Data: 2012-07-19 10:01:48

Commercio itinerante in Sardegna

In base al D.L 201/2011 convertito in legge 214/2011 ( art.34, comma 3) è abrogata la restrizione  relativa al divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area. Pertanto tale disposizione comporta, come diretta conseguenza, la decadenza del limite in precedenza previsto dall'art. 15, comma 3 della nostra legge regionale Sardegna n.5/2006 che riporto: "L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale".
Venendo al punto preciso, quindi, dal 07.12.2011, i titolari di autorizzazioni (oggi Duaap su posteggio fisso) possono effettuare il commercio itinerante OVUNQUE senza necessità di ulteriore atto abilitativo. Pertanto chi ha già presentato Duaap come titolare di un posteggio fisso dato in  concessione in seguito a bando pubblico ha automaticamente titolo, in base alla succitata dispozione, ad esercitare il commercio itinerante ovunque, senza necessità di alcuna ulteriore Duaap ( atto abilitativo) in quanto tale facoltà è insita nel dettato normativo.
E' corretta tale interpretazione? 

riferimento id:6437

Data: 2012-07-20 07:16:35

Re:Commercio itinerante in Sardegna

Concordo pienamente. Il titolo è valido quantomeno sul territorio nazionale e in astratto su tutta l'Unione Europea (salvi adempimenti fiscali diversi in eventuali stati esteri)

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