Data: 2011-03-24 13:25:30

Comunicazione art. 6 reg. CE 852/04

Ciao,
mi confronto con voi per quanto relativo alla seguente situazione.
Il titolare di una ditta individuale che esercita attività di commercio su aree pubbliche itinerante alimentare, trasferisce la residenza e  la propria sede da un comune all'altro della Toscana provincia di Pisa.
Qui a mio avviso c'è una doppia comunicazione sia al comune dove l'esercente aveva la residenza e la sede che a quello della nuova residenza e sede.
L'asl di riferimento è la stessa: è necessario al momento della comunicazione di variazione presentata al nuovo comune, sia allegata anche la comunicazione ai sensi dell'art. 6 REG. CE 852/04?
grazie
a.

riferimento id:652

Data: 2011-03-24 14:15:43

Re: Comunicazione art. 6 reg. CE 852/04


Ciao,
mi confronto con voi per quanto relativo alla seguente situazione.
Il titolare di una ditta individuale che esercita attività di commercio su aree pubbliche itinerante alimentare, trasferisce la residenza e  la propria sede da un comune all'altro della Toscana provincia di Pisa.
Qui a mio avviso c'è una doppia comunicazione sia al comune dove l'esercente aveva la residenza e la sede che a quello della nuova residenza e sede.
L'asl di riferimento è la stessa: è necessario al momento della comunicazione di variazione presentata al nuovo comune, sia allegata anche la comunicazione ai sensi dell'art. 6 REG. CE 852/04?
grazie
a.
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ATTENZIONE:
Per quanto riguarda la "licenza amministrativa" il soggetto NON DEVE FARE NIENTE. Con le modifiche introdotte dal Dlgs 59/2010 non si fa più riferimento alla residenza o sede legale per determinare la competenza del Comune in merito alle procedure amministrative.
Per la notifica sanitaria invece rimane la competenza territoriale della ASL di residenza o sede legale. Quindi va fatta notifica nel nuovo comune.

riferimento id:652
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