soggetti per i quali non sono sufficienti neppure le sentenze della Cassazione.
Concordo pienamente con Simone Chiarelli
Effettivamente questa circolare desta forte perplessità, per quanto non sia certo la prima volta che si assiste a comportamenti così anomali da parte degli uffici ministeriali.
L'effetto, inoltre, rischia di creare problemi non indifferenti: se l'inoltro della pratica deve comunque avvenire per via telematica, la scansione della documentazione potrebbe non essere sempre di immediata esecuzione. Penso alle tavole di progetto in formati A1 o A0, per le quali in assenza di scanner idonei per questi formati si dovrà fare una scansione "a pezzi", con risultati discutibili. Lo SUAP del tutto privo di scanner dovrà poi rivolgersi a copisterie specializzate, con perdita di tempo e denaro (a proposito, chi paga?).
Effettivamente questa circolare desta forte perplessità, per quanto non sia certo la prima volta che si assiste a comportamenti così anomali da parte degli uffici ministeriali.
L'effetto, inoltre, rischia di creare problemi non indifferenti: se l'inoltro della pratica deve comunque avvenire per via telematica, la scansione della documentazione potrebbe non essere sempre di immediata esecuzione. Penso alle tavole di progetto in formati A1 o A0, per le quali in assenza di scanner idonei per questi formati si dovrà fare una scansione "a pezzi", con risultati discutibili. Lo SUAP del tutto privo di scanner dovrà poi rivolgersi a copisterie specializzate, con perdita di tempo e denaro (a proposito, chi paga?).
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Colgo l'occasione per segnalare a coloro che intendono applicare la circolare (a loro rischio e pericolo) che essa si applica[color=red] "ai Comuni che non sono ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica"[/color].
ATTENZIONE!!!!!!!!!!
La circolare non dice che tutti i Comuni possono ricevere il cartaceo, ma solo quelli NON IN GRADO.
Se un Comune è accreditato è PER DEFINIZIONE NORMATIVA in grado di operare e quindi non potrà ricevere la documentazione cartacea.
Se un Comune non è accreditato al Ministero la competenza passa alla CCIAA (a cui non si applica la circolare che parla solo dei Comuni in quanto la CCIAA è in grado di operare in modalità telematica).
ERGO: la circolare [color=red]NON SI APPLICA A NESSUN COMUNE[/color].
Non ripeto che la giurisprudenza spesso condanna gli enti che seguono pedissequamente quanto descritto da circolari contra legem
[color=red]Le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all'amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata. Ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto applicativo di essa.
Cons. Stato Sez. IV, 21-06-2010, n. 3877 [/color]
E' illegittimo il recesso unilaterale dal rapporto di pubblico impiego comunicato ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 ad un lavoratore che abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni, motivato esclusivamente con riferimento ai criteri generali contenuti in una circolare ministeriale, in assenza di una specifica valutazione della posizione lavorativa occupata dal lavoratore interessato e di un piano preventivo di rideterminazione e riordino dei fabbisogni di personale dell'amministrazione recedente.
Trib. Roma, 29-07-2010
In tema di accertamento tributario, la circolare del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1992, emanata in attuazione dell'art. 79 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, secondo la quale per le verifiche esterne congiunte che "almeno uno dei verificatori componenti il nucleo deve appartenere all'ottavo livello di qualifica funzionale e l'altro deve essere di livello non inferiore al settimo", ha rilevanza esclusivamente interna rivolgendosi soltanto agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Cass. civ. Sez. V, 14-07-2010, n. 16531
Ovviamente nulla da aggiungere sulle condivisibili considerazioni circa gli effetti di una circolare contra legem... tuttavia ho qualche perplessità sul presunto limite del suo "raggio d'azione". Nelle ultime righe della circ. si legge infatti che "nei Comuni che non sono in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal Capo III del 160, IVI COMPRESO IL SISTEMA INFORMATICO DEI PAGAMENTI, nulla osta alla presentazione...". Se ne potrebbe dedurre che i Comuni accreditati in virtù dei soli requisiti minimi ma non in grado di gestire i pagamenti in modalità informatica (che penso siano i più, se non tutti) potrebbero ritrovarsi a dovere (sempre fatte salve le riflessioni dottrinarie) applicare la circ.
riferimento id:665
Ovviamente nulla da aggiungere sulle condivisibili considerazioni circa gli effetti di una circolare contra legem... tuttavia ho qualche perplessità sul presunto limite del suo "raggio d'azione". Nelle ultime righe della circ. si legge infatti che "nei Comuni che non sono in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal Capo III del 160, IVI COMPRESO IL SISTEMA INFORMATICO DEI PAGAMENTI, nulla osta alla presentazione...". Se ne potrebbe dedurre che i Comuni accreditati in virtù dei soli requisiti minimi ma non in grado di gestire i pagamenti in modalità informatica (che penso siano i più, se non tutti) potrebbero ritrovarsi a dovere (sempre fatte salve le riflessioni dottrinarie) applicare la circ.
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Acuta osservazione ma NON CONDIVIDO in quanto il sistema dei pagamenti telematici NON è una componente obbligatoria di competenza comunale.
Il DPR 160/2010 infatti prevede un SISTEMA UNICO NAZIONALE che sarà attivo sul portale nazionale.
Dal 29 marzo infatti i pagamenti possono (ed in certi casi DEVONO) avvenire in modalità tradizionale (es. il pagamento del bollo avviene con F23 che non è informatico).
Secondo me la lettera è un contentino ad ANCI che in realtà rappresenta un boomerang e ci fa sentire i soliti italiani incapaci di darsi le regole e di rispettarsele.
In più, se si legge bene la circolare, se ne dovrebbe dedurre che un Comune che non si telematizza mai non applicherà mai la norma!!!!!!!!
Evviva il diritto!!!!!!!!!
Non posso che condividere quanto finora affermato!
Vi suggerisco un nuovo approccio di lettura di quello che sta succedendo: per molti comuni e per le CCIAA la circolare interministeriale è di fatto la soluzione ad un problema o, perlomeno, significa procrastinare “sine die” una scadenza ed un obbligo di legge. NON CI PRENDIAMO IN GIRO, HA VINTO NUOVAMENTE LA PIU’ BECERA BUROCRAZIA!!!! Condivido pienamente la scarsa se non nulla validità giuridica della circolare, ma nell’applicazione reale del diritto ciò significherà poco o nulla!!! Il Comune di Bologna (… non pizza e fichi …) il 22.03.2011 emanava la seguente nota “ … Dal giorno 29 marzo 2011 sarà possibile presentare le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Imprese anche on-line; in questa fase d'avvio, continuerà ad essere possibile presentare ogni tipo di pratica nei consueti metodi ( recandosi allo Sportello, spedendo a mezzo posta o fax)… “. TRADOTTO DAL 29.03.11 CONTINUIAMO A FARE COME CI PARE … Ripeto tutto ciò fa comodo a molti …
Se ciò però lo vediamo dalla prospettiva dell’imprenditore è una iattura … questi continuerà a non avere riferimenti e a dover fare il giro delle sette chiese …. SIAMO VERAMENTE UN PAESE DEL TERZO MONDO …