Data: 2012-07-23 08:29:17

subingresso o variazione?

Commercio aree pubbliche itinerante - nel caso di una snc che si trasforma in ditta individuale si ha subingresso o semplice variazione?

riferimento id:6534

Data: 2012-07-23 16:51:52

Re:subingresso o variazione?


Commercio aree pubbliche itinerante - nel caso di una snc che si trasforma in ditta individuale si ha subingresso o semplice variazione?
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SUBINGRESSO

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Data: 2012-07-24 08:35:03

Re:subingresso o variazione?

Why :)?

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Data: 2012-07-24 10:05:37

Re:subingresso o variazione?

Ricordo che la differenza è stata spiegata molto bene da Simone in alcuni precedenti quesiti, dovresti fare una ricerca sul forum............al momento non trovo il post ......... in breve si ha subingresso tutte le volte in cui  si passa da una forma di impresa ad un'altra (anche se i soci rimangono gli stessi), un esempio è il passaggio da  SNC a SPA o da ditta individuale a SAS ( o viveversa, come nel caso simile al tuo) . Invece non si hanno ipotesi di subingresso se la FORMA SOCIETARIA RESTA LA STESSA pur cambiando i soci ed anche la denominazione della società (es. da SAS a SNC e viceversa, da SPA e SRL e viceversa ecc…). Le differenze sotto il profilo amministrativo sono rilevanti perchè nel primo caso ( subingresso) il subentrante dovrà presentare una Scia  (Duaap in Sardegna) e alla base della cessione dovrà esserci un atto pubblico o scrittura privata autenticata  dal notaio (art.2556 codice civile), nel secondo caso (semplice variazione societaria) l'interessato non è obbligato a comunicare niente al Comune, farà solo la variazione in CCIAA ( se ritieni opportuno potrai fargli fare una comunicazione via PEC ma non è un obbligo).

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Data: 2012-07-25 04:11:14

Re:subingresso o variazione?


Why :)?
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Il testo che segue è tratto parzialmente dal libro che ho scritto di recente e che si intitola:

Le attivita' produttive
Guida teorico-pratica alle procedure. Problemi, Casi pratici e Formulario.
di CHIARELLI SIMONE, MORZENTI PELLEGRINI REMO (2006)
COSA E COME EDITORE
Collana "Cosa e Come"-Enti Locali Direttore Vittorio Italia Vicedirettore A.Romano G.Bottino M.Della Torre A.Zucchetti ( Nuova Serie )
Codice Volume 4325381 Codice ISBN 8814126070
Anno/i 2006 Pagine XX 504
Rilegatura - Editore COSA E COME
Prezzo € 42,00

Per coloro che sono interessati è possibile richiederlo come materiale didattico anche alla Omniavis scrivendo a marco.bartoli@omniavis.it

In allegato trovi alcune proposte

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5.4 Subingresso.
..................
L’art. 2112 del codice civile fornisce una definizione di trasferimento d’azienda: “si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento” (questo comma è stato così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 276/2003)
Il trasferimento d'azienda si verifica nel momento in cui cambia il titolare dell'attività , e questo può avvenire per 4 tipologie di cause:
a) cessione contrattuale;
b) affitto;
c) usufrutto;
d) fusione.
.................. dall’analisi della normativa di settore, si possono trarre queste considerazioni:
1) non tutte le variazioni soggettive danno luogo a fenomeni di subingresso ma soltanto quelle che determinano un mutamento, in senso giuridico, del soggetto responsabile dell’impresa;
2) le variazioni soggettive che non danno luogo a subingresso sono generalmente prive di rilevanza sotto il profilo amministrativo e per queste, di regola, non è prevista l’attivazione di alcuna specifica procedura amministrativa (se non quelle relative agli obblighi di notificazione e registrazione al registro delle imprese).
Per capire, operativamente, quali siano le ipotesi di subingresso si può fare riferimento al seguente schema:

....OMISSIS......

Si può dedurre da una lettura congiunta della normativa civilistica e della disciplina amministrativa che:
1) il passaggio da una all’altra delle tipologie societarie descritte (da ditta individuale a società di persone e viceversa, da società di persone a società di capitali e viceversa ecc...) costituisce sempre subingresso anche nell’ipotesi in cui la compagine sociale rimanga inalterata (es. Rossi e Bianchi snc diventa Rossi e Bianchi srl, società di capitali di cui fanno parte gli stessi soci);
2) il passaggio da una e l’altra delle forme di società, all’interno della stessa tipologia societaria (da snc a sas e viceversa, da srl a spa e viceversa ecc.) non costituisce subingresso qualora, formalmente, vi sia continuità nella gestione aziendale. E questo vale anche in presenza di un cambiamento dell’intera compagine sociale (es. Rossi e Bianchi spa diventa Rossi e Bianchi srl, con diverso legale rappresentante e diversa compagine sociale, ma con continuità di esercizio);
3) il mutamento della denominazione sociale, della ragione sociale o della compagine sociale con permanenza delle forma di società non costituisce subingresso qualora, formalmente, vi sia continuità nella gestione aziendale (es. Rossi e Bianchi spa diventa Neri e Verdi spa, con diverso legale rappresentante e diversa compagine sociale, ma con continuità di esercizio).
Fatte queste premesse, occorre a questo punto analizzare quale è la disciplina amministrativa del subingresso ......

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