Data: 2012-07-25 07:46:20

TRASPORTO SANITARIO - C.R.I.

il comitato locale della Croce Rossa Italiana ha comunicato al Comune alla Ausl l'inserimento di una nuova ambulanza di tipo A dal 30/07/ p.v e richiede la verifica della medesima.
Le autorizzazioni/scia relativi ai mezzi della C.R.I. non è disciplinata dalla normativa regionale (L.R. n. 25/2001 e relativo regolamento n. 45/R/2001), qual'è la procedura da seguire in questo caso?
grazie
Manola

riferimento id:6551

Data: 2012-07-26 04:51:12

Re:TRASPORTO SANITARIO - C.R.I.


il comitato locale della Croce Rossa Italiana ha comunicato al Comune alla Ausl l'inserimento di una nuova ambulanza di tipo A dal 30/07/ p.v e richiede la verifica della medesima.
Le autorizzazioni/scia relativi ai mezzi della C.R.I. non è disciplinata dalla normativa regionale (L.R. n. 25/2001 e relativo regolamento n. 45/R/2001), qual'è la procedura da seguire in questo caso?
grazie
Manola
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La L.R. 30 dicembre 2010, n. 70 ha modificato il campo di applicazione della L.R. 22-5-2001 n. 25

Oggi si prevede l'esclusione dal regime di autorizzazione (e quindi la non necessità di alcun adempimento) per " i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al Servizio sanitario nazionale (S.S.N.)".
Quindi non occorrono adempimenti.

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L.R. 22-5-2001 n. 25
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario.
Pubblicata nel B.U. Toscana 30 maggio 2001, n. 19, parte prima.
Art. 1
Oggetto.

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario, realizzata mediante l'utilizzo, come di seguito specificato, di autoambulanze rispondenti ai requisiti stabiliti dalla vigente normativa:

a) trasporto sanitario di soccorso e rianimazione mediante autoambulanza di tipo A, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso";

b) trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione, mediante autoambulanza di tipo A1, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali".

c) trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario da espletare mediante autoambulanza di tipo B, con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto";

2. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1, i servizi di autoambulanza gestiti in proprio dalle aziende sanitarie e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge (2).

(2) Comma così sostituito dall’art. 13, L.R. 30 dicembre 2010, n. 70. Il testo originario era così formulato: «2. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1 i servizi di autoambulanza gestiti dalle Aziende unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).».

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