L’art. 35 del d.lgs 59 del 2010 consente l’esercizio congiunto di più attività.
Quindi potremmo ritenere possibile esercitare, in uno stesso locale, l’attività commerciale di vendita di particolare strumentazione con relativo deposito (superf. di vendita max 250 mq), attività artigianale di montaggio della stessa su veicoli ed un’attività di noleggio con deposito (sempre medesime apparecchiature eventualmente montate su specifiche infrastrutture).
L’esercizio congiunto presuppone:
1. iscrizione registro imprese ed artigianato;
2. presentazione di una o più scia per le diverse attività;
3. non dovrebbe essere necessaria una suddivisione fisica tra le diverse attività.
4. il certificato di agibilità (compatibilmente con il piano regolatore vigente) dovrebbe (non individuando prevalenze) contenere la doppia destinazione artigianale e commerciale.
Sbaglio?
È anche vero che il rispetto di tutte le disposizioni previste per l’una o l’altra attività potrebbero non essere sufficienti. Intendo dire che l’esercizio congiunto potrebbe far ritenere necessario attivare altri procedimenti. Per es. l’attività commerciale presa singolarmente e con una superficie lorda inferiore a 400 mq non coinvolgerebbe il procedimento relativo alla prevenzione incendi. Diversa, forse, la situazione in presenza di attività congiunte e locali più ampi.
Tutto vero quello che hai scritto e che sintetizzo:
1) nessuno ostacolo all'esercizio congiunto, da parte della stessa impresa o di imprese diverse, di più attività negli stessi locali
2) ogni attività rimane soggetta al proprio regime amministrativo
3) se l'immobile è unico l'agibilità riguarderà lo stesso a prescindere dall'utilizzo ripartito o meno, tenuto conto dell'attività prevalente o delle distinte attività
4) potrebbero essere necessarie procedure ulteriori qualora la somma delle attività determini specifici adempimenti (es. in materia di prevenzione incendi).