Meno soldi ai partiti ed alla politica - LEGGE 6 luglio 2012 , n. 96
LEGGE 6 luglio 2012 , n. 96
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei
partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la
trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al
Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il
finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per
l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
(12G0120)
(GU n. 158 del 9-7-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti
e dai movimenti politici
1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai
movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per
cento dei quali, pari a euro 63.700.000, e' corrisposto come rimborso
delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per
l'attivita' politica. Il restante 30 per cento, pari a euro
27.300.000, e' erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi
dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da
considerare come limiti massimi.
2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli
organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura
degli organi stessi, a euro 15.925.000».
3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23
febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: «Il fondo relativo
al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e'
ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva
popolazione».
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e
5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a
decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera
dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di
Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Sono abrogati:
a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun
partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora
il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei
candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di
riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai
due terzi del totale, con arrotondamento all'unita' superiore.
8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali
relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non e'
ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento.
L'importo cosi' risultante e' ridotto di un ulteriore 50 per cento.
Art. 2
Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti
politici
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e'
attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi
del comma 2 del presente articolo un contributo annuo volto a
finanziare l'attivita' politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che
essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni
liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del
calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite
massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante,
le quote associative e le erogazioni liberali percepite.
2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il
2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo
della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un
candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il
rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli
regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di
Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo,
del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo
di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo e'
suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna
elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali e'
ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva
popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico
avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo
proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima
elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si
intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e
dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 3 ed e' soggetta al
medesimo termine di decadenza.
4. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2,
i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei
documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e
i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma
dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9, entro il 15 giugno
di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di
cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e
determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato e' certificato da
una delle societa' di revisione indicate all'articolo 9, comma 1. In
via transitoria, con riferimento alle erogazioni liberali dell'anno
2012, detta certificazione puo' essere resa dal collegio dei revisori
di ciascun partito o movimento politico.
5. La Commissione di cui all'articolo 9 comunica ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 10
luglio di ciascun anno, l'entita' del contributo attribuibile a
ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente
articolo.
6. L'attribuzione dei contributi e' disposta secondo le medesime
modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno
1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge,
nei limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo.
Art. 3
Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per
il cofinanziamento dell'attivita' politica
1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei
rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di
cofinanziamento dell'attivita' politica ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente
del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei
deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La richiesta si intende effettuata alla data:
a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;
b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via
telematica;
c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante,
ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.
3. La richiesta e' presentata dal rappresentante legale o dal
tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il
contrassegno di lista. La titolarita' delle qualita' personali di cui
al periodo precedente e' comprovata mediante atto notorio ricevuto da
un notaio, che e' allegato alla richiesta. Alla richiesta e'
allegata, altresi', la copia autentica del verbale di deposito del
contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La
sottoscrizione della richiesta e' autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla
legge, siano state presentate liste di candidati che non siano
diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta e'
trasmessa, secondo le modalita' previste nei periodi dal primo al
quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista
autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e
per conto della stessa.
4. Qualora piu' partiti o movimenti politici abbiano depositato
congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma
aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di
una lista comune di candidati, la richiesta e' presentata, secondo le
modalita' previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di
essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal
diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 4 i
singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad
altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto
specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente
articolo.
5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei
deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali
concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei
consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i
rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori
dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del
Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva
con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i
rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato
della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della
Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della
Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in
attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6
della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti
dal Ministero dell'economia e delle finanze».
Art. 4
Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti
politici facenti parte di aggregazioni
1. Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei
contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica, di cui
all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato
congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di
candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di
cui al medesimo articolo 3, comma 1, che i rimborsi per le spese
elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante
siano attribuiti in base a quote da essi specificamente
predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto
possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali
quote.
2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1, i
rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento
eventualmente spettante sono attribuiti in quote eguali a tutti i
partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il
contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i
movimenti politici aventi diritto possono disporre anche
disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.
Art. 5
Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici
1. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di
candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora
abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi
di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto
costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al
Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera
dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento
delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella
forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente
ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per
la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato
a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo
alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti
degli iscritti.
2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di
candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non
trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente
della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi
previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e
alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.
Art. 6
Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per
l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali
1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il
rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base regionale. A
tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni in proporzione alla
rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione e'
ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di
candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a
condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
regione. Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i candidati
non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il
rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai
voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano
ottenuto almeno un candidato eletto».
Art. 7
Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di
movimenti politici
1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, e' sostituito dal
seguente:
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per
cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno
2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei
movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature
elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o
del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante
eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome
di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro
annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario
o postale».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7
milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3
giugno 1999, n. 157.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle
minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in
merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al medesimo comma 2, fatta salva l'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della
citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti
dall'attivita' di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo
di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo,
della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al
secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo
del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge e' rideterminato in
funzione dell'operativita' della clausola di salvaguardia di cui al
precedente periodo.
4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le
parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in
denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo
15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38
euro».
5. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
e successive modificazioni, le parole: «sui quotidiani e periodici»
sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti
web».
Art. 8
Uso di locali per lo svolgimento di attivita' politiche
1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito
regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici
e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a
disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla
presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee,
convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento
dell'attivita' politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari
definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di
funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attivita'
politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.
Art. 9
Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei
partiti e dei movimenti politici
1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella
propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti
politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta
espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per
cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della
Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante
eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al
Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle
province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una
societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi
dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente
alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione
contabile e finanziaria puo' essere affidato alla medesima societa'
di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi,
rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La
societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio
sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale
fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della
contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili. Controlla altresi' che il rendiconto di
esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione
contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme
che lo disciplinano.
2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione
elettorale mediante la presentazione di una lista comune di
candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato
congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di
avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1.
3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo
dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito
denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei
deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della
Repubblica, ad assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie
dotazioni di personale di segreteria. La Commissione e' composta da
cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della
Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di
Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i
componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini
giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere
di cassazione o equiparata. La Commissione e' nominata, sulla base
delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto
congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo
atto e' individuato tra i componenti il Presidente della Commissione,
che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non e'
corrisposto alcun compenso o indennita' per l'attivita' prestata ai
sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti
della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri
incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e'
di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. La Commissione effettua il controllo di regolarita' e di
conformita' alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente
articolo, e dei relativi allegati, nonche' di ottemperanza alle
disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15
giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei
partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2
per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo
della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante
eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al
Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere
alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti
dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo
modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio
compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma,
sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio
espresso sul rendiconto dalla societa' di revisione di cui al comma 1
del presente articolo, nonche' il verbale di approvazione del
rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o
movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad
una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista
comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia
depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto agli
obblighi di cui al presente comma.
5. Nello svolgimento della propria attivita', la Commissione
effettua il controllo anche verificando la conformita' delle spese
effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla
documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15
febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del
rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a
sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali
irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30
aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui
esprime il giudizio di regolarita' e di conformita' alla legge, di
cui al primo periodo del comma 4. La relazione e' trasmessa ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive
Assemblee.
6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione
trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che
risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli
obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno
precedente.
7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonche'
l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del
rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono
contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici
interessati nel termine di cui al comma 6.
8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza,
l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai
movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della
comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga
sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al
partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dal comma 9.
9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di
presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della
societa' di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da
parte del competente organo interno, la Commissione applica la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione
dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo
di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il
cofinanziamento di cui all'articolo 2.
10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato
gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge
2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente
articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet
dei documenti di cui al comma 20 del presente articolo nel termine
indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8,
entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo
dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso
a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il
cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge.
11. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di
esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi
rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non
dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione
dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso
a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il
cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo
dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto non siano
rappresentate in conformita' al modello di cui all'allegato A alla
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 11 della
presente legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente
attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese
elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo
2.
12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla
gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in
tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla
legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma
corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione
omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non
corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per
l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di
contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite
di un terzo dell'importo medesimo.
13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato
una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti
ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle
donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno
1999, n. 157, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari
a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per
l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di
contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni applicate
non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo
complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso
per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui
all'articolo 2.
15. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto
della gravita' delle irregolarita' commesse e ne indica i motivi.
16. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da
9 a 13 siano state commesse da partiti e movimenti politici che
abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale
mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le
sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del
movimento politico inottemperante o irregolare.
17. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico
interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva
competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le
rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il
cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso
ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente
articolo.
18. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da
9 a 13 del presente articolo siano state commesse da partiti o
movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le
spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui
all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi,
la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie
in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei
due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito
nell'ultimo anno.
19. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo, nonche' ai fini della
tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente
disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26
della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
20. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro
il 10 luglio di ogni anno, nonche' in un'apposita sezione del sito
internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma
5, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di
esercizio e i relativi allegati, nonche' la relazione della societa'
di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di
esercizio.
21. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla
ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino
al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio
successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi
elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto
e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio
1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo.
22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al
comma 1 di investire la propria liquidita' derivante dalla
disponibilita' di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi
dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.
23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le
seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui
all'allegato A,»;
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e' annotata
l'identita' dell'erogante».
24. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n.
157, e' abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal
predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento
delle procedure gia' esperite alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi
all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di
regolarita' e conformita' alla legge dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 e'
effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2
gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data
di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione
invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare
eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarita'
contabili.
26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai
rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31
ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e
movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2
gennaio 1997, n. 2.
27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157,
nonche' l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997,
n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti
relativi agli esercizi anteriori al 2013.
28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al
precedente periodo si applica anche alle societa' con partecipazione
di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonche' alle
societa' controllate da queste ultime, ove tale partecipazione
assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'».
29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono
strettamente finalizzati all'attivita' politica, elettorale e
ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. E' fatto divieto ai
partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o
acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano
state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli
regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo
divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da societa'
possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo
precedente.
Art. 10
Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti
1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9,
commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un terzo dei
rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di
cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le
funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni
analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti
relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
Art. 11
Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla
politica
1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n.
659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» e'
sostituita dalla seguente: «cinquemila».
2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono
sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo
4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive
modificazioni».
3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna
elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi
elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicita' del referto di
cui al comma 3».
4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione
«Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione
caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b)
contribuzioni da persone giuridiche» e' inserita la seguente voce:
«b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti
politici».
Art. 12
Pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti
che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti
politici o funzioni analoghe
1. Le disposizioni in materia di pubblicita' della situazione
patrimoniale e reddituale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si
applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono le
funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o
funzioni analoghe, che non siano titolari di cariche elettive.
Art. 13
Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e
dei partiti politici per le elezioni comunali
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a
100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo
massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e
della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a
500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo
massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e
della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le
spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di
sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma
della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al
prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste
elettorali comunali.
4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a
100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare
l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro
5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni
cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti,
le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica
di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo
derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra
ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto
nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore
a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare
l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro
25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni
cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna
elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa
all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla
carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la
somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10
dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente
legge:
a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi
previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente
articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno
di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo
restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma
6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza
il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;
b) articolo 11;
c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti
delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale;
comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita
la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte
dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4,
intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con
l'Ufficio elettorale centrale;
d) articolo 13;
e) articolo 14;
f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di
spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del
presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della
Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e
comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti
riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo;
comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di
appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo
periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti
di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.
7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese
elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la
sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La
dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al
presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle
elezioni.
Art. 14
Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e
movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma
risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero
dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per
l'elezione della Camera dei deputati.
2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della
Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati,
11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere
con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge
10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente
legge.
3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono
sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;
c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono
sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».
Art. 15
Deleghe al Governo e disposizioni in materia di erogazioni liberali
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo
recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni
necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni
della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in
materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai
movimenti politici, nonche' di rimborso delle spese per le
consultazioni elettorali e referendarie.
2. Alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di detrazioni per oneri, le parole da: «le erogazioni
liberali» fino a: «nonche'» e le parole: «erogazioni e» sono
soppresse a decorrere dal 1º gennaio 2013.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per
cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno
2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e' consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400».
4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, valutate in 47,4 milioni di
euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
5. Le residue disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono iscritte in
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze.
6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle
minori entrate di cui al comma 3 del presente articolo e riferisce in
merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al medesimo comma 3, fatta salva l'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della
citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di cui
al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in
merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
cui al secondo periodo.
Art. 16
Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni
provocati da eventi sismici e calamita' naturali
1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni
2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche
competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti
ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamita' naturali
che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1º gennaio
2009.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4826):
Presentato dall'On. Arturo Iannaccone, dall'on. Elio Vittorio
Belcastro e dall'on. Americo Porfidia in data 5 dicembre 2011.
Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 12 gennaio 2012 con parere della V Commissione.
Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 22, 28, 29
marzo 2012; il 3, 4, 11, 12, 17, 18, 19, 24 e 26 aprile 2012; il 3,
8, 9 e 10 maggio 2012.
Esaminato in aula il 14, 22 e 23 maggio 2012 e approvato in Testo
Unificato con gli atti nn. 4953 (Razzi ed altri); 4954 (Donadi ed
altri); 4985 (Pionati); 5032 (Palagiano ed altri); 5063 (Cambursano
ed altri); 5098 (Briguglio); 5114 (Baccini); 5123 (Alfano Angelino ed
altri); 5127 (Giachetti ed altri); 5134 (Graziano ed altri); 5136
(Moffa ed altri); 5138 (Antonione ed altri); 5142 (Casini ed altri);
5144 (Rubinato ed altri); 5147 (Dozzo ed altri); 5176 (Bersani ed
altri); 5198 (iniziativa popolare); il 24 maggio 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3321):
Assegnato alla 1^ Commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 29 maggio 2012 con pareri delle Commissioni 2^, 5^, 6^,
13^ e questioni regionali.
Esaminato dalla l^ Commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 7, 12, 13, 19 e 20 giugno 2012; il 3 luglio 2012.
Esaminato in aula e approvato il 5 luglio 2012.