Ciao Simone,
Ti riporto in calce le disposizioni della regione puglia relative alle attività commerciali integrative presso i distributori di carburanti, per alcuni chiarimenti che ti vado ad esporre.
SITUAZIONE: la società A è titolare di un distributore di carburanti e di un Bar annesso, aperto con una DIA.
A affitta a B sia il distributore che il Bar;
B subaffitta a C solo il Bar.
Visto quanto dispone il comma 3, sia della l.r. 23/2004 che del Reg. Reg.le 2/2006, secondo cui le attività commerciali integrative non sono cedibili a terzi in maniera autonoma, sono fattibili i predetti passaggi? E in caso di risposta affermativa, l’attuale titolare del solo Bar (C) quale orario deve rispettare? Quello di apertura dell’impianto? La somministrazione può essere effettuata indistintamente a tutti gli utenti o solo a quelli che si fermano per fare rifornimento? Per attivare poi una edicola sempre all’interno del distributore basta una SCIA? E chi la deve fare, il gestore dell’impianto o l’attuale gestore del Bar?
DISPOSIZIONI REGIONALI
ARTICOLO 4 L.R. N. 23 DEL 2004.
(Tipologie e attività commerciali integrative)
1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento.
2. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil sono consentite in deroga alle norme di settore.
3. Le autorizzazioni comunali alle attività commerciali integrative previste dal comma 2 devono contenere l'esplicita dichiarazione che le stesse sono strettamente connesse all'impianto dì distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi autonomamente e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
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Art. 13-Reg. Reg.- 2-2006 (Tipologie nuovi impianti e Attività integrative)
1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale nell’orario minimo di cui al successivo art. 24 e devono rispettare le distanze, le superfici e gli ulteriori criteri e para¬metri definiti dal presente regolamento.
2. I nuovi impianti con attività non oil, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, anche di autonome attività com¬merciali integrative aventi complessivamente superficie di vendita non superiore a mq. 250 così come definita per gli esercizi di vicinato dalla l.r. 1.8.2003, n.11, nonché di attività di somministra¬zione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil, ad esclusione delle rivendite di tabacchi, sono consentite in deroga alle norme di settore.
3. Le autorizzazioni comunali alle attività com¬merciali integrative previste dal precedente comma 2 devono contenere l’esplicita indicazione che le stesse sono strettamente connesse all’impianto dì distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi autonomamente e decadono qualora l’impianto chiuda per qualsiasi motivo.
4. Le autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica possono essere rilasciate semprechè la superficie dell’area dell’impianto non sia inferiore a mq. 1.500.
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Ciao Simone,
[color=red]Ciao[/color]
Ti riporto in calce le disposizioni della regione puglia relative alle attività commerciali integrative presso i distributori di carburanti, per alcuni chiarimenti che ti vado ad esporre.
[color=red]Viste, sono le stesse che si trovano, con altri termini, in molte Regioni[/color]
SITUAZIONE: la società A è titolare di un distributore di carburanti e di un Bar annesso, aperto con una DIA.
A affitta a B sia il distributore che il Bar;
B subaffitta a C solo il Bar.
Visto quanto dispone il comma 3, sia della l.r. 23/2004 che del Reg. Reg.le 2/2006, secondo cui le attività commerciali integrative non sono cedibili a terzi in maniera autonoma, sono fattibili i predetti passaggi?
[color=red]Secondo me sì.
A mio avviso la nomra non può essere intesa come divieto di cessione del ramo di azienda (in quanto questo profilo è di competenza esclusiva statale essendo attinente alla gestione dell'impresa ed al diritto civile e commerciale.
la norma vuole evitare la gestione separata delle due attività e quindi vieta una cessione (definitiva o per affitto) che comporti una gestione "autonoma" delle attività.[/color]
E in caso di risposta affermativa, l’attuale titolare del solo Bar (C) quale orario deve rispettare?
[color=red]Dipende dal Comune. In assenza di disciplina espressa dovrà rispettare l'orario dell'impianto di carburanti ma, vista la liberalizzazione della somministrazione, il Comune può consentire anche un orario più ampio.[/color]
Quello di apertura dell’impianto? La somministrazione può essere effettuata indistintamente a tutti gli utenti o solo a quelli che si fermano per fare rifornimento?
[color=red]A Chiunque!!!![/color]
Per attivare poi una edicola sempre all’interno del distributore basta una SCIA?
[color=red]Certo. SCIA[/color]
E chi la deve fare, il gestore dell’impianto o l’attuale gestore del Bar?
[color=red]Colui che esercita l'attività che potrebbe essere anche un terzo.[/color]
Buongiorno,
approfitto della discussione aperta per allacciarmi e chiedere gentilmente il suo autorevole parere;
è possibile secondo Lei poter vendere un bar annesso ad un distributore di carburanti come se fosse un'attività a se stante libera da vincoli?
In questo caso (vendita attività bar, non "i muri") nell'atto di cessione d'azienda dovranno comparire i vincoli dati dal contratto di comodato del distributore di carburanti? oppure l'atto sarà un normale atto come fosse un bar qualsiasi?
grazie
Buongiorno,
approfitto della discussione aperta per allacciarmi e chiedere gentilmente il suo autorevole parere;
è possibile secondo Lei poter vendere un bar annesso ad un distributore di carburanti come se fosse un'attività a se stante libera da vincoli?
In questo caso (vendita attività bar, non "i muri") nell'atto di cessione d'azienda dovranno comparire i vincoli dati dal contratto di comodato del distributore di carburanti? oppure l'atto sarà un normale atto come fosse un bar qualsiasi?
grazie
[/quote]
DIPENDE.
Se sull'area vi è un VINCOLO per cui il bar è legato all'impianto di carburanti e può operare solo congiuntamente a questo tale vincolo si estende al dante causa.
Questo non significa che debba necessariamente essere intestato allo stesso gestore dell'impianto!!!!
Quindi:
1) il bar può SEMPRE essere ceduto a terzi indipendentemente dall'impianto
2) nel caso di VINCOLO potrà stare aperto solo insieme all'impianto
3) negli altri casi potrà fare l'orario che crede
la ringrazio per la solerte risposta.
Chiedo ancora se, vista l'esistenza di vincoli che legano il bar al distributore (e non solo in merito di orari bensì molto più pesanti) è possibile effettuare una valutazione economica di tale attività come per un qualsiasi altro bar.
Ad esempio qualora si contravvenga a una qualsiasi norma contenuta nel contratto di comodato per il distributore, la Società può mandare via il proprietario del bar, essendo a questo collegato. Credo che questo sia ad esempio un vincolo pesante e che infici sulla valutazione dell'attività. Sbaglio?
grazie
Buongiorno,
approfitto della discussione aperta per allacciarmi e chiedere gentilmente il suo autorevole parere;
è possibile secondo Lei poter vendere un bar annesso ad un distributore di carburanti come se fosse un'attività a se stante libera da vincoli?
In questo caso (vendita attività bar, non "i muri") nell'atto di cessione d'azienda dovranno comparire i vincoli dati dal contratto di comodato del distributore di carburanti? oppure l'atto sarà un normale atto come fosse un bar qualsiasi?
grazie
[/quote]
DIPENDE.
Se sull'area vi è un VINCOLO per cui il bar è legato all'impianto di carburanti e può operare solo congiuntamente a questo tale vincolo si estende al dante causa.
Questo non significa che debba necessariamente essere intestato allo stesso gestore dell'impianto!!!!
Quindi:
1) il bar può SEMPRE essere ceduto a terzi indipendentemente dall'impianto
2) nel caso di VINCOLO potrà stare aperto solo insieme all'impianto
3) negli altri casi potrà fare l'orario che crede
[/quote]