Invio delle comunicazioni alle parti processuali, mediante Posta elettronica certificata (PEC)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 giugno 2012
Invio delle comunicazioni alle parti processuali, mediante Posta
elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 16, comma 1-bis,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (12A07620)
(GU n. 158 del 9-7-2012 )
IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE
Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2012, recante «Regole
tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della
Posta elettronica certificata (PEC), per le comunicazioni di cui
all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546», emanato in attuazione dell'art. 39, comma 8, lettera a),
punto 2), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
Accertate le funzionalita' del sistema, che consente l'invio delle
comunicazioni attraverso la Posta elettronica certificata (PEC), in
uso dal 15 maggio 2012 presso gli uffici di segreteria delle
commissioni tributarie regionali e provinciali operanti nelle regioni
Friuli-Venezia Giulia ed Umbria, individuate dal predetto decreto del
26 aprile 2012;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 26 aprile 2012, concernenti l'invio delle
comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta elettronica
certificata, di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, si applicano anche agli uffici di
segreteria delle commissioni tributarie regionali e provinciali
operanti nelle seguenti regioni: Lombardia, Sardegna, Sicilia e
Veneto.
Art. 2
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 16 luglio 2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2012
Il direttore generale: Lapecorella