Data: 2012-07-26 19:19:07

Nuova FARMACIA istituita ai sensi del D.L. 1/2012 - Tar Veneto 18/7/2012

Nuova FARMACIA istituita ai sensi del D.L. 1/2012 - Tar Veneto 18/7/2012

TAR VENETO, SEZ. III - sentenza 18 luglio 2012 n. 1020 - Pres. Di Nunzio, Est. Savoia - Farmacie Gmp del Dott. Giacomo Maria Pace & S. Snc (Avv.ti Cimino, Baldan e Fabbris) c. Comune di Torreglia (Avv. Janna) e Azienda Ulss N. 16 Padova (n.c.) e Ordine Farmacisti Padova (n.c.) - (respinge).


N. 01020/2012 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 885 del 2012, proposto da:

Farmacie Gmp del Dott Giacomo Maria Pace & S. Snc, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Cimino, Giorgia Baldan, Elena Fabbris, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;

contro

Comune di Torreglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Janna, con domicilio eletto presso Dora Venturi in Venezia, San Polo, 2988;

Azienda Ulss N. 16 Padova,

Ordine Farmacisti Padova;

per l'annullamento

della delibera di giunta comunale n. 63 del 20.4.2012 del comune di Torreglia (PD) ad oggetto: "individuazione nuova sede farmaceutica nel territorio comunale - art. 11 d.l. 24.1.2012 n.1, convertito con l. 24.3.2012 n. 27"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torreglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato il ricorso infondato alla luce delle seguenti considerazioni:

viene contestata la legittimità del provvedimento con cui è stata deliberata l’istituzione di una nuova farmacia nel territorio comunale, per difetto di motivazione e illogicità della scelta dell’ubicazione, situata non nelle frazioni del Comune ma collocata in posizione centrale a evidente nocumento dell’interesse della farmacia oggi unica esistente.

Il rilievo, a prescindere dall’eccezione di inammissibilità per rivestire l’atto gravato carattere endoprocedimentale in ordine al procedimento di attivazione della nuova sede, non è condivisibile.

Anzitutto l’art.11 del D.L. n.1 del 2012 consente l’apertura di una nuova sede quando la popolazione residente ecceda del 50 per cento il numero di 3300 , e la popolazione del Comune risulta essere di 6277 abitanti.

Quanto alla concreta ubicazione prescelta , in ciò che costituisce la censura principale contenuta nel ricorso, la motivazione emerge con chiarezza anche se non perspicuamente esplicitata , posto che la popolazione residente nelle frazioni assomma a 1600 abitanti complessivi, e che la conformazione territoriale del Comune – il cui centro si espande per circa due chilometri - consente la collocazione di una nuova sede dalla parte opposta di quella esistente, realizzandosi per tal modo quegli obiettivi di implementazione della concorrenza e della distribuzione e miglior fruizione del servizio sottesi alla normativa richiamata, consentendolo anche alle zone periferiche comunali.

Sussistono le ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/07/2012

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