Data: 2012-07-23 11:25:16

Ordinanza sindacale: disciplina dell'attività di diffusione della musica

Arrivano esposti da cittadini desiderosi di poter dormire tranquillamente anche nel periodo estivo; periodo nel quale puntualmente esercizi pubblici e non (circoli privati) pensano di stare sulla luna o nel deserto dell'Arizona: sparano musica  fino alle ore 2,00/3,00 del mattino senza chiedere autorizzazione o senza inviare SCIA.

Sto predisponendo una ordinanza sindacale sul tipo fatta dal Comune di Sperlonga, tuttavia ho alcuni dubbi relativi alle sanzioni da applicare e sulla possibilità di richiamare l'art. 659 C.P.:
- Sperlonga ha previsto che vanno da € 25,00 a € 500,00, tali sanzioni sono previste dall'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 che fissa tali sanzioni <<...per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali...>>
La legge 447/95 prevede altre somme, di importi più consistenti, per varie tipologie di reato relativi all'inquinamento acustico.
L'art. 659 C.P. (ritenuto dalla Corte di Cassazione non abrogato dalla legge 689/1981) prevede sanzioni che vanno dall'arresto fino a tre mesi (!?? o l'ammenda fino a € 309 (1° comma), mentre il secondo comma prevede una ammenda da 103  a 516 euro.

Si chiede: quale sanzione applicare???

- E' opportuno richiamare nell'ordinanza sindacale l'art 659 C.P. ???

Grazie e saluti a tutti

Carlo Alberto

riferimento id:6540

Data: 2012-07-23 16:58:12

Re:Ordinanza sindacale: disciplina dell'attività di diffusione della musica

Premesso che sconsiglio di regolamentare la materia in quanto le norme attuali già consentono la giusta repressione degli illeciti ed un regolamento o ordinanza specifica appare nociva e controproducente (come ho segnalato anche ai colleghi di Sperlonga e di molti comuni che mi hanno contattato).

Se tizio supera i limiti di normale tollerabilità i vicini possono tutelarsi in sede penale e civile. Senza che il Comune debba entrarci.
Se tizio supera i limiti il Comune può intervenire con sanzioni amministrative pecuniarie e con la chiusura anticipata del locale o la sospensione (art. 9 L. 447/1995).

Certo è che se i vigili o Arpal non fanno sopralluoghi sono inutili le norme e anche l'ulteriore ordinanza.

Nel merito, se la vuoi approvare, NON AGGIUNGERE niente in merito alle sanzioni.
Il codice penale si applica che tu lo richiami o meno. lo stesso dicasi per la legge 447/1995.
Se vuoi aggiungi il richiamo alla sanzione residua dell'art. 7 bis della legge 267/2000 che trova applicazione per le violazioni non altrimenti sanzionate.

Se puoi convinci Sindaco e Assessore a non fare ordinanze ma a fare una eventuale direttiva ai vigili perchè facciano controlli più serrati.

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