Data: 2012-07-17 07:23:55

Somministrazione in agriturismo

Il titolare di un'azienda agricola vorrebbe iniziare l'attività di agriturismo con sola somministrazione.
La situazione è questa: è imprenditore agricolo - ha diversi ettari di terreno in un comune confinante (ulivi, alberi da frutta, ortaggi, ecc.) senza edifici eccetto l'annesso in cui ricovera trattori ed attrezzi - la  sede legale dell'attività è nel nostro comune c/o la residenza anagrafica dell'imprenditore (civile abitazione) - ha in affitto un fondo commerciale nel centro urbano in cui svolge la vendita diretta dei propri prodotti.
Potrebbe in detto fondo commerciale (che ha tutti i requsiti igienico-sanitari richiesti) iniziarvi l'attività di somministrazione come agriturismo?
La L.R. 30/2003 all'art. 14 indica che solo le attività didattiche-culturali-ricreative si possono organizzare anche all'estreno dei beni fondiari (confermato anche dall'art. 17, comma 1 lett. d), per cui sembrerebbe di no.
E' giusto?
Se così fosse, potrebbe però svolgere l'attività come normale esercizio di somministrazione nel rispetto dei limiti che il d. lgs. n° 228/2001 gli impone, ok?
:o ::) :D

Mi sa che ho trovato la risposta: art. 9 bis Regolamento di attuazione n° 46/2004 [i]"le attività di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b), c) e d) della legge sono svolte in azienda........"[/i] per cui niente somministrazione in locali non rurali ed al di fuori dell'azienda. E' così???

riferimento id:6395

Data: 2012-07-17 14:17:32

Re:Somministrazione in agriturismo

Come al solito la materia è ingarbugliata.
Riassumo le disposizioni principali.

[b]LR 10/2003 - art. 17 - Immobili destinati all'attività agrituristica[/b]
1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:
a) i locali siti [b]nell'abitazione principale[/b] dell'imprenditore agricolo [b]ubicata nel fondo o nei centri abitati[/b], compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un [b]fondo privo di fabbricati[/b] sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo.
b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso
c) ...
d) gli edifici posti all’[b]esterno dei beni fondiari[/b] nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività [b]ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali[/b]


[b]DPGR 46R/2004 – art. 2[/b]
1. Ai fini del presente regolamento [b]per centro abitato si intendono i centri con popolazione non superiore a tremila abitanti[/b], perimetrati negli atti della pianificazione comunale.

DPGR 46R/2004 – art. 11
1. Le attività di cui all'[b]articolo 14[/b] della legge organizzate all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda devono essere svolte nel comune ove ha sede il centro aziendale o nei comuni limitrofi e [b]al di fuori dei centri abitati[/b].

DPGR 46R/2004 - art. 12
1. Ai sensi dell' articolo 17 , comma 1, lettera a) della legge, l'esercizio delle attività agrituristiche nei locali siti nell'[b]abitazione principale[/b] dell'imprenditore agricolo [b]ubicata nel centro abitato[/b] deve svolgersi in immobili che presentano [b]caratteristiche di ruralità [/b]come definite negli strumenti della pianificazione comunale.

Quindi, in un fondo commerciale posto in centro abitato, ancorché inferiore a 3000 ab, non essendo abitazione principale dell’imprenditore, non può essere adibito ad attività agrituristica di somministrazione.
Le attività di cui all’art. 14 potrebbero essere svolte al di fuori dei beni fondiari ma in fabbricati posti fuori dei centri abitati.
Per ciò che riguarda la portata dell’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 (esercizio dell’attività di vendita) si può affermare che, tutt’al più, può essere esercitata la somministrazione non assistita; a mio parere legittimamente; non saprei a parere dei VV.UU. del tuo comune.
E’ chiaro, comunque, che non si può trattare (come dici tu) di un normale esercizio di somministrazione.
Secondo me, per ragionevolezza e imparzialità, anche l’imprenditore agricolo e l’artigiano possono somministrare in modo non assistito (come l’esercente il commercio al dettaglio, ai sensi del DL n. 223/2006) ciò che vendono in via diretta.


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