Data: 2012-07-18 08:35:38

Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi

L'avvio dell'attività di cui all'oggetto (codice ATECO 591100) richiede la scia? oppure segue un'altra procedura?

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Data: 2012-07-18 18:11:47

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi


L'avvio dell'attività di cui all'oggetto (codice ATECO 591100) richiede la scia? oppure segue un'altra procedura?
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Nessun adempimento. Tale attività è liberamente esercitabile.
Il DLgs 112/98 ha abrogato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività cinematografica e teatrale

Sono soggette invece ad una particolare SCIA (art. 75bis del TULPS) la vendita di prodotti cinematografici su DVD, CD ecc.....

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Data: 2012-07-18 18:15:11

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi

grazie1000. Potresti indicarmi la norma del D.Lvo 112/98 che ha abrogato l'autorizzazione

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Data: 2012-07-18 18:35:42

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi


grazie1000. Potresti indicarmi la norma del D.Lvo 112/98 che ha abrogato l'autorizzazione
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Art. 164.
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorita' di pubblica sicurezza;
c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attivita' di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;
f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorita' di pubblica sicurezza.

2. E' altresi' abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.

[color=red]3. Nell'articolo 68, primo comma, del piu' volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.[/color]

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Data: 2015-11-09 11:04:24

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi

Ciao Simone, hai detto nessun adempimento per l'attività in discussione, ma

Rimangono fermi i seguenti requisiti:

Licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo DPR 311/2001 per i locali cinematografi o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazione fisiche degli spettatori o del pubblico;
Scia VV.FF.
Autorizzazione sanitaria.

grazie

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Data: 2015-11-09 17:09:16

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi

Il vecchio art.75 tulps prevedeva il preventivo avviso al Questore per chi "fabbricava" pellicole cinematografiche ma è stato abrogato dall'art.164 dlgs 112/98.

Preciso che invece l'art.75 bis tulps prevede un "preventivo avviso" al Questore ossia una forma di avvio di attività per effetto della quale avviene poi l'iscrizione nel registro provinciale di tali attività tenuto dalla Questura.

L'omissione è sanzionata dall'art.17 bis c.1 tulps

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Data: 2015-11-09 18:23:18

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi

Per Antonio.

Un conto è lo svolgimento di produzione cinematografica / teatrale e un conto è costruire e avviare un teatro.
Aprire un teatro rientra sicumanete nel campo applicativo dell'art. 80 TULPS e relativa dispciplina regolamentare.

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Data: 2015-11-10 11:05:59

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi

Per Mario

Mi scuso per aver confuso la produzione cinematografica con l'avvio di attività di cinema che in quel momento mi veniva sollecita da altri colleghi con i quali mi stavo confrontando. 

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Data: 2018-04-05 16:19:48

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi

Salve, mi aggiungo alla discussione.
Quindi, per apertura codice ateco 59.11 necessita denuncia alla questura? Come leggo dal seguente link http://poliziadistato.it/articolo/325-Avviso_al_Questore_per_il_diritto_d_autore

A me occorre il codice ateco per partecipare a un bando regionale che prevede codice atevo 59.11.
Materialmente la produzione avverrà a fine anno e non è sicura, produrrò se vinco il bando, pertanto devo per forza comunicare in questura? Se è vero che sussiste ancora questo adempimento.

Grazie per l'attenzione.

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Data: 2018-04-05 17:04:02

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi

Il “ preventivo avviso”esiste sempre e vale esclusivamente ai fini della iscrizione nel registro provinciale tenuto dalla Questura.
Per un lungo contenzioso che vi risparmio non è considerata “autorizzazione di Polizia” (pur essendo una “iscrizione” ex art.14 tulps) e comunque non è titolo abilitativo per effettuare le varie tipologie di attività previste dall’articolo stesso.
Cioè ad es. se voglio vendere al dettaglio quei determinati prodotti non lo faccio certo in forza del preventivo avviso di cui sopra ma con una scia di vicinato.

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Data: 2018-04-05 17:57:59

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi

A me, attualmente necessita avere il codice ateco 59.11 attivo.
Oltre all'iscrizione presso la CCIAA, ci sono altri adempimenti?
Per adesso non devo esercitare l'attività di produzione cinematografica.
Grazie per l'attenzione

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Data: 2018-04-06 05:58:35

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi


A me, attualmente necessita avere il codice ateco 59.11 attivo.
Oltre all'iscrizione presso la CCIAA, ci sono altri adempimenti?
Per adesso non devo esercitare l'attività di produzione cinematografica.
Grazie per l'attenzione
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NO, per inserire il codice ateco 59.11 NON è condizione indispensabile la preventiva comunicazione ... lo puoi fare come mera variazione camerale.

Poiche l'art. 75 bis però prevede la comunicazione anche per la sola PRODUZIONE, se nella tua attività oltre che le riprese realizzi cd, dichi, dvd ecc.... CONSIGLIAMO di fare comunuque la comunicazione citata. E' un adempimento semplice ed immediato.
MODELLO: https://questure.poliziadistato.it/statics/34/75_bis_audiovisivi_comunicazione_questore-1-.pdf?lang=it

[b]Art. 75-bis
Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.[/b]

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Data: 2018-04-06 06:47:05

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi

Perfetto, tutto chiaro.
A questo punto potrei procedere all'attivazione sul camerale del 59.11 (per acquisire il requisito al bando come dicevo sotto) e procedere in secondo momento alla comunicazione al questore? Ricevo sanzione se quest ultima l'attivo tra qualche giorno, dopo la variazione cciaa?
Grazie per l'attenzione.

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Data: 2018-04-06 07:19:28

Re:Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi

Perfetto, tutto chiaro.
A questo punto potrei procedere all'attivazione sul camerale del 59.11 (per acquisire il requisito al bando come dicevo sotto) e procedere in secondo momento alla comunicazione al questore?
[color=red]Puoi farlo ma forse non ti conviene ... fai doppia pratica[/color]

Ricevo sanzione se quest ultima l'attivo tra qualche giorno, dopo la variazione cciaa?
[color=red]No, ma ti costa meno (forse anche di professionista) a fare UNICA PRATICA di comunicazione questore e variazione camerale .... ma valuta te[/color]

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