Data: 2012-07-18 12:54:24

Procedimento ex art.7 dpr 160/2010.

Buongiorno,
volevo chiarimenti in merito al procedimento ex art. 7 del D.p.r. n.160/2010 - Detto articolo descrive delle fasi procedimentali:
1) entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza al Suap, questi può richiedere all'interessato la documentazione integrativa, decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata. Da ciò si evince che é il Suap che decreta di fatto la completezza  formale della pratica.
2) nei trenta giorni successivi il Suap adotta il provvedimento conclusivo ...omissis... ovvero indice una conferenza dei servizi ai sensi del comma 3.

Adotta il provvedimento conclusivo:
    a) dopo aver ricevuto i pareri istruttori dagli altri enti o uffici coinvolti e comunque entro gli ulteriori 30 giorni (30+30);
    b) a fronte dell'infruttuosa scadenza del termine previsto per le altre amministrazioni o uffici  per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza prescindendo dal loro avviso (art.38, comma 3, lett h. D.L. 112/2008).

Nel caso b) il responsabile suap conclude il procedimento, attraverso una sorta di pericoloso silenzio-assenso, che potrebbe formarsi su aspetti quali la conformità urbanistico-edilizia di un immobile, la prevenzione incendi, le condizioni igieniche strutturali e funzionali ecc...
E' vero che  salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile suap, non risponde delle conseguenze degli atti assunti sulla base di siffatto tacito assenso ma é pur vero che in questa maniera cresce a sdismisura la sua responsabilità.
A fronte di quanto sommariamente esposto vorrei sapere cosa ne pensate in proposito e se,  il responsabile suap é obbligato a concludere il procedimento soltanto in maniera positiva o se può concluderlo anche con l'emissione di un parere negativo e comunque, in questo caso, con quale motivazione?
Grazie e saluti

riferimento id:6425

Data: 2012-07-18 18:33:45

Re:Procedimento ex art.7 dpr 160/2010.

Precisa la tua ricostruzione.
A mio avviso il responsabile SUAP può:
1) concludere positivamente se non ha rilievi o elementi ostativi che emergano dalla propria istruttoria
2) concludere negativamente qualora rilevasse elementi ostativi (sempre con preavviso di rigetto)
3) far decorrere il termine per il formarsi del silenzio-assenso sull'atto (non quello che hai descritto te sui pareri) e non adottare nessun atto finale.

Io suggerisco sempre la soluzione 3 ormai attivabile in vari procedimenti autorizzativi (anche per il permesso a costruire)

riferimento id:6425

Data: 2012-07-19 07:09:12

Re:Procedimento ex art.7 dpr 160/2010.

Grazie e concordo con te... ma supponiamo che:
- il formarsi del silenzio assenso venga impugnato da soggetti terzi interessati che si ritengono lesi nell'avvio dell'attività;
- il giudice amministrativo decreta che il silenzio assenso si é formato comunque illeggittimamente per violazioni di legge ( cosa peraltro molto probabile , d'altro canto non é stata effettuata l'istruttoria della pratica);
- a questo punto l'Amministrazione dovrà valutare se procedere in sede di annullamento in autotutela o altro.
Nel caso di richiesta di eventuale risarcimento danni e/o di intervento della Corte dei Conti per danno all'erario, secondo te, a chi é da addebitarsi il formarsi del silenzio-assenso, al Responsabile SUAP che non ha provveduato a concludere il provvedimento con atto espresso, sia esso negativo o positivo ed ha permesso il formarsi del silenzio assesno, oppure all'inadempienza delle altre amministrazioni o uffici  che a causa dell'infruttuosa scadenza del termine previsto per per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza hanno permesso il formarsi del silenzio assenso?

DOMANDA CORRELATA:
Le norme dell'articolo 2 della legge 241/1990 come da ultimo modificata dall’art.1 del D.L. n.5/2012 convertito dalla  legge n. 35/2012) [vedi in particolare il comma 8 e 9 ] se non erro, sono applicabili soli in quei casi in cui il silenzio inadempimento  dell'amministrazione non dà origine  al formarsi del silenzio assenso?
Saluti

riferimento id:6425

Data: 2012-07-19 17:17:31

Re:Procedimento ex art.7 dpr 160/2010.

Grazie e concordo con te... ma supponiamo che:
- il formarsi del silenzio assenso venga impugnato da soggetti terzi interessati che si ritengono lesi nell'avvio dell'attività;
[color=red]Si può certamente impugnare il silenzio-assenso come si può impugnare l'atto adottato come oggi si può impugnare il silenzio decorso il termine massimo del procedimento.
[/color]

- il giudice amministrativo decreta che il silenzio assenso si é formato comunque illeggittimamente per violazioni di legge ( cosa peraltro molto probabile , d'altro canto non é stata effettuata l'istruttoria della pratica);
[color=red]Può succedere!!!![/color]

- a questo punto l'Amministrazione dovrà valutare se procedere in sede di annullamento in autotutela o altro.
[color=red]Certo, se vi è sospensiva o giudizio nel merito contrario l'amministrazione dovrà ottemperare alla sentenza[/color]

Nel caso di richiesta di eventuale risarcimento danni e/o di intervento della Corte dei Conti per danno all'erario, secondo te, a chi é da addebitarsi il formarsi del silenzio-assenso, al Responsabile SUAP che non ha provveduato a concludere il provvedimento con atto espresso, sia esso negativo o positivo ed ha permesso il formarsi del silenzio assesno, oppure all'inadempienza delle altre amministrazioni o uffici  che a causa dell'infruttuosa scadenza del termine previsto per per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza hanno permesso il formarsi del silenzio assenso?
[color=red]DIPENDE.
Normalmente il SUAP non ha responsabilità in quanto dipende dall'intervento di enti ed uffici esterni che lui coordina e basta. Quindi rimane responsabile il dirigente del servizio dell'ente che non ha espresso il parere nei termini.
Se fossi il SUAP mi ricorderei:
a) di sollecitare in prossimità della scadenza l'ente che deve rilasciare il parere
b) di segnalare, trascorso il termine finale, il formarsi del silenzio-assenso[/color]

DOMANDA CORRELATA:
Le norme dell'articolo 2 della legge 241/1990 come da ultimo modificata dall’art.1 del D.L. n.5/2012 convertito dalla  legge n. 35/2012) [vedi in particolare il comma 8 e 9 ] se non erro, sono applicabili soli in quei casi in cui il silenzio inadempimento  dell'amministrazione non dà origine  al formarsi del silenzio assenso?
[color=red]Certo, ove si forma il silenzio-assenso non si dà luogo all'intervento sostitutivo del responsabile del procedimento[/color]
Saluti

riferimento id:6425
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