Occupazione abusiva di suolo pubblico per fini commerciali - chiusura per almeno 5 giorni
L. 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.
Art. 3. comma 16
16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’ articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Occupazione abusiva di suolo pubblico per fini commerciali - TAR
T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Ter, 19 giugno 2012 n. 5647
FATTO
La Soc. So.Se.Ri a r.l., odierna ricorrente, svolge attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel Centro Storico di Roma, in Via Cesare Battisti n.ri 135, 135 a, 135 b. Strumentalmente allo svolgimento della propria attività dispone di un’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico (o.s.p) con tavolini e sedie per 21,92 mq. rilasciata dal Comune di Roma con determinazione dirigenziale n. 2691 del 21.9.2007.
La ricorrente riferisce in fatto di aver subito in data 29.5.2010 un’ispezione della Polizia Municipale (I^ unità operativa - Municipio Centro Storico) che ha constatato uno sconfinamento dell’occupazione concessa rispetto alla superficie assentita per complessivi mq 7,08.
Con verbale n. 81090030160, notificato alla Soc. in data 4.6.2010, tale sconfinamento è stato formalmente contestato come violazione amministrativa rispetto a quanto disposto nell’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 128 del 25.5.2010, punto 1), lett. b), n. 4, e le è stata, di conseguenza, comminata una contravvenzione per complessivi E. 500,00. Con altro verbale, n. 14100022864, notificato in pari data, è stata irrogata alla ricorrente anche la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992, recante “Nuovo codice della strada”.
Rileva parte ricorrente che in data 28.6.2010, con nota prot. 51523, il Comune di Roma ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi come da originaria concessione amministrativa, nel termine di giorni sette dalla notifica, comunicandole, altresì, l’avvio del procedimento per la sospensione dell’o.s.p. A tal riguardo, oltre a riportare tempestivamente i tavolini e le sedie entro la superficie assentita, la Soc. So.Se.Ri. a r.l., con ricorso numero di registro generale 8191 del 2010, ha impugnato, in via cautelativa, l’ordinanza, unitamente ai verbali di constatazione della violazione.
Con sentenza n. 33068 del 29.10.2010, la Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto l'atto impugnato risultava privo del carattere della definitività “poiché la sua funzione è soltanto quella di consentire alla parte intimata di formulare le proprie osservazioni circa la presenza di elementi di giustificazione in merito ai casi pregressi di presunta occupazione abusiva di suolo pubblico”.
Con ordinanza prot. n. 4911 del 21.01.2011, notificata in data 08.02.2011, il Comune di Roma ha disposto, ai sensi dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Roma n. 128 del 25.5.2010 e a decorrere dal settimo giorno successivo la notifica, la sospensione di cinque giorni della concessione o.s.p. che la Soc. ricorrente impugna con il presente gravame in quanto emanata in dopo la scadenza del termine di vigenza dell’ordinanza n. 128 del 2010, avanzando richiesta di sospensiva.
Il Comune resistente si è costituito in giudizio rilevando l’inammissibilità dell’impugnazione dei verbali di violazione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed insistendo per la legittimità dell’ordinanza del sindaco, stante l’illiceità dell’occupazione, accertata, comunque, in vigenza del provvedimento sindacale.
Il Collegio, con ordinanza n. 978/2011 emessa dalla Sezione, ha accolto, in via cautelare, la domanda di parte ricorrente e, per l’effetto, ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza, escludendo, nel contempo, l’applicabilità al caso de qua dell’art. 3, comma 16, delle legge n. 94 del 2009 in quanto la Società aveva tempestivamente proceduto al ripristino dei luoghi.
Alla pubblica udienza del 28 marzo 2012 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, in via preliminare, ritiene condivisibile la prospettazione dell’amministrazione convenuta circa l’inammissibilità dell’impugnazione del verbale di constatazione della violazione degli artt. 14 e 14 bis della Delibera C.C. n. 119/2005 e delle disposizioni dell’ordinanza del Sindaco n. 128 del 2010 (verbale di accertamento n. 81090030160) per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In tale caso ricorre l'applicazione di una sanzione che è accessoria all'irrogazione delle sanzioni amministrative principali di natura pecuniaria derivanti dalle infrazioni al codice della strada, poi effettivamente irrogata alla ricorrente con il verbale n. 1410022864, e deve ricondursi alla giurisdizione del Giudice di Pace.
Tale aspetto, tuttavia, non assume rilevanza nella decisione, data la circostanza che, comunque, in presenza di una violazione accertata si appalesa legittimamente comminata la sanzione amministrativa che, peraltro, la ricorrente riferisce di aver tempestivamente pagato.
Con riguardo alle censure prospettate dalla ricorrente, si rileva che le stesse vengono sollevate sia con riferimento a vizi propri dell’atto impugnato, sia con riguardo a vizi relativi all’ordinanza del Sindaco n. 128 del 2010.
Quanto ai vizi propri dell’atto impugnato, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della legge sul procedimento amministrativo e rileva la nullità dell’atto per intervenuta decadenza del potere di sospensione attribuito al Sindaco dall’ordinanza n. 128 del 25.5.2010 in quanto la stessa risulta essere scaduta al momento dell’emanazione dell’atto. Non rilevano, a detta di parte ricorrente, le circostanze che sia l’accertamento della violazione, sia l’apertura del procedimento siano avvenute in data antecedente alla scadenza dell’ordinanza.
Sui vizi derivati dai verbali di constatazione, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e dell’art. 3, comma 16, della L. 15.7.2009, n. 94. Afferma in particolare che, in base alla normativa primaria, lo sconfinamento, per essere sanzionato, non può essere occasionale e del tutto contingente, ma deve protrarsi per un apprezzabile lasso di tempo, situazione che non appare potersi riferire al caso in esame in quanto lo spostamento dei tavolini e delle sedie, del tutto occasionale ed incidente su una superficie minima, era imputabile alla necessità di pulire l’area autorizzata, come peraltro richiesto dalla stessa ordinanza n. 128 del 2010 che impone alla concessionaria tale incombenza, pena l’applicazione di una sanzione di euro 500,00.
Lamenta, infine, illegittimità dell’ordinanza n. 128 del 2010 per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 16, della L. n. 94 del 2009 e per violazione del principio di legalità, in quanto le norme primarie (art. 20, comma e 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e art. 3, comma 16, L. n. 94 del 2009) stabiliscono il pagamento di una sanzione amministrativa in caso di sconfinamento della superficie in concessione e il potere del sindaco di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi anche ricorrendo alla chiusura dell’esercizio, potere concepito dal legislatore come espressione di una discrezionalità del Sindaco, che ha facoltà di differenziare la sanzione a seconda della gravità dell’infrazione contestata che nell’ordinanza viene trasformato in atto dovuto ed automatico.
A detta di parte ricorrente l’ordinanza n. 128/2010 si appalesa, pertanto, contraddittoria e configura eccesso di potere da parte dell’amministrazione comunale per illogicità e per sviamento, sia in quanto sancisce l’obbligo di tenere pulite le aree concesse negando nel contempo gli sconfinamenti necessari ad attuarla, sia perché sanziona pesantemente uno sconfinamento minimo, rendendo il rimedio inadeguato rispetto allo scopo di interesse pubblico che l’autorità comunale è tenuta a realizzare.
Il Collegio ritiene fondate le censure proposte.
Giova evidenziare la portata e i limiti di applicabilità dell’ordinanza del Sindaco n. 128 del 25.5.2010.
In base a quanto previsto dall’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali), il Sindaco, quale ufficiale del Governo, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento può adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.: La Corte costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115, ha dichiarato l’illegittimità di questo comma, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti», ma nel caso di specie tale pronuncia non è influente, poiché rileva la modalità di esercizio del potere da parte del Sindaco.
L’occupazione del suolo pubblico è opportunamente limitata nelle aree del Centro Storico dall’esistenza di un preponderante pubblico interesse, diretto alla salvaguardia del patrimonio storico-culturale e alla tutela del decoro urbano. Il proliferare di esercizi commerciali che operano in tali aree e la difficoltà per l’amministrazione comunale di controllare periodicamente la corrispondenza tra le superfici autorizzate e quelle effettivamente utilizzate dagli operatori commerciali ha comportato, negli ultimi anni, un arbitrario aumento di volume dell’area concessa rispetto a quella assentita che ha generato una situazione non immediatamente affrontabile con una disciplina stabile e sistematica e, di conseguenza, la necessità oggettiva di procedere a contrastare il fenomeno con misure caratterizzate da temporaneità ed urgenza. Per tali ragioni l’ordinanza si presenta, nell’immediato, lo strumento più adeguato allo scopo che l’amministrazione comunale intende raggiungere nel breve periodo, ossia porre rimedio ad una situazione di occupazione di suolo pubblico divenuta ormai “regolarmente abusiva” e perdurante anche dopo l’avvenuto accertamento di tali abusi, con il rimedio della chiusura degli esercizi recidivi. Tale potere, previsto dall’ordinanza 128/2010, è conferito al sindaco da una norma primaria, portata dalla L. n. 94 del 2009 che, all’art. 3, comma 16, stabilisce che nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico il sindaco può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, se si tratta di occupazione di suolo pubblico a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pagamento delle spese e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni
Posta la legittimità del potere del Sindaco e le modalità del suo esercizio, ciò che qui rileva è il carattere di temporaneità dell’ordinanza, le cui caratteristiche fondamentali sono l’adeguatezza a fronteggiare la situazione provocata dall'evento straordinario e, stante il carattere eccezionale e temporaneo della stessa, la durata limitata. Nel caso in esame, quindi, non sembra possibile che l’amministrazione comunale possa ignorare la scadenza dell’ordinanza e procedere all’emanazione del provvedimento impugnato, peraltro basandone le motivazioni sull’esercizio di un potere ormai “scaduto”, in quanto conferito al Sindaco in via eccezionale.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato, il provvedimento impugnato appare illegittimo.
Parimenti fondate sono le censure relative alla violazione dei principi in materia di proporzionalità e adeguatezza della sanzione poiché parte ricorrente ha non solo sconfinato dal perimetro autorizzato in modo occasionale e temporaneo, come risulta dai verbali di contestazione ma ha anche provveduto a rimuovere l’abuso immediatamente.
Conseguentemente la sanzione appare incongrua rispetto al tipo ed alla durata della violazione perpetrata e quindi illegittima anche sotto tale profilo.
Conclusivamente il Collegio accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Germana Panzironi, Consigliere, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Avete qualche altra Giurisprudenza da segnalare?
riferimento id:6370
Avete qualche altra Giurisprudenza da segnalare?
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Alcuni spunti:
http://www.infocds.it/item.aspx?IDArticolo=2210
http://www.exeo.it/free/occupazione_abusiva_di_suolo_demaniale_e_ingiunzione_di_sgombero
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CHMQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.ufficiopatrimonio.it%2Fpublic%2Fnews_formel%2FT.A.R.%2520%2520Venezia%2520%2520Veneto%2520%2520sez.%2520III%2520%2520-%2520Sentenza%252024%2520marzo%25202010%2C%2520n.%2520895.doc&ei=2_URUe_gIMjJsgaU0wE&usg=AFQjCNFOqrgRFMax6geVkSvI4rYDjFXYOg
CHIUSURA 5 gg per occupazione abusiva suolo pubblico - OK ordinanza Sindaco-Dirigenti
[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, sez. II TER – sentenza 7 gennaio 2016 n. 147[/b][/color]
http://buff.ly/22Vf1nh
SUOLO PUBBLICO ABUSIVO - se rimosso non c'è sanzione accessoria
T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 23 settembre 2016 n. 4391
Ciò comporta che, qualora non vi sia alcuna esigenza di reintegrare lo stato dei luoghi precedente, viene a mancare il parametro stesso di riferimento cui è connesso l’ordine di chiusura.
In altri termini, se lo stato dei luoghi è già ripristinato, un ordine di ripristino è palesemente privo di oggetto e della sua ragion d’essere e quindi l’atto risulta nullo per difetto di un elemento essenziale, ex art. 21-sepries della legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Campania, sez. VII, 25/5/2015, n. 2882), per cui rimane corrispondentemente preclusa la possibilità di ordinare la chiusura per un ripristino che è stato già attuato fin dall’epoca dell’accertamento dell’abusiva occupazione.
http://buff.ly/2eOHjwO