Data: 2012-07-23 10:57:53

Piano Alienazioni e valorizzazioni

Si è proceduto all’approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell’art. 6 L.R. 8/2012, e contestuale approvazione di variante allo strumento urbanistico vigente,.
Considerato che si è applicata la procedura semplificata di cui al citato articolo, secondo me non occorre procedere alla pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva della variante sul Burt ai fini dell’acquisizione di efficacia della variante stessa come invece previsto dalla l.r. 1/2005 art. 17  per le varianti urbanistiche.
Naturalmente si è pubblicato l’avviso sul burt prima dell’approvazione definitiva al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, che non sono pervenute.

Cosa ne pensi??
grazie

riferimento id:6538

Data: 2012-07-25 04:09:13

Re:Piano Alienazioni e valorizzazioni


Si è proceduto all’approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell’art. 6 L.R. 8/2012, e contestuale approvazione di variante allo strumento urbanistico vigente,.
Considerato che si è applicata la procedura semplificata di cui al citato articolo, secondo me non occorre procedere alla pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva della variante sul Burt ai fini dell’acquisizione di efficacia della variante stessa come invece previsto dalla l.r. 1/2005 art. 17  per le varianti urbanistiche.
Naturalmente si è pubblicato l’avviso sul burt prima dell’approvazione definitiva al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, che non sono pervenute.

Cosa ne pensi??
grazie
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Con la L.R. 8/2012 FORMALMENTE ci troviamo di fronte ad una disciplina relativa al procedimento di variante urbanistica ECCEZIONALE e derogatoria rispetto alla disciplina generale contenuta nella L.R. 1/2005.
Quindi concordo con te che, non essendo prevista una pubblicazione sul BURT post-approvazione essa non è prescritta e non rileva ai fini della validità dell'atto (come previsto invece per le varianti "ordinarie").

[color=red]TUTTAVIA, poichè il piano alienazioni è atto da approvare una tantum ed il quadro normativo non è così esplicito, SUGGERISCO di procedere comunque alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale onde evitare possibili dubbi e contenziosi in merito.[/color]




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L.R. 3-1-2005 n. 1
Norme per il governo del territorio.
Pubblicata nel B.U. Toscana 12 gennaio 2005, n. 2, parte prima.

Art. 17
Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale (13).

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17-bis, il soggetto istituzionalmente competente provvede all'adozione dello strumento della pianificazione territoriale e comunica tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare osservazioni al piano adottato.

2. Il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.

3. Per gli atti sottoposti a VAS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della L.R. 10/2010.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, e fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 26 della L.R. 10/2010 per gli atti sottoposti a VAS, l'amministrazione competente provvede all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale. Qualora sia stata attivata la procedura di cui agli articoli 21, 22 e 23, essa procede all'approvazione solo dopo la conclusione del relativo accordo di pianificazione.

5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

6. Lo strumento della pianificazione approvato è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, con i relativi atti, almeno quindici giorni prima della pubblicazione dei relativi avvisi sul BURT ed è reso accessibile a tutti anche in via telematica.

7. Gli avvisi relativi all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale, ai sensi del presente articolo, sono pubblicati sul BURT decorsi almeno trenta giorni dall'approvazione stessa. Lo strumento acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.



L.R. 9-3-2012 n. 8
Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Pubblicata nel B.U. Toscana 9 marzo 2012, n. 10, parte prima.
Art. 6  Procedimento semplificato per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali.

1.  Le varianti allo strumento urbanistico comunale che non rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, e che sono relative ad immobili diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 7, sono approvate con le modalità semplificate del presente articolo.
2.  La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione ha effetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano.
3.  L'avviso relativo alla deliberazione di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), i relativi atti sono contestualmente pubblicati e resi accessibili sul sito internet del comune. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT.
4.  Decorso il termine di cui al comma 3, la proposta di piano è approvata dal consiglio comunale, che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute.
5.  Le procedure urbanistiche semplificate di cui al presente articolo, possono essere applicate dai comuni anche per l'attuazione di programmi di alienazione e valorizzazione della Regione ai sensi della L.R. 77/2004, degli enti dipendenti dalla medesima, delle aziende sanitarie, nonché degli altri enti di cui all'articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, relativamente ai beni immobili diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 7.
6.  Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata ai casi di cui al comma 5, il comune concorda con gli enti proprietari l'inserimento delle varianti relative ai loro beni nell'ambito della deliberazione di cui al comma 2; ove il comune non debba procedere all'approvazione di un proprio piano di alienazione e valorizzazione concorda l'adozione di apposita deliberazione, avente ad oggetto le varianti richieste.
7.  Resta fermo lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), e in conformità a quanto previsto nell'articolo 58, comma 2 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008.
8.  In caso di approvazione della variante con le modalità del presente articolo e in contrasto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, la Regione può adottare misure di salvaguardia con gli effetti di cui all'articolo 26, comma 5, della L.R. 1/2005 entro i quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione sul BURT della deliberazione comunale di approvazione della variante.

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