Salve a tutti. L'art. 9 della L. 21/1992, detta le condizioni necessarie per poter trasferire un'autorizzazione di servizio di noleggio auto con conducente. In merito ad un'autorizzazione di questo tipo, rilasciata dal Comune di Reggello, chiedo in particolare se la condizione di esserne titolare da almeno cinque anni per poterla cedere, riguardi sia le autorizzazioni ottenute tramite un atto di compravendita sia quelle ottenute con il pubblico concorso da colui che vuol cederla. In pratica: se volessi cedere un'autorizzazione di N.C.C. prima che siano trascorsi i cinque anni da quando l'ho acquistata e volturata in mio favore, potrei farlo?
Infine, la legge parla di trasferimento dell'autorizzazione senza fare specificazioni alcune. Ciò significa che qualunque tipo di trasferimento, quindi sia la compravendita che l'affitto d'azienda, è soggetto alle condizioni prescritte dall'art. 9 della L. 21/1992?
Grazie per l'attenzione.
Salve a tutti. L'art. 9 della L. 21/1992, detta le condizioni necessarie per poter trasferire un'autorizzazione di servizio di noleggio auto con conducente. In merito ad un'autorizzazione di questo tipo, rilasciata dal Comune di Reggello, chiedo in particolare se la condizione di esserne titolare da almeno cinque anni per poterla cedere, riguardi sia le autorizzazioni ottenute tramite un atto di compravendita sia quelle ottenute con il pubblico concorso da colui che vuol cederla. In pratica: se volessi cedere un'autorizzazione di N.C.C. prima che siano trascorsi i cinque anni da quando l'ho acquistata e volturata in mio favore, potrei farlo?
Infine, la legge parla di trasferimento dell'autorizzazione senza fare specificazioni alcune. Ciò significa che qualunque tipo di trasferimento, quindi sia la compravendita che l'affitto d'azienda, è soggetto alle condizioni prescritte dall'art. 9 della L. 21/1992?
Grazie per l'attenzione.
[/quote]
Salve,
la disposizione dell'art. 9 della legge 21/1992 è vincolante anche per il Comune di Reggello che non vi può derogare nemmeno con regolamento locale.
Essa prevede che non si possa trasferire a terzi (nè per comodato, affitto, compravendita ecc....) l'azienda relativa all'attività in questione se non prima di 5 anni da quando la si è ottenuta (per concorso o compravendita).
L'unica deroga riguarda il caso di morte (comma 2).
In merito alla vigenza di tale disciplina oggi si potrebbe dubitare alla luce delle disposizioni dei decreti Monti che hanno soppresso o ridotto molte limitazioni all'esercizio di attività economiche. Tuttavia vi sono elementi che fanno ancora propendere.
A mio avviso è sostenibile, ma dovrebbe essere avviato un ricorso giurisdizionale (e forse una eccezione di incostituzionalità) che il termine di 5 anni sia sproporzionato e comunque cedevole rispetto a eventi eccezionali, imprevedibili e non dovuti alla volontà dell'interessato (es. gravi condizioni economiche, come l'attuale crisi).
Saluti
***********************
L. 15-1-1992 n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.
9. Trasferibilità delle licenze.
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.