Buongiorno! Chiedo il Suo parere relativamente a quanto segue: la modifica all'art. 3 comma 3 della L. 21/1992 prevede che "la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione" (articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione). Qualora una Ditta, titolare di autorizzazione n.c.c. mediante autovettura - quindi contingentata - trasferisca la sede in un altro Comune e mantenga sul territorio una rimessa in locazione, il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione deve procedere alla revoca? O la norma vale solo per le nuove autorizzazioni, come insiste a dire l'interessato (il quale sostiene che sono l'unica fra i vari Comuni e operatori ad aver sollevato questo problema...) Grazie. Cordiali saluti