Ci traducete la sentenza della Corte Costizionale "Regolazione delle attivita' economiche - illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011" allegata al quesito?
Cambia qualcosa per noi?
:D
Ci traducete la sentenza della Corte Costizionale "Regolazione delle attivita' economiche - illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011" allegata al quesito?
Cambia qualcosa per noi?
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Traduzione ad uso dei meno esperti e dei livornesi (ops, forse meglio abituarsi a dire livorno-pisani) ;D ::):
1) lo Stato può legiferare in materia di libera concorrenza. Anzi lo può fare solo lui
2) le norme statali di liberalizzazione sono legittime
3) "sono fondate le questioni aventi ad oggetto l’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011"in quanto "la soppressione generalizzata delle normative statali con esso incompatibili appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali". Cioè il legislatore non può determinare, anche in assenza di una regolamentazione, l'eliminazione delle norme statali che regolano la materia delle attività produttive. Quindi ben può il Governo adottare un regolamento ma non può prevedere VUOTI LEGISLATIVI al 30 settembre 2012 se tale regolamento manca.
In definitiva cambia poco perchè entro l'estate avremo nuovi provvedimenti in materia di liberalizzazione che disciplineranno la materia e, in Toscana in particolare, avremo le modifiche al Codice del Commercio.
Quindi gli effetti della sentenza non sono così rilevanti.