Data: 2012-07-13 10:44:07

DPR 98/2012 - aggiornamento norme su FESR - FSE e fondo di coesione

DPR 98/2012 - aggiornamento norme su FESR - FSE e fondo di coesione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2012 , n. 98
Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE)
n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul fondo  europeo  di
sviluppo  regionale,  sul  fondo  sociale  europeo  e  sul  fondo  di
coesione. (12G0118)
(GU n. 161 del 12-7-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2012


                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400;
  Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11  luglio
2006 e successive modificazioni, recante  disposizioni  generali  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e  sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.  1260/1999,  ed
in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4;
  Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 5 luglio 2006, e successive modificazioni, relativo al
Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  recante  abrogazione  del
regolamento  (CE)  n.  1783/1999,  ed  in  particolare  l'articolo  7
concernente l'ammissibilita' delle spese  nell'ambito  dell'obiettivo
«Convergenza»  e  dell'obiettivo  Competitivita'  regionale    ed
occupazione, e l'articolo 13 in materia di ammissibilita' delle spese
nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
  Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 5 luglio 2006, e successive modificazioni, relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento  (CE)  n.
1784/1999,    ed    in    particolare    l'articolo    11    relativo
all'ammissibilita' delle spese;
  Visto il regolamento CE  n.  1828/2006  della  Commissione,  dell'8
dicembre 2006 e successive modificazioni, che  stabilisce  modalita',
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e  del  regolamento
(CE) n. 1080/2006;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.
196,  di  esecuzione  del  regolamento  CE  n.  1083/2006  recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
  Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modilicazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i  tipi  di
costi ammissibili a un contributo del FSE;
  Visto il regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per  quanto
riguarda l'ammissibilita' degli investimenti a favore dell'efficienza
energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;
  Visto il regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 19 maggio 2010;
  Vista la presa d'atto,  da  parte  della  Conferenza  Stato-Regioni
nella seduta del  26  febbraio  2009,  dell'Accordo  siglato  tra  il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il  12
febbraio 2009, in materia di interventi a sostegno a reddito ed  alle
competenze;
  Visto l'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, che ha trasferito al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  le
funzioni, gia' attribuite al Ministero dello  sviluppo  economico  ai
sensi del decreto-legge n. 181 del 2010, previste  dall'articolo  24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999;
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  16
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  269  del  18
novembre 2011, con il quale il dott. Fabrizio Barca e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269  del  18
novembre 2011, recante conferimento  dell'incarico  per  la  coesione
territoriale al Ministro senza portafoglio Fabrizio Barca;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  39  del  16
febbraio 2012, con il quale il Ministro  senza  portafoglio  Fabrizio
Barca e' stato delegato ad esercitare le funzioni  di  coordinamento,
di indirizzo, di  promozione,  di  iniziative,  anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
relativamente  alla  materia  delle  politiche  per  la  coesione
territoriale;
  Visto l'articolo 1 del citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in data 13 dicembre 2011, con il quale  il  Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello  sviluppo
economico, ad eccezione della Direzione Generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali, dipende funzionalmente dal  Ministro
per la coesione territoriale;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 29 luglio 2010;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2011;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2012;
  Sulla proposta  del  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  di
concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  delle
infrastrutture e dei trasporti,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministro per gli affari europei;

                              E m a n a


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                      Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento reca modifiche alle disposizioni in tema
di ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai  fondi
strutturali per la fase di  programmazione  2007-2013,  previste  dal
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
ottobre 2008, n. 196,  al  fine  di  adeguare  il  pertinente  quadro
normativo nazionale alle modifiche apportate al regolamento  (CE)  n.
1080/2006 e al regolamento (CE) n. 1081/2006, del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, dai regolamenti (CE) n.  396/2009
e 397/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009
e dal regolamento (UE) n.  437/2010  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 maggio 2010,  tenendo  altresi'  conto  dell'Accordo
siglato fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano il 12 febbraio 2009, in materia di interventi di  sostegno
al reddito.

       
     
                              Art. 2


        Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili

  1. All'articolo 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  3
ottobre 2008, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso;
    b) dopo il comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
      «8-bis. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1081/2006, cosi' come  modificato  dal  regolamento  (CE)  n.
396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e
dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1080/2006, come
modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 6  maggio  2009,  nel  rispetto  delle  condizioni
stabilite dall'Autorita' di  Gestione  di  cui  all'articolo  59  del
regolamento  (CE)  n.  1083/2006,  in  caso  di  sovvenzioni,  sono
ammissibili:
        a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del
20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati;
        b) le unita' di costo standardizzate;
        c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro.
      8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  comma
8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di  esse  copre
una diversa categoria di costi ammissibili o se sono  utilizzate  per
diversi progetti relativi ad una stessa operazione.».

       
     
                              Art. 3


            Efficienza energetica ed energie rinnovabili

  1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  3
ottobre 2008, n. 196, e' inserito il seguente:
    «Art. 6-bis (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti
dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie  rinnovabili).
- 1. Ai sensi del paragrafo 1-bis  dell'articolo  7  del  regolamento
(CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE)  n.  397/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009,  le  spese
per i miglioramenti dell'efficienza energetica e  per  l'utilizzo  di
energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi  di
edilizia residenziale pubblica gia' esistenti ed ancora di proprieta'
pubblica, come definiti dall'articolo 1,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 560, nonche' agli immobili pubblici adibiti sia  ad
uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale.
    2. Fatto salvo  quanto  stabilito  nel  comma  1,  le  spese  per
l'edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni
contenute nei paragrafi 2 e 2-bis  dell'articolo  7  del  regolamento
(CE) n. 1080/2006, come modificato, da ultimo, dal  regolamento  (UE)
n. 437/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19  maggio
2010.».

       
     
                              Art. 4


            Interventi di tutela attiva dell'occupazione

  1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  3
ottobre 2008, n. 196, e' inserito il seguente:
    «Art. 9-bis (Spese connesse  agli  interventi  di  tutela  attiva
dell'occupazione). - 1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal
Fondo sociale  europeo,  sono  ammissibili  le  spese  relative  agli
interventi  di  politica  attiva  e  la  connessa  indennita'  di
partecipazione  a  favore  dei  lavoratori  destinatari    degli
ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, e  di  cui  all'Accordo  fra  il  Governo,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio
2009  in  materia  di  interventi  di  sostegno  a  reddito  ed  alle
competenze.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 aprile 2012

                            NAPOLITANO


                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri

                                Barca,  Ministro  per  la  coesione
                                territoriale

                                Passera,  Ministro  dello  sviluppo
                                economico e  delle  infrastrutture  e
                                dei trasporti

                                Fornero, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali

                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei


Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012
registro n. 6, foglio n. 311

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