La ditta X ha presentato diap (fino al 29 vale ancora) per centro massaggi relax (solo manuali).
Da quanto ho letto sul forum (vecchio) e trovato in rete sembrerebbe non soggetta al requisito professionale dell'estetista in quanto non rientra nel campo di applicazione della l. 1/1990 (art. 1 comma 1).
Ci sono sentenze e/o circolari in materia?
Grazie
Alberto
La ditta X ha presentato diap (fino al 29 vale ancora) per centro massaggi relax (solo manuali).
Da quanto ho letto sul forum (vecchio) e trovato in rete sembrerebbe non soggetta al requisito professionale dell'estetista in quanto non rientra nel campo di applicazione della l. 1/1990 (art. 1 comma 1).
Ci sono sentenze e/o circolari in materia?
Grazie
Alberto
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Ti devi immaginare un segmento con gli estremi A e C e nel mezzo circa B
A________________________B____________________________C
L'estremo A è dato dalle attività MEDICHE, quelle attività soggette a specifici requisiti (laurea ecc...) e finalizzate alla CURA della persona
Il punto B è dato dalle attività ESTETICHE, diverse dalle attività mediche ma confinanti con queste in quanto si eseguono sempre e comunque trattamenti sul corpo umano, ma finalizzati al miglioramento estetico.
Infine abbiamo il punto C, esterno all'estetica ed alla medicina in cui si hanno trattamenti sul corpo umano, finalizzati però ad altro.
Un massaggio può rientrare nell'A, nella B o nella C e ciò non dipende dalla parte del corpo su cui è applicato ma, appunto, dalla FINALITA' perseguita.
Se la finalità è chiaramente di relax siamo fuori dalla medicina e dall'estetica.
Ovviamente deve essere chiaro, oggettivo ed evidente che non vi sono finalità di questo genere .... altrimenti la giurisprudenza ti condanna.
Se si usano apparecchiature particolari allora si ricade in A o B a prescindere dalla finalità.
Ecco alcuni spunti:
Cass. pen. Sez. VI, 10-11-2009, n. 47028 (rv. 245305)
Ai fini della configurabilità del delitto di abusivo esercizio di una professione, data la natura di norma penale in bianco riconosciuta all'art. 348 cod. pen., costituisce ignoranza inescusabile della legge penale la mancata conoscenza dei limiti di attività autorizzati dalla disciplina normativa del titolo professionale conseguito. (Fattispecie in cui un massoterapeuta è stato ritenuto responsabile di esercizio abusivo della professione medica e di quella di fisioterapista, per aver improvvisato diagnosi ed esaminato radiografie e referti, eseguendo massaggi per lenire e curare diverse patologie, secondo un proprio programma di sedute). (Dichiara inammissibile, App. Torino, 04 maggio 2009)
Cons. Stato Sez. VI, 05-02-2010, n. 527
Il possesso della qualificazione professionale di estetista costituisce ad un tempo condizione necessaria e sufficiente per l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, restando incluso fra gli obblighi puntuali degli esercenti tale professione il rispetto delle modalità di esercizio, di applicazione e delle cautele di utilizzo di tali apparecchiature, conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento ratione temporis applicabili (Conferma della sentenza del Tar Piemonte - Torino, sez. I, n. 1160/2004).
T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter Sent., 23-05-2008, n. 4981
Il disposto di cui all'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1 non richiede necessariamente un intervento manuale dell'estetista dato che "l'attuazione di tecniche manuali" é soltanto una delle modalità attraverso cui può esplicarsi l'attività dell'estetista, non essendo richiesto, per configurarne l'esercizio, che vengano svolte simultaneamente tutte le prestazioni e i trattamenti indicati nel secondo comma. Ne deriva che sottoporre la clientela al trattamento abbronzante mediante l'utilizzazione di docce solari costituisce svolgimento della attività di estetista, in quanto, secondo un condivisibile orientamento, "la professionalità dell'intervento dell'estetista si manifesta nel momento della messa a disposizione delle attrezzature indicate e non certo in quello del meccanico funzionamento delle apparecchiature" (cfr. Cass. civ. III 3 aprile 2000 n.4012).
La ditta X ha presentato diap (fino al 29 vale ancora) per centro massaggi relax (solo manuali).
Da quanto ho letto sul forum (vecchio) e trovato in rete sembrerebbe non soggetta al requisito professionale dell'estetista in quanto non rientra nel campo di applicazione della l. 1/1990 (art. 1 comma 1).
Ci sono sentenze e/o circolari in materia?
Grazie
Alberto
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Fisioterapista e Fisiatra: differenze per CdS 5/4/2013
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