Corte Costituzionale sent. 171 del 6 luglio 2012
Urbanistica. Strutture ricettive all’aria aperta
Illegittimità costituzionale del comma 1 e del secondo periodo del comma 8 dell’art. 25 bis (Disposizioni per l’attività edilizia nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta) della legge regionale del Lazio n. 13 del 2007 inserito con la l.r. 13/08//2011 n. 14. Considerare attività edilizia libera e quindi non soggetta a titolo abilitativo edilizio, l’installazione e il rimessaggio, entro il perimetro delle strutture ricettive all’aria aperta (comprese le Aree naturali protette), di mezzi mobili di pernottamento quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, e dei relativi preingressi e cucinotti, viola l’articolo 3 e 6 del D.P.R. 380/2001 normativa statale di riferimento, che ha sancito il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorché esse non abbiano carattere precario. Tale normativa regionale del Lazio è inoltre in contrasto con le disposizioni dell’articolo 11 comma 3 e articolo 22 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” normativa che rientra nella «tutela dell’ambiente» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex multis: sentenza n. 44 del 2011). La normativa statale di tali aree, che inerisce alle finalità essenziali di tutela della natura attraverso la sottoposizione di parti di territorio a speciale protezione, si estrinseca, tra l’altro, nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenza n. 387 del 2008). Per ciò che attiene alla tutela dell’ambiente, spettano allo Stato, le determinazioni rispondenti ad esigenze di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, con la conseguenza che l’intervento regionale, è possibile, soltanto quando introduce una norma idonea a realizzare un ampliamento dei livelli di tutela, e non derogatoria in senso peggiorativo. (segnalazione e massima di F. Albanese)
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