Una struttura ricettiva (albergo) ha presentato comunicazione di cessazione definitiva dal 28.9.2011 allegando atto di scioglimento della società che ne era titolare. In data 14.5.2012 viene presentata al SUAP del comune comunicazione di subingresso nella suddetta struttura ricettiva da parte di un titolare di impresa individuale che ha stipulato contratto di affitto dell'immobile con il proprietario nonchè socio della società che era titolare della struttura ricettiva. Avendo il SUAP inoltrato la comunicazione all'Ufficio Strutture Ricettive della Provincia competente, quest'ultimo ha inviato comunicazione al SUAP di non poter procedere al subingresso nella struttura ricettiva in quanto precedentemente cessata. Il comune cosa deve fare, deve procedere con la sanzione ai sensi art. 42 L.R. 42/2000 e farli adeguare con l'avvio attività?
Grazie!
Angela
Una struttura ricettiva (albergo) ha presentato comunicazione di cessazione definitiva dal 28.9.2011 allegando atto di scioglimento della società che ne era titolare. In data 14.5.2012 viene presentata al SUAP del comune comunicazione di subingresso nella suddetta struttura ricettiva da parte di un titolare di impresa individuale che ha stipulato contratto di affitto dell'immobile con il proprietario nonchè socio della società che era titolare della struttura ricettiva. Avendo il SUAP inoltrato la comunicazione all'Ufficio Strutture Ricettive della Provincia competente, quest'ultimo ha inviato comunicazione al SUAP di non poter procedere al subingresso nella struttura ricettiva in quanto precedentemente cessata. Il comune cosa deve fare, deve procedere con la sanzione ai sensi art. 42 L.R. 42/2000 e farli adeguare con l'avvio attività?
Grazie!
Angela
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Il subingresso è la procedura amministrativa che fa seguito alla CESSIONE TEMPORANEA (a titolo di locazione, comodato ecc...) o DEFINITIVA di una azienda o di un ramo di azienda.
Non si ha subingresso a seguito della mera occupazione del medesimo immobile da parte di distinte società anche se legate da un contratto di locazione immobiliare.
Quindi se A (azienda originaria) ha dato in locazione l'immobile X dove operava alla società B non si ha subingresso. B avrà titolo ad esercitare come NUOVA ATTIVITA'.
Ciò detto, poichè B ha comunque presentato una pratica e nella stessa ha dichiarato determinati requisiti (che per il subingresso sono identici a quelli dell'avvio di attività) a mio avviso la procura corretta è quella di considerare la SCIA presentata come NUOVA ATTIVITA', anche ai fini della classificazione eventualmente richiedendo precisazioni e chiarimenti.
Io scriverei così all'interessato e per conoscenza alla Provincia:
"Spett.le ....
abbiamo ricevuto la SCIA prot. .... del 14/5/2012 relativa al subingresso in attività ricettiva.
Tale segnalazione è inefficace quale comunicazione di subingresso in quanto manca la dimostrazione del titolo di legittimazione (cessione di azienda o di ramo di azienda) mentre deve essere considerata quale AVVIO DI NUOVA ATTIVITA'. Come tale verrà trattata da questo ufficio e come tale viene comunicata alla Provincia ai fini della classificazione.
Resta inteso che, quale nuova attività, potrebbero essere necessari requisiti, procedure ed adempimenti diversi per i quali questo ufficio rimane a disposizione.
Procederemo conseguentemente alla verifica dei requisiti autocertificati in attesa di ricevere da parte vostra eventuali comunicazioni, integrazioni o rinuncia alla comunicazione presentata.
Distinti saluti"