Ciao,
mi confronto con voi per quanto relativo alla seguente situazione.
Il titolare di una ditta individuale che esercita attività di commercio su aree pubbliche itinerante alimentare, trasferisce la residenza e la propria sede da un comune all'altro della Toscana provincia di Pisa.
Qui a mio avviso c'è una doppia comunicazione sia al comune dove l'esercente aveva la residenza e la sede che a quello della nuova residenza e sede.
L'asl di riferimento è la stessa: è necessario al momento della comunicazione di variazione presentata al nuovo comune, sia allegata anche la comunicazione ai sensi dell'art. 6 REG. CE 852/04?
grazie
a.
Ciao,
mi confronto con voi per quanto relativo alla seguente situazione.
Il titolare di una ditta individuale che esercita attività di commercio su aree pubbliche itinerante alimentare, trasferisce la residenza e la propria sede da un comune all'altro della Toscana provincia di Pisa.
Qui a mio avviso c'è una doppia comunicazione sia al comune dove l'esercente aveva la residenza e la sede che a quello della nuova residenza e sede.
L'asl di riferimento è la stessa: è necessario al momento della comunicazione di variazione presentata al nuovo comune, sia allegata anche la comunicazione ai sensi dell'art. 6 REG. CE 852/04?
grazie
a.
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ATTENZIONE:
Per quanto riguarda la "licenza amministrativa" il soggetto NON DEVE FARE NIENTE. Con le modifiche introdotte dal Dlgs 59/2010 non si fa più riferimento alla residenza o sede legale per determinare la competenza del Comune in merito alle procedure amministrative.
Per la notifica sanitaria invece rimane la competenza territoriale della ASL di residenza o sede legale. Quindi va fatta notifica nel nuovo comune.