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Grazie per il benvenuto,
colgo l'occasione per porgere subito un quesito.
in merito alla procedura da seguire per l'apertura di una ludoteca in puglia, avendo letto ed esaminato i riferimenti di legge regionali che disciplinn la materia, ho cercato in vano di approfondire che cosa si debba intendere in riferimento alla sottovoce PERSONALE all'art. 89 del reg.regionale 2007 n.4 "ANIMATORI SOCIOCULTURALI E DA EDUCATORI.....".
In parole povere il personale deve essre qualificato sulla base di che?????......
grazie
Grazie per il benvenuto,
colgo l'occasione per porgere subito un quesito.
in merito alla procedura da seguire per l'apertura di una ludoteca in puglia, avendo letto ed esaminato i riferimenti di legge regionali che disciplinn la materia, ho cercato in vano di approfondire che cosa si debba intendere in riferimento alla sottovoce PERSONALE all'art. 89 del reg.regionale 2007 n.4 "ANIMATORI SOCIOCULTURALI E DA EDUCATORI.....".
In parole povere il personale deve essre qualificato sulla base di che?????......
grazie
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Vedi l'art. 46 che al comma 5 prevede il vincolo del titolo di formazione minimo del "diploma di maturità di scuola media superiore, che abbiano una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di cura delle persone"
Puglia
Reg. reg. 18-1-2007 n. 4
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia".
Personale
Il servizio di ludoteca deve essere garantito da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con operatori esperti nell'uso di particolari tecniche di animazione con i bambini e di mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione di bambini stranieri immigrati.
Il rapporto operatori/bambini richiede la presenza di un operatore ogni 15 bambini.
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Art. 46
Contenuto professionale dei servizi.
1. Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l'esercizio delle professioni di assistente sociale, educatore professionale, operatore socio-sanitario e promuove percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pur non in possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative successive, purchè non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali vigenti.
2. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, nonchè nelle more della definizione a livello regionale del regolamento di cui all'art. 57 della legge regionale, ed a titolo meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, i titoli di studio utili attualmente rilasciati dai canali di formazione universitaria e della formazione professionale sono i seguenti:
a) laurea in educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti;
b) laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzo in Educatore professionale extrascolastico;
c) laurea triennale in Scienze dell'Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità;
d) laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze dell'Educazione e Scienze dell'educazione nei servizi socioculturali e interculturali;
e) laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche (36);
f) laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell'Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze dell'Educazione, indirizzo in Processi di formazione e valutazione;
g) laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (37);
h) laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore socioculturale e in Operatore per la mediazione interculturale (38).
3. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, per gli operatori in possesso dei titoli di cui alla lettera f) che non risultino già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere ricoperte le funzioni educative nel settore dei servizi socio-assistenziali solo in presenza di una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi socioeducativi e di cura delle persone.
4. Nell'ambito di servizi socio-assistenziali che abbiano un carattere prevalente di servizi socioeducativi, per una più efficace organizzazione degli stessi servizi e rispondenza delle funzioni assegnate alla natura del servizio, è assicurato nella formazione delle équipes professionali l'impiego pur non esclusivo di operatori che abbiano i titoli dalla lettera b) alla lettera f) del comma 3. Nell'ambito di servizi socio-assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socioriabilitativi, e ad elevata integrazione socio-sanitaria, è assicurato nella formazione delle équipes professionali l'impiego pur non esclusivo di operatori che abbiano i titoli di cui alla lettera a) del comma 3.
[color=red]5. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, nonchè nelle more della definizione a livello regionale del regolamento di cui all'art. 57 della legge regionale, ed a titolo meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di maturità di scuola media superiore, che abbiano una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di cura delle persone.
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6. Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del titolo V del presente regolamento devono prevedere la posizione di coordinatore della struttura o coordinatore del servizio. Fatte salve le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e salvo quanto espressamente definito per specifiche strutture, le funzioni di coordinamento sono assegnate a figure in possesso di laurea almeno triennale, ovvero a figure in possesso di diploma di maturità con esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di struttura o servizio non inferiore a tre anni.
(36) Lettera così sostituita dall’art. 16, comma 1, Reg. 7 agosto 2008, n. 19. Il testo originario era così formulato: «e) laurea in Pedagogia.».
(37) Lettera aggiunta dall’art. 16, comma 2, Reg. 7 agosto 2008, n. 19.
(38) Lettera aggiunta dall’art. 16, comma 2, Reg. 7 agosto 2008, n. 19.
Grazie mille per la risposta tempestiva e al quanto esaustiva, volevo solo avere questa precisazione, per esperienza documentata si deve intendere anche un attestazione di un istituto o di altra ludoteca ad es., che attesti la frequentazione ai fini di apprendimento o eventuale rapporto di lavoro intrattenuto per tre anni con essi.
Ancora grazie e a presto.
Grazie mille per la risposta tempestiva e al quanto esaustiva, volevo solo avere questa precisazione, per esperienza documentata si deve intendere anche un attestazione di un istituto o di altra ludoteca ad es., che attesti la frequentazione ai fini di apprendimento o eventuale rapporto di lavoro intrattenuto per tre anni con essi.
Ancora grazie e a presto.
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La norma non è chiara e va interpretata in senso favorevole. Quindi va bene anche documentazione rilasciata da altro ente presso cui si è prestato servizio.
scusi ancora dottore,
Ma avendo approfondito ulteriormente la questione e.soprattutto preso atto che la normativa a riguardo e al quanto poco chiara, Le volevo chiedere: l'apertura della ludoteca può essere effettuata da chiunque che voglia intraprendere questa tipologia di esercizio di impresa (considerato che si sta parlando di ludoteca e nn di asilo e/o nido), purché all'interno della stessa vengano impiegati operatori che come abbiamo detto prima siano soggetti con un esperienza triennale documentata da un altro ente o ludoteca nello specifico????
Grazie
scusi ancora dottore,
Ma avendo approfondito ulteriormente la questione e.soprattutto preso atto che la normativa a riguardo e al quanto poco chiara, Le volevo chiedere: l'apertura della ludoteca può essere effettuata da chiunque che voglia intraprendere questa tipologia di esercizio di impresa (considerato che si sta parlando di ludoteca e nn di asilo e/o nido), purché all'interno della stessa vengano impiegati operatori che come abbiamo detto prima siano soggetti con un esperienza triennale documentata da un altro ente o ludoteca nello specifico????
Grazie
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Certo, il titolare dell'impresa può non avere i requisiti professionali (richiesti solo per dipendenti ed operatori)