Salve, volevo cortesemente chiarimenti in merito alle autorizzazioni per stabilimenti termali in quanto è iun argomento che affronto per la prima volta:
L'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di stabilimenti termali a chi compete?
Quali sono le procedure?
Tale quesito è dovuto dal fatto che il titolare di struttura termale (edificio) avente solo la concessione e l'uso di acque termali da parte della Regione Lazio, ha presentato SCIA di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di tale struttura.
Sicoome tale attività di somministrazione è complementare a quella termale, devo chiedere all'interessato se è in possesso di autorizzazione per l'esercizio da parte della Regione lazio? o devo comunicare che non può essere iniziata se prima non è in possesso di autorizzazione termale ed esecitarla?
Saluti
La concessione si derivazione passa dal SUAP che si avvale della Regione Lazio per l'istruttoria (http://www.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=UNOR_D2N0005&type=are).
Tutte le altre procedure sono SUAP (edilizia, amministrativa per somministrazione, sanitaria ecc....).
Se l'interessato intende avviare attività di somministrazione complementare a quella di stabilimento termale dovrà essere titolare della relativa concessione.
l'interessato ne autocertificherà il possesso. NON PUOI richiedere a lui l'esibizione (al limite ne fai richiesta alla Regione) dovendoti accontentare dell'autocertificazione che verificherai.
L'interessato ha dichiarato che l'attività si trova all'interno di attività termale, quindi attività congiunta.
Può rientrare tale attività tra quelle previste all'art. 6 della L.R. Lazio n. 21/06? In tale articolo non vedo elencata l'attività termale, nè si trova nel nostro regolamento comunale tra le attività escluse dai criteri di programmazione.
Potrebbe invece, trasmettere SCIA di somminitrazione di alimenti e bevande, sempre all'interno delle terme, però facendo la procedura per l'apertura di un qualsiasi bar rispettando i criteri di qualità previsti dal nostro regolamento e dalla legge regionale 21/06?
Saluti e grazie mille!!!
L'interessato ha dichiarato che l'attività si trova all'interno di attività termale, quindi attività congiunta.
Può rientrare tale attività tra quelle previste all'art. 6 della L.R. Lazio n. 21/06? In tale articolo non vedo elencata l'attività termale, nè si trova nel nostro regolamento comunale tra le attività escluse dai criteri di programmazione.
Potrebbe invece, trasmettere SCIA di somminitrazione di alimenti e bevande, sempre all'interno delle terme, però facendo la procedura per l'apertura di un qualsiasi bar rispettando i criteri di qualità previsti dal nostro regolamento e dalla legge regionale 21/06?
Saluti e grazie mille!!!
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Secondo me l'attività in questione rientra nell'ipotesi dell'art. 6 della L.R. 21/2006 ed in particolare SIA nella lettera c) (ricordo che ai sensi dell'art. 3 della stessa legge regionale per domicilio del consumatore si intende la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi mentre ai sensi del DLgs 114/1998 la definizione è ancora più ampia "per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago") che della lettera a) che alla lettera e) in quanto lo stabilimento balneare è comunque un complesso ricettivo (anche se non turistico-ricettivo).
Quindi non vi sono problemi di sorta.
Non ritengo fattibile l'attivazione di un esercizio "pubblico" in quanto:
1) vi sarebbe l'obbligo di servire non solo i clienti dell'attività ricettiva ma il pubblico generico
2) sicuramente vi sarebbero problemi di destinazione d'uso.
Ti consiglio di ABROGARE quanto prima i criteri di qualità, ormai divenuti ILLEGITTIMI in base alle nuove norme!!!!!!
***********************************
L.R. 29-11-2006 n. 21
Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e alla L.R. 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.
Pubblicata nel B.U. Lazio 9 dicembre 2006, n. 34, suppl. ord. n. 10.
Art. 6
Attività escluse dai criteri dei comuni.
1. Non rientrano nei criteri dei comuni di cui all'articolo 5 le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:
[color=red]a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
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b) in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
[color=red]c) al domicilio del consumatore;
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d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
[color=red]e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
[/color]
f) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
i) nei mezzi di trasporto pubblico;
l) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b), n. 2 e c), della L.R. n. 33/1999 e successive modifiche (4);
m) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e successive modifiche;
n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.
2. Il Comune di Roma può far rientrare nei criteri di cui all'articolo 5 le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a), nonché, limitatamente alle medie strutture di vendita, le attività di cui alla lettera l) dello stesso comma.
(4) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, L.R. 30 ottobre 2008, n. 19.