ABBIAMO UN DISPENSARIO FARMACEUTICO CHE FUNZIONA COME TALE DA 10...ANNI NON SO QUANTI ED E' GESTITO DALLA UNA FARMACIA DI PAESE VICINO. NELLE PIANTE ORGANICHE HO SEMPRE SEGNALATO CHE ERA OPPORTUNO CAMBIARE LA SEDE FARMACEUTICA IN DISPENSARIO IN QUANTO PAESE PICCOLO E CHE AGLI ULTIMI BANDI DI CONCORSO REGIONALI NON ERA MAI STATO ACCETTATO DAI CONCORRENTI. ADESSO CORRE VOCE CHE UN CONCORRENTE VINCITORE DEL BANDO REGIONALE INTENDA ACCETTARE ED APRIRE CAMBIANDO ANCHE LA SEDE DEL LOCALE DEL "DIPENSARIO-FARMACIA".
PENSO CHE VADA FATTA UNA PRATICA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE/TRASERIMENTO SEDE PER IL NUOVO GESTORE, MA IN PARTICOLARE NEI CONFRONTI DELL'ATTUALE GESTORE, DATO CHE PENSO ABBIA AD. ES. DIRITTO A UN RISARCIMENTO ECONOMICO PER L'AVVIAMENTO, IN QUESTA FASE QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL COMUNE??
IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AL NUOVO GESTORE COMPORTA DECADENZA AUTOMATICA DEL VECCHIO GESTORE??
RINGRAZIO DEI CHIARIMENTI.
Da quello che ho capito si tratta di riportare la condizione di dispensario a quella di farmacia vera e propria. Se è così occorre disporre la chiusura del dispensario (provvedimento di revoca) e poi rilasciare nuova autorizzazione.
Il dispensario è stato aperto proprio perché una farmacia già prevista in piante organica non è stata avviata, se viene avviata cade il presupposto per la permanenza del dispensario.
Ti riporto un passo di una sentenza del TAR Marche: [i]Il Collegio considera che, ai sensi dell'art. 6 della L. 8 novembre 1991, n. 362, presupposto indefettibile per l'apertura di un dispensario è l'esistenza in pianta organica di una sede farmaceutica non attivata (TAR Calabria, RC, 15 marzo 1995, n. 480; TAR Sicilia, PA, sez. I, 1° giugno 1999, n. 1197); a tanto consegue che, una volta accertato il contrasto con la vigente normativa (non sussistendo il suddetto presupposto) della presenza del dispensario, legittimamente l'Autorità amministrativa ne dispone la chiusura.
Infatti, la regola generale della libertà del Legislatore di modificare, per il futuro, il regime dei rapporti giuridici destinati a durare nel tempo vale anche per gli assetti instaurati da atti amministrativi ad efficacia prolungata tra i quali, non pare dubbio, possa annoverarsi quella di natura organizzativa discendente dall'istituzione di dispensari farmaceutici; né è ravvisabile alcuna titolarità di diritti quesiti in capo ai soggetti affidatari, sia in ragione dell'applicazione del principio generale in base al quale l'investito della gestione di un servizio pubblico non può dare vita a diritti quesiti, posto che è fatta prioritariamente nell'interesse pubblico e non già per arrecare un beneficio individuale, sia in ragione del fatto che la natura stessa dei dispensari farmaceutici - per definizione provvisoria e transeunte - è incompatibile con l'acquisizione di diritti quesiti (TAR Campania, NA, sez. V, 10 maggio 1996, n. 182).
[/i]