Buongionrno
Tema: Manifestazione Temporanea
Attività: somministrazione di alimenti e bevande E ristorazione
Mi confermate che la figura del Preposto, in caso di manifestazioni temporanee, è attribuita al Parroco e non necessità il coinvolgimento di una persona con i requisiti professionali? Se è così, potrei avere i riferimenti normativi?
Da un confronto tra colleghi qualcuno ha distinto le due attività, SOMMINISTRAZIONE e RISTORAZIONE, ritenendo obbligatorio il coinvolgimento di un Preposto solo per la prima (SOMMINISTRAZIONE) mentre per la seconda (RISTORAZIONE) non è necessaria.
Grazie
G
[pre][/pre]Ai sensi dell'art. 41 del D.L. 5/2012 L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.[/pre]
Solo una precisazione:
[i]L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e [color=red]non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 [/color] del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59[/i]
I requisiti morali PER FORTUNA permangono in vigore.
Mi scuso ma rileggendo il mio post mi sono accorto di non essermi spiegato in modo chiaro.
In questo caso specifico si tratta del Gran Premio di Monza, dunque non lo ricondurrei a "sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari". Anche a quest'ultimo (evento locale straordinario) non puo' essere ricondotto perchè trattasi di un evento che ha una sua cadenza annuale, dunque non straordinaria (per straordinario intenderei, che so, l'arrivo del Papa??? :-\ ).
La richiesta di somministrazione e ristorazione verrebbe dunque fatta dal Parroco che in occasione dell'evento. Presenterà richiesta di "inizio attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande" che si svolgerà presso l'Oratorio, e sarà rivolto ai campeggiatori e visitatori del GP di Monza.
A parere di chi sta seguendo la pratica per conto del Parroco, non è necessaria la figura del preposto, in quanto esisterebbe un accordo Curia- Regione Lombardia, per cui "in occasione di manifestazioni temporanee" il preposto è identificato nella figura del Parroco. Ho fatto una ricerca ma sinceramente non ho trovato traccia di questo accordo.
Non avendo trovato nulla che supporti quanto dichiarato da chi sta seguendo la pratica ho preteso >:( che venisse individuato un preposto.
Ho commesso un errore?
Da quello che ho capito l'attività della parrocchia è collaterale a quella dell'organizzazione del Gran Premio di Monza. La parrocchia non organizza il gran premio di Monza ma in occasione di quella manifestazione, e per fare un po' di cassa, ha deciso di somministrare alimenti e bevande ai camperisti/visitatori che soggiornano per quell'occasione.
Secondo me tutto rientra in quello che è definito nell'art. 41 del D.L. 5/2012. E' pur sempre temporanea (non dura tutto l'anno ma solo per pochi giorni) anche se si rinnova ogni anno. Non è gestita in forma imprenditoriale, non ci sono attrazioni organizzate dalla parrocchia e io non ho conoscenza di un accordo Regione/Curia che non avrebbe comunque alcun senso perché introddurrebbe una deroga non giustificabile (allora perché non un accordo Regione/camperisti o Regione/tiratori di freccette?).
In ogni caso l'art. sopra citato richiede solo i requisiti morali e non quelli professionali. Il delegato del parrocco ha ragione ma non nei termini che ha espresso.