Buongiorno! Mi è stato chiesto se è possibile lo svolgimento di più attività di vendita di prodotti agricoli in un unico locale, ovvero una specie di mercato in cui un agricoltore, con il suo registratore di cassa vende il suo vino, un altro con il suo registratore di cassa vende i suoi formaggi, ecc. Questi agricoltori non vogliono costituire una società nè una cooperativa, semplicemente vogliono condivifere l'affitto del medesimo locale ed offrire un servizio di reperimento di diversi prodotti biologici. Tutto questo è fattibile?
Grazie mille e buon weekend!
Loretta
Buongiorno! Mi è stato chiesto se è possibile lo svolgimento di più attività di vendita di prodotti agricoli in un unico locale, ovvero una specie di mercato in cui un agricoltore, con il suo registratore di cassa vende il suo vino, un altro con il suo registratore di cassa vende i suoi formaggi, ecc. Questi agricoltori non vogliono costituire una società nè una cooperativa, semplicemente vogliono condivifere l'affitto del medesimo locale ed offrire un servizio di reperimento di diversi prodotti biologici. Tutto questo è fattibile?
Grazie mille e buon weekend!
Loretta
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FATIBILISSIMO.
Ciascuno presenterà la comunicazione di cui al dlgs 228/2001 e la notifica sanitaria autonomamente.
Lo Stato ha ritenuto opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli e a tale scopo è stata emanata la legge (L. 296/2OO6) che istituisce i mercati “contadini” ai quali possono partecipare imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità' e di trasparenza nell'esercizio dell'attività' di vendita.
In attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. è stato poi emanato il decreto 20 Novembre 2007.
Decreto che prevede la possibilità di istituire mercati contadini organizzati da imprenditori agicoli in aree private.
Occorre verificare se il comune ha attivato un percorso agevolato per il riconoscimento di questa iniziativa.
[i][i]Decreto 20/11/2007 - Art. 1:
1. In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.
3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonche' su aree di proprieta' privata.
4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita.[/i][/i]
Grazie mille!!!!!! ;D
Ciao
Loretta