IN BASE ALLA NUOVA LEGGE REGIONALE SUGLI ARTIGIANI ALIMENTARI, UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO CHE VUOLE APRIRE PUNTO VENDITA DI KEBAB PER DIMOSTRARE DI CONOSCERE LA LINGUA ITALIANA COME DEVE COMPORTARSI IN ATTESA CHE ESCANO I CORSI? CHE REQUISITI DEVE AVERE? GRAZIE. BUON GIORNO
riferimento id:6541Ai sensi dellìart. 67 della l.r. 6/2010 e smi:
[i]2-bis. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l'attività presenti uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano[/i].
[...]
[i]2-quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2-bis, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano[/i].
I corsi di cui al punto a) del 2-bis sono già attivi (vedi ad esempio:
- [url=http://www.cvcl.it/MEDIACENTER/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=137&explicit=SI]http://www.cvcl.it/MEDIACENTER/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=137&explicit=SI[/url];
- [url=http://www.emagister.it/corso_corso_line_di_preparazione_celi_certificato_di_conoscenza_dell_italiano_come_lingua_straniera-ec2326322.htm]http://www.emagister.it/corso_corso_line_di_preparazione_celi_certificato_di_conoscenza_dell_italiano_come_lingua_straniera-ec2326322.htm[/url]).
In alternativa ai sensi della lettera b) del 2-bis basta un corso abilitante per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande.
Il corso di cui al 2-quater non mi risulta attivo.
[u]Ricordo che sulla legge regionale 3/2012 pende un ricorso per incostituzionalità [/u] (vedi [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5827.msg12093#msg12093]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5827.msg12093#msg12093[/url])...
MA SE LA PERSONA ATTUALMENTE NON HA QUESTI REQUISITI PUO' APRIRE LO STESSO E DICHIARARE CHE CONSEGUIRA' IL TITOLO ABILITATIVO, PUO' NOMINARE UN PREPOSTO CON TALI REQUISITI INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA DELL'ATTIVITA'. GRAZIE E BUONA GIORNATA
riferimento id:6541Il riferimento al delegato é dettato unicamente dal fatto che l'art. 67 è nella sezione della somministrazione della l.r. 6/2010, che prevede questa figura.
Poiché si tratta di impresa artigiana soggetta alla l.r. 8/2009 (e non alla l.r. 6/2010) il requisito deve essere in capo al titolare o legale rappresentante/socio.
Per quanto riguarda la possibilità di avviare dichiarando che conseguirà il titolo non lo vedo applicabile in quanto il corso già esiste, anche se il comma 2quater dell'art. 67 non è scritto in modo chiaro.
Ma ribadisco che sulla legge pende un ricorso per incostituzionalità.