Data: 2012-07-12 19:43:49

Meno soldi ai partiti ed alla politica - LEGGE 6 luglio 2012 , n. 96

Meno soldi ai partiti ed alla politica - LEGGE 6 luglio 2012 , n. 96

LEGGE 6 luglio 2012 , n. 96
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in  favore  dei
partiti e dei movimenti politici, nonche'  misure  per  garantire  la
trasparenza e i controlli dei  rendiconti  dei  medesimi.  Delega  al
Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi  concernenti  il
finanziamento  dei  partiti  e  dei  movimenti  politici  e  per
l'armonizzazione  del  regime  relativo  alle  detrazioni  fiscali.
(12G0120)
(GU n. 158 del 9-7-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2012

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                              Art. 1


Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai  partiti
                      e dai movimenti politici

  1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti  e  dai
movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui,  il  70  per
cento dei quali, pari a euro 63.700.000, e' corrisposto come rimborso
delle spese per le consultazioni elettorali e  quale  contributo  per
l'attivita'  politica.  Il  restante  30  per  cento,  pari  a  euro
27.300.000,  e'  erogato,  a  titolo  di  cofinanziamento,  ai  sensi
dell'articolo 2. Gli  importi  di  cui  al  presente  comma  sono  da
considerare come limiti massimi.
  2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    «5. L'ammontare di  ciascuno  dei  quattro  fondi  relativi  agli
organi di cui al comma 1 e' pari, per  ciascun  anno  di  legislatura
degli organi stessi, a euro 15.925.000».
  3. Il primo periodo del comma 2  dell'articolo  6  della  legge  23
febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: «Il fondo  relativo
al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo  1,  comma  5,
della legge 3 giugno 1999, n. 157,  e  successive  modificazioni,  e'
ripartito  su  base  regionale  in  proporzione  alla  rispettiva
popolazione».
  4. Resta fermo quanto  disposto  dall'articolo  1,  commi  1-bis  e
5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
  5. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  si  applicano  a
decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera
dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
dei consigli regionali e dei  consigli  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in  vigore  della
presente legge.
  6. Sono abrogati:
    a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122;
    c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111.
  7. I contributi pubblici di cui al  comma  1  spettanti  a  ciascun
partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per  cento  qualora
il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei
candidati ad esso  riconducibili  per  l'elezione  dell'assemblea  di
riferimento un numero di candidati del medesimo  sesso  superiore  ai
due terzi del totale, con arrotondamento all'unita' superiore.
  8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali
relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, il cui  termine  di  erogazione  non  e'
ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte  del  10  per  cento.
L'importo cosi' risultante e' ridotto di un ulteriore 50 per cento.

       
     
                              Art. 2


Contributi a titolo  di  cofinanziamento  a  partiti  e  a  movimenti
                              politici

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  secondo  periodo,  e'
attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi
del comma 2  del  presente  articolo  un  contributo  annuo  volto  a
finanziare l'attivita' politica, pari a 0,50 euro per ogni  euro  che
essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e  di  erogazioni
liberali annuali da parte di persone fisiche  o  enti.  Ai  fini  del
calcolo del contributo, sono  prese  in  considerazione,  nel  limite
massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante,
le quote associative e le erogazioni liberali percepite.
  2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno  il
2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni  per  il  rinnovo
della Camera dei deputati  ovvero  che  hanno  conseguito  almeno  un
candidato eletto sotto  il  proprio  simbolo  alle  elezioni  per  il
rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei  deputati,  dei
membri del Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,  dei  consigli
regionali o dei consigli delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1,  primo  periodo,
del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo
di cui all'articolo 1, comma 1,  secondo  periodo.  Tale  importo  e'
suddiviso in  misura  eguale  in  quattro  fondi,  uno  per  ciascuna
elezione. Il fondo relativo al  rinnovo  dei  consigli  regionali  e'
ripartito  su  base  regionale  in  proporzione  alla  rispettiva
popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o  movimento  politico
avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso  massimo
proporzionale  al  numero  di  voti  validi  conseguiti  nell'ultima
elezione. Le  quote  dei  contributi  non  attribuite  ai  sensi  del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  3. La richiesta del contributo  di  cui  al  presente  articolo  si
intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti  e
dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 3  ed  e'  soggetta  al
medesimo termine di decadenza.
  4. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma  2,
i contributi sono  determinati  sulla  base  delle  scritture  e  dei
documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e
i movimenti politici aventi  diritto  ai  sensi  del  medesimo  comma
dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9, entro il 15 giugno
di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni  liberali  di
cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno  e
determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato  e'  certificato  da
una delle societa' di revisione indicate all'articolo 9, comma 1.  In
via transitoria, con riferimento alle erogazioni  liberali  dell'anno
2012, detta certificazione puo' essere resa dal collegio dei revisori
di ciascun partito o movimento politico.
  5. La Commissione di cui all'articolo 9 comunica ai Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,  entro  il  10
luglio di ciascun  anno,  l'entita'  del  contributo  attribuibile  a
ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del  presente
articolo.
  6. L'attribuzione dei contributi e' disposta  secondo  le  medesime
modalita' previste dall'articolo 1, comma 2,  della  legge  3  giugno
1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 3 della  presente  legge,
nei limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo.

       
     
                              Art. 3


Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei  contributi  per
            il cofinanziamento dell'attivita' politica

  1. I partiti e  movimenti  politici  che  intendono  usufruire  dei
rimborsi per le  spese  elettorali  e  dei  contributi  a  titolo  di
cofinanziamento dell'attivita' politica ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati  o  al  Presidente
del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze,  entro
il trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di  svolgimento  delle
elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei
deputati, del Parlamento europeo,  dei  consigli  regionali  o  delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. La richiesta si intende effettuata alla data:
    a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;
    b) risultante dagli apparecchi riceventi,  ove  inviata  per  via
telematica;
    c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante,
ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.
  3. La richiesta e'  presentata  dal  rappresentante  legale  o  dal
tesoriere del partito o  movimento  politico  che  ha  depositato  il
contrassegno di lista. La titolarita' delle qualita' personali di cui
al periodo precedente e' comprovata mediante atto notorio ricevuto da
un  notaio,  che  e'  allegato  alla  richiesta.  Alla  richiesta  e'
allegata, altresi', la copia autentica del verbale  di  deposito  del
contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente.  La
sottoscrizione della richiesta e' autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale competente.  Qualora,  nei  casi  stabiliti  dalla
legge, siano state  presentate  liste  di  candidati  che  non  siano
diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta  e'
trasmessa, secondo le modalita' previste nei  periodi  dal  primo  al
quarto del presente comma, da almeno uno  dei  delegati  della  lista
autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e
per conto della stessa.
  4. Qualora piu' partiti o  movimenti  politici  abbiano  depositato
congiuntamente il  contrassegno  di  lista  e  partecipato  in  forma
aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di
una lista comune di candidati, la richiesta e' presentata, secondo le
modalita' previste dal comma 3, in nome e per conto  di  ciascuno  di
essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono  dal
diritto alla propria quota  di  rimborso  di  cui  all'articolo  4  i
singoli partiti e movimenti politici che,  avendo  congiuntamente  ad
altri depositato il contrassegno  di  lista,  non  ne  abbiano  fatto
specifica richiesta nei termini  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo.
  5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
    «2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei
deputati, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della  Camera
medesima,  sono  attribuiti  i  rimborsi  per  le  spese  elettorali
concernenti il rinnovo della Camera  dei  deputati,  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei
consigli delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  i
rimborsi delle spese referendarie sostenute  dai  comitati  promotori
dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione  del
Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica,  resa  esecutiva
con decreto del Presidente del Senato  medesimo,  sono  attribuiti  i
rimborsi per le spese elettorali concernenti il  rinnovo  del  Senato
della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di  Presidenza  della
Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza  del  Senato  della
Repubblica con cui  sono  attribuiti  i  rimborsi  sono  adottate  in
attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo  6
della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi  trasferiti
dal Ministero dell'economia e delle finanze».

       
     
                              Art. 4


Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra  partiti  e  movimenti
              politici facenti parte di aggregazioni

  1. Nella richiesta dei rimborsi  per  le  spese  elettorali  e  dei
contributi per il cofinanziamento  dell'attivita'  politica,  di  cui
all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato
congiuntamente il contrassegno  e  presentato  una  lista  comune  di
candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine  di
cui al medesimo articolo 3, comma 1, che  i  rimborsi  per  le  spese
elettorali e la  parte  di  cofinanziamento  eventualmente  spettante
siano  attribuiti  in  base  a  quote  da  essi  specificamente
predeterminate. I partiti  e  i  movimenti  politici  aventi  diritto
possono disporre anche disgiuntamente del  credito  oggetto  di  tali
quote.
  2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma  1,  i
rimborsi per le  spese  elettorali  e  la  parte  di  cofinanziamento
eventualmente spettante sono attribuiti in quote  eguali  a  tutti  i
partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il
contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i
movimenti  politici  aventi  diritto  possono  disporre    anche
disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

       
     
                              Art. 5


  Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici

  1. I partiti e i  movimenti  politici,  ivi  incluse  le  liste  di
candidati che non siano diretta  espressione  degli  stessi,  qualora
abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o  ai  contributi
di cui alla  presente  legge,  sono  tenuti  a  dotarsi  di  un  atto
costitutivo e  di  uno  statuto,  che  sono  trasmessi  in  copia  al
Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera
dei deputati entro quarantacinque giorni dalla  data  di  svolgimento
delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto  sono  redatti  nella
forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo  competente
ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo  responsabile  per
la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere  conformato
a principi democratici nella vita interna, con  particolare  riguardo
alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e  ai  diritti
degli iscritti.
  2. I partiti e i  movimenti  politici,  ivi  incluse  le  liste  di
candidati che non siano diretta espressione  degli  stessi,  che  non
trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente
della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi
previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali  e
alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.

       
     
                              Art. 6


Fissazione di un criterio comune a  tutti  i  tipi  di  elezione  per
            l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali

  1.  All'articolo  9  della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Il fondo per il rimborso  delle  spese  elettorali  per  il
rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base regionale. A
tal fine il fondo e' suddiviso tra le  regioni  in  proporzione  alla
rispettiva popolazione. La quota  spettante  a  ciascuna  regione  e'
ripartita  tra  i  partiti,  i  movimenti  politici  e  i  gruppi  di
candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito  regionale,  a
condizione che abbiano ottenuto  almeno  un  candidato  eletto  nella
regione. Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i candidati
non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. Il fondo per il rimborso  delle  spese  elettorali  per  il
rinnovo della Camera dei deputati e'  ripartito,  in  proporzione  ai
voti conseguiti, tra i partiti e i  movimenti  politici  che  abbiano
ottenuto almeno un candidato eletto».

       
     
                              Art. 7


Detrazioni per le erogazioni liberali  in  favore  di  partiti  e  di
                        movimenti politici

  1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  successive
modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, e' sostituito  dal
seguente:
    «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  24  per
cento, per l'anno 2013, e al 26  per  cento,  a  decorrere  dall'anno
2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei
movimenti  politici  che  abbiano  presentato  liste  o  candidature
elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei  deputati  o
del Senato della Repubblica  o  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia, oppure che  abbiano  almeno  un  rappresentante
eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome
di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra  50  e  10.000  euro
annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario
o postale».
  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7
milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2016,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  9  della  legge  3
giugno 1999, n. 157.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio  delle
minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in
merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui  si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al medesimo comma 2,  fatta  salva  l'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l),  della
citata legge n. 196 del  2009,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti
dall'attivita' di monitoraggio, della quota dei contributi  a  titolo
di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1,  secondo  periodo,
della presente legge.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure  di  cui  al
secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo
del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge e' rideterminato  in
funzione dell'operativita' della clausola di salvaguardia di  cui  al
precedente periodo.
  4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  le
parole:  «dell'onere  di  cui  all'articolo  15,  comma  1-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali  in
denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo
15, comma 1-bis, per importi compresi tra  51,65  euro  e  103.291,38
euro».
  5. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.  515,
e successive modificazioni, le parole: «sui quotidiani  e  periodici»
sono sostituite dalle seguenti:  «su  quotidiani,  periodici  e  siti
web».

       
     
                              Art. 8


      Uso di locali per lo svolgimento di attivita' politiche

  1. Gli enti locali, previa disciplina della  materia  con  apposito
regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici
e con altre  istituzioni  pubbliche  e  private,  possono  mettere  a
disposizione dei partiti  e  dei  movimenti  politici,  di  cui  alla
presente legge, locali per lo  svolgimento  di  riunioni,  assemblee,
convegni  o  altre  iniziative  finalizzate  allo    svolgimento
dell'attivita' politica.  I  partiti  rimborsano,  secondo  tariffari
definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e  di
funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento  di  attivita'
politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

       
     
                              Art. 9


Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti  dei
                  partiti e dei movimenti politici

  1. Allo scopo di garantire la trasparenza e  la  correttezza  nella
propria gestione contabile e finanziaria, i  partiti  e  i  movimenti
politici, ivi incluse le liste di candidati  che  non  siano  diretta
espressione degli stessi, che abbiano  conseguito  almeno  il  2  per
cento dei voti validi espressi nelle elezioni per  il  rinnovo  della
Camera dei deputati  ovvero  che  abbiano  almeno  un  rappresentante
eletto  alla  Camera  medesima,  al  Senato  della  Repubblica  o  al
Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei  consigli  delle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  si  avvalgono  di  una
societa'  di  revisione  iscritta  nell'albo  speciale  tenuto  dalla
Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  ai  sensi
dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o,  successivamente
alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39.  Il  controllo  della  gestione
contabile e finanziaria puo' essere affidato alla  medesima  societa'
di revisione con un incarico relativo  a  tre  esercizi  consecutivi,
rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.  La
societa' di revisione esprime, con apposita  relazione,  un  giudizio
sul rendiconto di esercizio dei  partiti  e  dei  movimenti  politici
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia.  A  tale
fine verifica nel  corso  dell'esercizio  la  regolare  tenuta  della
contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti  di  gestione  nelle
scritture  contabili.  Controlla  altresi'  che  il  rendiconto  di
esercizio  sia  conforme  alle  scritture  e  alla  documentazione
contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e  alle  norme
che lo disciplinano.
  2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione
elettorale  mediante  la  presentazione  di  una  lista  comune  di
candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia  depositato
congiuntamente il contrassegno di lista e'  soggetto  all'obbligo  di
avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1.
  3. E' istituita la Commissione per la trasparenza  e  il  controllo
dei rendiconti dei partiti  e  dei  movimenti  politici,  di  seguito
denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei
deputati,  che  provvede,  in  pari  misura  con  il  Senato  della
Repubblica, ad assicurarne l'operativita'  attraverso  le  necessarie
dotazioni di personale di segreteria. La Commissione e'  composta  da
cinque componenti, di cui uno designato dal  Primo  presidente  della
Corte di cassazione, uno designato dal Presidente  del  Consiglio  di
Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti.  Tutti  i
componenti  sono  scelti  fra  i  magistrati  dei  rispettivi  ordini
giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella  di  consigliere
di cassazione o equiparata. La Commissione e'  nominata,  sulla  base
delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma,  con  atto
congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  Con  il  medesimo
atto e' individuato tra i componenti il Presidente della Commissione,
che ne coordina i lavori. Ai  componenti  della  Commissione  non  e'
corrisposto alcun compenso o indennita' per l'attivita'  prestata  ai
sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i  componenti
della  Commissione  non  possono  assumere  ovvero  svolgere  altri
incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione  e'
di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.
  4. La  Commissione  effettua  il  controllo  di  regolarita'  e  di
conformita' alla legge del rendiconto di  cui  all'articolo  8  della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo  modificato  dal  presente
articolo, e dei  relativi  allegati,  nonche'  di  ottemperanza  alle
disposizioni di cui alla presente legge. A  tal  fine,  entro  il  15
giugno di ogni anno,  i  rappresentanti  legali  o  i  tesorieri  dei
partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il  2
per cento dei voti validi espressi  nelle  elezioni  per  il  rinnovo
della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante
eletto alla Camera  medesima  o  al  Senato  della  Repubblica  o  al
Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei  consigli  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti  a  trasmettere
alla  Commissione  il  rendiconto  e  i  relativi  allegati  previsti
dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997,  n.  2,  come  da  ultimo
modificato  dal  presente  articolo,  concernenti  ciascun  esercizio
compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
Unitamente agli atti di cui al secondo periodo  del  presente  comma,
sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente  il  giudizio
espresso sul rendiconto dalla societa' di revisione di cui al comma 1
del  presente  articolo,  nonche'  il  verbale  di  approvazione  del
rendiconto medesimo da parte del  competente  organo  del  partito  o
movimento politico. In caso di partecipazione in forma  aggregata  ad
una competizione elettorale mediante la presentazione  di  una  lista
comune di candidati, ciascun partito e movimento politico  che  abbia
depositato congiuntamente il contrassegno di lista e'  soggetto  agli
obblighi di cui al presente comma.
  5.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita',  la  Commissione
effettua il controllo anche verificando la  conformita'  delle  spese
effettivamente  sostenute  e  delle  entrate    percepite    alla
documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15
febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione  del
rendiconto, invita i partiti e i  movimenti  politici  interessati  a
sanare,  entro  e  non  oltre  il  31  marzo  seguente,  eventuali
irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il  30
aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in  cui
esprime il giudizio di regolarita' e di conformita'  alla  legge,  di
cui al primo periodo del  comma  4.  La  relazione  e'  trasmessa  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,
che ne curano la pubblicazione nei  siti  internet  delle  rispettive
Assemblee.
  6. Entro e non oltre il 15 luglio  di  ogni  anno,  la  Commissione
trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica  e  della  Camera
dei deputati  gli  elenchi  dei  partiti  e  movimenti  politici  che
risultino,  rispettivamente,  ottemperanti  e  inottemperanti  agli
obblighi di cui al comma 4, con riferimento  all'esercizio  dell'anno
precedente.
  7.  I  casi  di  inottemperanza  di  cui  al  comma  6,  nonche'
l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti  internet  del
rendiconto e dei relativi  allegati,  previsto  dal  comma  20,  sono
contestati  dalla  Commissione  ai  partiti  e  movimenti  politici
interessati nel termine di cui al comma 6.
  8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza,
l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e  ai
movimenti politici che  risultino  inottemperanti  sulla  base  della
comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza  non  venga
sanata entro il successivo 31  ottobre,  la  Commissione  applica  al
partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dal comma 9.
  9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di
presentare il rendiconto e i relativi allegati o la  relazione  della
societa' di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto  da
parte del  competente  organo  interno,  la  Commissione  applica  la
sanzione amministrativa  pecuniaria  consistente  nella  decurtazione
dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso  a  titolo
di  rimborso  per  le  spese  elettorali  e  di  contributo  per  il
cofinanziamento di cui all'articolo 2.
  10. Ai partiti e ai movimenti politici che non  abbiano  rispettato
gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della  legge
2 gennaio  1997,  n.  2,  come  da  ultimo  modificato  dal  presente
articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet
dei documenti di cui al comma 20 del presente  articolo  nel  termine
indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8,
entro  il  31  ottobre,  la  Commissione  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un  terzo
dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in  corso
a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo  per  il
cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge.
  11. Ai partiti e  ai  movimenti  politici  che  nel  rendiconto  di
esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi
rispetto alle scritture e  ai  documenti  contabili,  la  Commissione
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  all'importo  non
dichiarato  o  difforme  dal  vero,  consistente  nella  decurtazione
dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in  corso
a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo  per  il
cofinanziamento di  cui  all'articolo  2,  nel  limite  di  un  terzo
dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto  non  siano
rappresentate in conformita' al modello di cui  all'allegato  A  alla
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato  dall'articolo  11  della
presente legge, la Commissione  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  fino  a  un  ventesimo  dell'importo  complessivamente
attribuito per l'anno in corso a titolo  di  rimborso  per  le  spese
elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo
2.
  12. Ai partiti e ai movimenti politici che  nella  relazione  sulla
gestione e nella nota integrativa  abbiano  omesso  di  indicare,  in
tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C  alla
legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate  in  forma
corretta o veritiera, la Commissione applica, per  ogni  informazione
omessa,  non  correttamente  rappresentata  o  riportante  dati  non
corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino  a
un ventesimo dell'importo ad  essi  complessivamente  attribuito  per
l'anno in corso a titolo di rimborso per le  spese  elettorali  e  di
contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2,  nel  limite
di un terzo dell'importo medesimo.
  13. Ai partiti e ai movimenti politici che  non  abbiano  destinato
una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti
ad iniziative volte ad  accrescere  la  partecipazione  attiva  delle
donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della  legge  3  giugno
1999, n. 157, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari
a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente  attribuito  per
l'anno in corso a titolo di rimborso per le  spese  elettorali  e  di
contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
  14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni  applicate
non possono superare nel loro  complesso  i  due  terzi  dell'importo
complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di  rimborso
per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui
all'articolo 2.
  15. Nell'applicazione delle sanzioni, la  Commissione  tiene  conto
della gravita' delle irregolarita' commesse e ne indica i motivi.
  16. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da
9 a 13 siano state commesse  da  partiti  e  movimenti  politici  che
abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale
mediante la presentazione  di  una  lista  comune  di  candidati,  le
sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del
movimento politico inottemperante o irregolare.
  17. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento  politico
interessato  e  sono  comunicate  ai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva
competenza, riducono, nella misura  disposta  dalla  Commissione,  le
rate dei rimborsi per le spese elettorali e  del  contributo  per  il
cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso
ai partiti o movimenti politici  sanzionati  ai  sensi  del  presente
articolo.
  18. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da
9 a 13 del presente  articolo  siano  state  commesse  da  partiti  o
movimenti politici che abbiano percepito  tutti  i  rimborsi  per  le
spese elettorali  e  i  contributi  per  il  cofinanziamento  di  cui
all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi,
la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie
in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite  dei
due  terzi  dell'importo  ad  esso  complessivamente  attribuito
nell'ultimo anno.
  19.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente  articolo,  nonche'  ai  fini  della
tutela  giurisdizionale,  si  applicano  le  disposizioni  generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo  quanto  diversamente
disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26
della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
  20. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti  politici,  entro
il 10 luglio di ogni anno, nonche' in un'apposita  sezione  del  sito
internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al  comma
5, sono pubblicati, anche in formato  open  data,  il  rendiconto  di
esercizio e i relativi allegati, nonche' la relazione della  societa'
di  revisione  e  il  verbale  di  approvazione  del  rendiconto  di
esercizio.
  21. I partiti e i movimenti politici  che  hanno  partecipato  alla
ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino
al proprio scioglimento e, comunque, non  oltre  il  terzo  esercizio
successivo a quello  di  percezione  dell'ultima  rata  dei  rimborsi
elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il  rendiconto
e i relativi allegati di cui all'articolo 8  della  legge  2  gennaio
1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo.
  22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di  cui  al
comma  1  di  investire  la  propria  liquidita'  derivante  dalla
disponibilita' di risorse pubbliche in strumenti  finanziari  diversi
dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.
  23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
    b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono  inserite  le
seguenti:  «di  esercizio,  redatto  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato A,»;
    c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
      «10-bis. Per le donazioni  di  qualsiasi  importo  e'  annotata
l'identita' dell'erogante».
  24. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 3  giugno  1999,  n.
157, e' abrogato. Le risorse  del  fondo  di  garanzia  previsto  dal
predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento
delle procedure gia' esperite alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  25. Le disposizioni di cui ai commi da  1  a  21  si  applicano  ai
rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti  politici  successivi
all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria,  il  giudizio  di
regolarita' e conformita' alla legge dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e  2012  e'
effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della  legge  2
gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data
di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione
invita direttamente  i  partiti  e  i  movimenti  politici  a  sanare
eventuali  inottemperanze  ad  obblighi  di  legge  o  irregolarita'
contabili.
  26.  In  via  transitoria,  i  rapporti  integrativi  relativi  ai
rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al  31
ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti  e
movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14,  della  legge  2
gennaio 1997, n. 2.
  27. L'articolo 1, comma 8, della  legge  3  giugno  1999,  n.  157,
nonche' l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio  1997,
n. 2, si  applicano  esclusivamente  con  riferimento  ai  rendiconti
relativi agli esercizi anteriori al 2013.
  28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il  divieto  di  cui  al
precedente periodo si applica anche alle societa' con  partecipazione
di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento,  nonche'  alle
societa'  controllate  da  queste  ultime,  ove  tale  partecipazione
assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'».
  29. I rimborsi e i contributi  di  cui  alla  presente  legge  sono
strettamente  finalizzati  all'attivita'  politica,  elettorale  e
ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. E' fatto divieto  ai
partiti  e  ai  movimenti  politici  di  prendere  in  locazione  o
acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche  che  siano
state  elette  nel  Parlamento  europeo,  nazionale  o  nei  consigli
regionali nei medesimi partiti  o  movimenti  politici.  Il  medesimo
divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da societa'
possedute o partecipate dagli  stessi  soggetti  di  cui  al  periodo
precedente.

       
     
                              Art. 10


    Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti

  1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui  all'articolo  9,
commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari  o  superiore  a  un  terzo  dei
rimborsi  delle  spese  elettorali  e  del  contributo  a  titolo  di
cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro  che  svolgono  le
funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni
analoghe perdono  la  legittimazione  a  sottoscrivere  i  rendiconti
relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

       
     
                              Art. 11


Misure per ampliare la trasparenza  dei  finanziamenti  privati  alla
                              politica

  1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18  novembre  1981,  n.
659,  e  successive  modificazioni,  la  parola:  «cinquantamila»  e'
sostituita dalla seguente: «cinquemila».
  2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo
4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n.  659,  e  successive
modificazioni».
  3. All'articolo 12 della legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il  periodo  della  campagna
elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi
elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      «3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicita' del  referto  di
cui al comma 3».
  4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n.  2,  nella  sezione
«Conto  economico»,  alla    lettera    A)    (Proventi    gestione
caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo  la  voce  «b)
contribuzioni da persone giuridiche» e' inserita la seguente voce:
    «b-bis)  contribuzioni  da  associazioni,  partiti  e  movimenti
politici».

       
     
                              Art. 12


Pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale  dei  soggetti
che svolgono le funzioni di tesoriere dei  partiti  o  dei  movimenti
                    politici o funzioni analoghe

  1. Le disposizioni  in  materia  di  pubblicita'  della  situazione
patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si
applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che  svolgono  le
funzioni di  tesoriere  dei  partiti  o  dei  movimenti  politici,  o
funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive.

       
     
                              Art. 13


Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e
            dei partiti politici per le elezioni comunali

  1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore  a
100.000 abitanti, le spese per  la  campagna  elettorale  di  ciascun
candidato alla carica  di  sindaco  non  possono  superare  l'importo
massimo derivante dalla somma della cifra  fissa  di  euro  25.000  e
della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per  ogni  cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali.
  2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a
500.000 abitanti, le spese per  la  campagna  elettorale  di  ciascun
candidato alla carica  di  sindaco  non  possono  superare  l'importo
massimo derivante dalla somma della cifra fissa  di  euro  125.000  e
della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per  ogni  cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali.
  3. Nei comuni con popolazione  superiore  a  500.000  abitanti,  le
spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica  di
sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla  somma
della cifra fissa di euro 250.000 e della  cifra  ulteriore  pari  al
prodotto di  euro  0,90  per  ogni  cittadino  iscritto  nelle  liste
elettorali comunali.
  4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore  a
100.000 abitanti, le spese per  la  campagna  elettorale  di  ciascun
candidato alla carica di consigliere comunale  non  possono  superare
l'importo massimo derivante dalla somma della  cifra  fissa  di  euro
5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per  ogni
cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.  Nei  comuni  con
popolazione superiore a 100.000 e non superiore a  500.000  abitanti,
le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla  carica
di  consigliere  comunale  non  possono  superare  l'importo  massimo
derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della  cifra
ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni  cittadino  iscritto
nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore
a 500.000 abitanti, le spese per la campagna  elettorale  di  ciascun
candidato alla carica di consigliere comunale  non  possono  superare
l'importo massimo derivante dalla somma della  cifra  fissa  di  euro
25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni
cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la  campagna
elettorale di  ciascun  partito,  movimento  o  lista  che  partecipa
all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli  candidati  alla
carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare  la
somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1  per  il  numero
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
  6. Alle elezioni nei comuni  con  popolazione  superiore  a  15.000
abitanti  si  applicano  le  seguenti  disposizioni  della  legge  10
dicembre 1993, n. 515,  come  da  ultimo  modificata  dalla  presente
legge:
    a) articolo 7, comma 2,  intendendosi  il  limite  di  spesa  ivi
previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1  a  4  del  presente
articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno
di  euro  2.500  avvalendosi  unicamente  di  denaro  proprio,  fermo
restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma
6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza
il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;
    b) articolo 11;
    c) articolo 12, comma 1,  intendendosi  sostituiti  i  Presidenti
delle rispettive Camere con il  presidente  del  consiglio  comunale;
comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo,  intendendosi  sostituita
la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della  Corte
dei  conti  competente  per  territorio;  comma  3-bis;  comma  4,
intendendosi sostituito  l'Ufficio  elettorale  circoscrizionale  con
l'Ufficio elettorale centrale;
    d) articolo 13;
    e) articolo 14;
    f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il  limite  di
spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1  a  4  del
presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della
Camera di appartenenza con la  delibera  del  consiglio  comunale,  e
comma 8; comma  9,  intendendosi  i  limiti  di  spesa  ivi  previsti
riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4  del  presente  articolo;
comma 10, intendendosi  sostituito  al  Presidente  della  Camera  di
appartenenza il presidente del consiglio comunale;  comma  11,  primo
periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti
di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.
  7.  In  caso  di  mancato  deposito  dei  consuntivi  delle  spese
elettorali da parte dei  partiti,  movimenti  politici  e  liste,  la
sezione regionale di controllo  della  Corte  dei  conti  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.  La
dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, e successive modificazioni, deve  essere  trasmessa  al
presidente del consiglio comunale entro tre  mesi  dalla  data  delle
elezioni.

       
     
                              Art. 14


Limiti di spesa, controlli e sanzioni  concernenti  le  elezioni  dei
        membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

  1. Le spese  per  la  campagna  elettorale  di  ciascun  partito  e
movimento  politico  che  partecipa  alle  elezioni  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma
risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero
dei cittadini della Repubblica iscritti nelle  liste  elettorali  per
l'elezione della Camera dei deputati.
  2. Per le elezioni dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
all'Italia si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di
cui agli articoli 7,  intendendosi  sostituito  il  Presidente  della
Camera di appartenenza con il Presidente della Camera  dei  deputati,
11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive  Camere
con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della  legge
10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo  modificata  dalla  presente
legge.
  3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
      «5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
    b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;
    c) all'articolo 11, primo comma, le  parole:  «3,  4  e  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».

       
     
                              Art. 15


Deleghe al Governo e disposizioni in materia di erogazioni liberali

  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previo  parere
delle Commissioni parlamentari  competenti,  un  decreto  legislativo
recante  un  testo  unico  nel  quale,  con  le  sole  modificazioni
necessarie al coordinamento normativo, sono riunite  le  disposizioni
della presente legge e le altre disposizioni legislative  vigenti  in
materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai  partiti  e  ai
movimenti  politici,  nonche'  di  rimborso  delle  spese  per  le
consultazioni elettorali e referendarie.
  2. Alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  in
materia di  detrazioni  per  oneri,  le  parole  da:  «le  erogazioni
liberali»  fino  a:  «nonche'»  e  le  parole:  «erogazioni  e»  sono
soppresse a decorrere dal 1º gennaio 2013.
  3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente:
    «1.1 Dall'imposta lorda si detrae  un  importo  pari  al  24  per
cento, per l'anno 2013, e al 26  per  cento,  a  decorrere  dall'anno
2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative  umanitarie,  religiose  o
laiche,  gestite  da  fondazioni,  associazioni,  comitati  ed  enti
individuati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la  cooperazione  e
lo  sviluppo  economico  (OCSE).  La  detrazione  e'  consentita  a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito  tramite
banca  o  ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, e  secondo  ulteriori  modalita'  idonee  a  consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400».
  4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, valutate in 47,4 milioni  di
euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per  l'anno  2015  e  33,2
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
  5. Le residue disponibilita' dell'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157,  sono  iscritte  in
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze.
  6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio  delle
minori entrate di cui al comma 3 del presente articolo e riferisce in
merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui  si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al medesimo comma 3,  fatta  salva  l'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l),  della
citata legge n. 196 del  2009,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di  cui
al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in
merito alle cause degli scostamenti e all'adozione  delle  misure  di
cui al secondo periodo.

       
     
                              Art. 16


Destinazione  dei  risparmi  ad  interventi  conseguenti  ai  danni
          provocati da eventi sismici e calamita' naturali

  1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli  anni
2012 e 2013, da accertare con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati ad apposito  programma  dello  Stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile,  al  fine  di  destinarli  alle  amministrazioni  pubbliche
competenti in via ordinaria a coordinare gli  interventi  conseguenti
ai danni provocati dagli eventi sismici e  dalle  calamita'  naturali
che hanno colpito il territorio nazionale a partire  dal  1º  gennaio
2009.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 6 luglio 2012

                            NAPOLITANO


                        Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino


                        LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4826):
    Presentato dall'On. Arturo  Iannaccone,  dall'on.  Elio  Vittorio
Belcastro e dall'on. Americo Porfidia in data 5 dicembre 2011.
    Assegnato alla I Commissione  (Affari  costituzionali),  in  sede
referente, il 12 gennaio 2012 con parere della V Commissione.
    Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 22,  28,  29
marzo 2012; il 3, 4, 11, 12, 17, 18, 19, 24 e 26 aprile 2012;  il  3,
8, 9 e 10 maggio 2012.
    Esaminato in aula il 14, 22 e 23 maggio 2012 e approvato in Testo
Unificato con gli atti nn. 4953 (Razzi ed  altri);  4954  (Donadi  ed
altri); 4985 (Pionati); 5032 (Palagiano ed altri);  5063  (Cambursano
ed altri); 5098 (Briguglio); 5114 (Baccini); 5123 (Alfano Angelino ed
altri); 5127 (Giachetti ed altri); 5134  (Graziano  ed  altri);  5136
(Moffa ed altri); 5138 (Antonione ed altri); 5142 (Casini ed  altri);
5144 (Rubinato ed altri); 5147 (Dozzo ed  altri);  5176  (Bersani  ed
altri); 5198 (iniziativa popolare); il 24 maggio 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3321):
    Assegnato alla 1^ Commissione (Affari  costituzionali),  in  sede
referente, il 29 maggio 2012 con pareri delle Commissioni 2^, 5^, 6^,
13^ e questioni regionali.
    Esaminato dalla l^ Commissione (Affari costituzionali),  in  sede
referente, il 7, 12, 13, 19 e 20 giugno 2012; il 3 luglio 2012.
    Esaminato in aula e approvato il 5 luglio 2012.

riferimento id:6335
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it