Data: 2012-07-23 09:01:39

Superamento limiti di rumorosità-avvio procedimento

E' stato avviato procedimento amm.vo teso alla sospensione delle emissioni rumorose in seguito ad un esposto per il superamento dei limiti di rumorosità prodotta dall'attività musicale di un bar e verbali dell'Arpalazio.  Vorrei una precisazione: è art.7 o art. 10 bis della L.241/1990? E poi: art.7 disciplina l'ipotesi di avvio del procedimento e l'art.10 bis della L.241/1990 disciplina l'ipotesi di preavviso di rigetto?

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Data: 2012-07-23 16:51:37

Re:Superamento limiti di rumorosità-avvio procedimento


E' stato avviato procedimento amm.vo teso alla sospensione delle emissioni rumorose in seguito ad un esposto per il superamento dei limiti di rumorosità prodotta dall'attività musicale di un bar e verbali dell'Arpalazio.  Vorrei una precisazione: è art.7 o art. 10 bis della L.241/1990? E poi: art.7 disciplina l'ipotesi di avvio del procedimento e l'art.10 bis della L.241/1990 disciplina l'ipotesi di preavviso di rigetto?
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1) sicuramente non è il 10 bis che si applica ai SOLI procedimenti ad istanza di parte
2) a mio avviso non occorre nemmeno l'avvio del procedimento art. 7

Se uno supera i limiti occorre fargli un VERBALE per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed eventualmente un provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 9 della legge 447/1995 a firma del sindaco (senza avvio del procedimento).

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Data: 2012-07-24 11:16:30

Re:Superamento limiti di rumorosità-avvio procedimento

Scusami, ma cosa significa  quell' "eventualmente" (riferito al provvedimento interdittivo)?
Il provvedimento interdittivo emesso dal Sindaco ai sensi dell'art.9 della L. 447/1995 non deve essere preceduto da un avvio del procedimento?  L'interessato potrebbe anche adottare interventi di riduzione o no?

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Data: 2012-07-25 04:16:15

Re:Superamento limiti di rumorosità-avvio procedimento

Scusami, ma cosa significa  quell' "eventualmente" (riferito al provvedimento interdittivo)?
[color=red]Che non è detto che il superamento dei limiti determini automaticamente l'applicazione di un provvedimento interdittivo.
Se faccio un accertamento e trovo che tizio supera i limiti mando i vigili e faccio un bel verbale per la sanzione pecuniaria. SE NON DIMOSTRO che tale attività crea danno alla quiete pubblica (non ci sono vicini, il superamento è stao episodico ecc...) allora finisce tutto con la sanzione pecuniaria. Se torno e supera ancora i limiti farò altra sanzione e csoì via.
Ecco perchè quell'EVENTUALMENTE

Ricorda poi che il provvedimento interdittivo deve essere proporzionato. Quindi in primo luogo devo interdire l'uso degli strumenti che generano rumore ..... solo se non ho altre soluzioni potrò interdire tutta l'attività
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Il provvedimento interdittivo emesso dal Sindaco ai sensi dell'art.9 della L. 447/1995 non deve essere preceduto da un avvio del procedimento?
[color=red]No, si tratta di contingibile ed urgente che proprio per queste caratteristiche NON va fatta precedere dall'avvio del procedimento[/color]

  L'interessato potrebbe anche adottare interventi di riduzione o no?
[color=red]DEVE ridurre, certamente!!! Se anche riducendo non si risolvono i problemi potrei farlo chiudere[/color]

riferimento id:6535

Data: 2012-07-25 09:59:40

Re:Superamento limiti di rumorosità-avvio procedimento

:o Scusami, ma ho sempre delle perplessità. Il caso specifico riguarda un bar al cui titolare l'ARPA ha elevato n°2 verbali in date successive  dietro esposto di una vicina. La stessa ha poi fatto pervenire al Comune  atto di diffida ai sensi dell'art.21 bis della L.1034 del 1971. Considerato il tempo non posso emettere provvedimento interdittivo del Sindaco a carattere contigibile ed urgente, no?

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Data: 2012-07-26 04:43:31

Re:Superamento limiti di rumorosità-avvio procedimento


:o Scusami, ma ho sempre delle perplessità. Il caso specifico riguarda un bar al cui titolare l'ARPA ha elevato n°2 verbali in date successive  dietro esposto di una vicina. La stessa ha poi fatto pervenire al Comune  atto di diffida ai sensi dell'art.21 bis della L.1034 del 1971. Considerato il tempo non posso emettere provvedimento interdittivo del Sindaco a carattere contigibile ed urgente, no?
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A meno che non siano passati MESI dagli accertamenti secondo me puoi e devi intervenire con ordinanza sindacale (ricordo che l'ordinanza dell'art. 9 della legge 447/1995 ha natura speciale).
Ti segnalo alcune sentenze sull'argomento (da citare magari nell'atto):

L'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico - pur se non coinvolgente l'intera collettività - deve ritenersi sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con la conseguenza che l'ordinanza sindacale di cui all'art. 9 comma 1, l. 26 ottobre 1995, n. 447 ben può essere adottata anche a seguito dell'esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale.
T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 27-10-2011, n. 1127

La presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta ex se una minaccia per la salute pubblica ed è sufficiente a concretare il presupposto dell'eccezionale ed urgente necessità di intervento del Sindaco di cui all'art. 9 della legge n. 447 del 1995.
La disposizione di cui all'art. 9 della legge n. 447 del 1995 non va riduttivamente ricondotta al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato, il potere in essa descritto, alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, e ciò in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali.
T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 29-09-2011, n. 1663

La legge n. 447 del 1995 legge quadro sull'inquinamento acustico prevede che le autorità preposte alla tutela della salute pubblica possano, per eccezionali ed urgenti necessità, ordinare l'inibitoria anche totale delle attività, attraverso ordinanze "libere", senza un contenuto predeterminato per legge; spetta solamente all'autorità amministrativa d'individuare la situazione di necessità ed urgenza e imporre le disposizioni che la stessa autorità reputi adeguate.
Cons. Stato Sez. II, 14-04-2010, n. 3690

Il superamento dei limiti di legge, in materia di inquinamento acustico, implica automaticamente la sussistenza di una situazione di rischio per la salute pubblica che i soggetti preposti al controllo sono tenuti a rimuovere attraverso l'unico mezzo a disposizione rappresentato dall'ordinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995. La motivazione espressa "per relationem" al verbale dei rilievi fonometrici operati dall'U.s.s.l. appare, quindi, del tutto sufficiente ad integrare il rispetto dell'obbligo di legge.
L'art. 9 della legge n. 447 del 1995 rappresenta l'ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali.
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II Sent., 02-11-2009, n. 1814

La disposizione posta dall'art. 9 della legge n. 447 del 1995, in tema di inquinamento acustico, si riferisce ad eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, non fronteggiabili nell'ambito delle ordinarie funzioni di controllo sull'osservanza della normativa vigente; pertanto, il problema dell'inquinamento acustico proveniente dalla attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'area cortiliva di un circolo può essere risolto attraverso gli ordinari strumenti di intervento a tutela della salute pubblica previsti dall'art. 6 della legge n. 447 del 1995 di competenza del dirigente comunale.
Cons. Stato Sez. V Sent., 10-09-2009, n. 5420

Lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull'inquinamento acustico è specificamente - nonché unicamente - il potere di ordinanza ex art. 9 della L. n. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali. Per conseguenza, è sufficiente, per l'esercizio del suddetto potere, anche la segnalazione di un solo cittadino (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715).
T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 17-04-2009, n. 668

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