Data: 2012-07-28 19:49:32

Trasferibilita autorizzazzioni N.C.C. art. 9 della legge 21/92‏

Ciao,

Volevo chiarimenti su questa clausola sotto del  art. 9 della legge 21/92.

La domanda ipotetica e': se una persona vende/cede un autorizzazione del comune di Prato(A) e dopo un anno partecipa ad un bando del comune di Firenze(B) e lo vince, l'assegnazione dell'autorizzazione e' valida??
Se i comuni (A) e (B) sono nella stessa provincia cambia qualcosa?



Art. 9
                                      Trasferibilità delle licenze

3. Al    titolare  che  abbia    trasferito  la  licenza    o  l’autorizzazione    non    può  esserne
attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo
cinque anni dal trasferimento della prima.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21
[url=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21]http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21[/url]

Grazie,
Marco

riferimento id:6606

Data: 2012-07-30 19:03:24

Re:Trasferibilita autorizzazzioni N.C.C. art. 9 della legge 21/92‏

Il divieto di reintestazione prima del quinquennio ha validità su tutto il territorio nazionale.
Quindi il soggetto non potrà partecipare al bando nel comune B prima di 5 anni.

riferimento id:6606
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