Data: 2012-07-12 15:34:37

Case per ferie - gestione da parte di società di capitali

Gentile Staff Omniavis,

con la presente sono a porre un dubbio interpretativo dell'art. 51 della legge regionale Toscana 42/2000 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo).

L'articolo citato al primo comma recita: "Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative".

Il quesito che mi è stato posto concerne la possibilità di gestione di strutture ricettive del tipo case per ferie da parte di costituenda società di capitali, segnatamente una srl. I dubbi interpretativi della norma che non riesco a sciogliere sono sostanzialmente due:

1) Per "privati" si intende soggetti non titolari di partita IVA oppure qualunque tipo di soggetto di natura privatistica (e dunque anche le società di capitali)?

2) Le finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative indicate nell'articolo, sono riferite solo agli enti o a tutte le categorie di soggetti legittimati citate e, in questo secondo caso, essendo la srl costituenda, è opportuno che venga fatta menzione di tali finalità nell'oggetto sociale?

grazie mille

riferimento id:6316

Data: 2012-07-12 18:20:25

Re:Case per ferie - gestione da parte di società di capitali

1) Per "privati" si intende soggetti non titolari di partita IVA oppure qualunque tipo di soggetto di natura privatistica (e dunque anche le società di capitali)?
[color=red]A mio avviso devono intendersi tutti i privati. Sia quelli NON professionali che quelli professionali e imprenditoriali purchè operino senza scopo di lucro
Del resto il mondo del no profit è caratterizzato anche da soggetti formalmente "commerciali"
http://www.tuttononprofit.com/2011/06/srl-sportiva-dilettantistica-senza.html
http://guide.supereva.it/non_profit/interventi/2010/04/s.r.l.-senza-finalita-di-lucro
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=837
[/color]


2) Le finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative indicate nell'articolo, sono riferite solo agli enti o a tutte le categorie di soggetti legittimati citate e, in questo secondo caso, essendo la srl costituenda, è opportuno che venga fatta menzione di tali finalità nell'oggetto sociale?
[color=red]L'inciso è riferito a tutti i soggetti. Quindi una SRL deve operare senza scopo di lucro per le finalità anzidette.
Ovviamente tali finalità dovranno risultare dall'atto costitutivo e/o statuto ma il Comune NON può sindacare l'esistenza di tale condizione.
Quindi anche in caso di mancata menzione la SCIA è valida ed andrà verificato IN CONCRETO, in sede di vigilanza, se esistono i due presupposti.[/color]

riferimento id:6316

Data: 2012-07-12 19:35:40

Re:Case per ferie - gestione da parte di società di capitali

Gentile Dott. Chiarelli,

La ringrazio per il sollecito riscontro. Avevo volutamente posto i quesiti in modo neutro e condivido la sua lettura ed interpretazione della normativa. Peraltro, preciso che analoga risposta ho ricevuto dal Comune presso il quale dovremo presentare le pratiche di subentro della costituenda società, che acquisterà due rami di azienda autorizzati come case per ferie da un'associazione.

Tuttavia mantengo un dubbio, sul quale vorrei confrontarmi. Il 2247 c.c. definisce il contratto di società come quello con cui "due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica [u]allo scopo di dividerne gli utili[/u]. Buona parte della dottrina sostiene che lo scopo lucrativo sia la causa del contratto sociale, requisito essenziale ex art. 1325 c.c. a pena di nullità (1418 c.c.).

E' evidente che l'avvento delle società di capitali sportive ex art. 90 l.289/02 abbia rappresentato uno "squarcio" non indifferente in quelli che sembravano principi fondamentali, così come è altresì vero che si sono progressivamente diffuse nuove concezioni che hanno focalizzato l'attenzione non più solo sugli aspetti lucrativi, ma anche su quelli non lucrativi, ed il proliferare delle imprese sociali ne è sintomatico.

Nel caso specifico che seguo, la s.r.l. sarà costituita solo per rilevare questi due rami di azienda e solo per esercitare l'attività di case per ferie, quindi questa non sarà una parte dell'attività sociale, ma costituirà l'unica attività realmente svolta dalla società (anche se l'oggetto sociale sarà comunque più ampio e ricollegato all'intero comparto turistico-ricettivo).

Secondo lei una s.r.l. con queste specifiche caratteristiche può comunque ritenersi legittimata all'esercizio in via esclusiva di un'attività di casa per ferie? Secondo lei conta, in altri termini, la sostanza della condotta gestoria da parte della srl, più che la sua natura giuridica?

Mi rendo conto, e me ne scuso, che non sia un quesito propriamente "amministrativo" o "normativo", ma volevo sentire un suo parere di merito. Per quanto concerne l'oggetto sociale, inseriremo sicuramente le finalità non lucrative, anche perchè in caso contrario il Registro Imprese bloccherebbe la pratica di attivazione della società (o almeno dovrebbe!).

La ringrazio nuovamente del tempo dedicatomi.
saluti

riferimento id:6316

Data: 2012-07-12 20:00:55

Re:Case per ferie - gestione da parte di società di capitali


Gentile Dott. Chiarelli,

La ringrazio per il sollecito riscontro. Avevo volutamente posto i quesiti in modo neutro e condivido la sua lettura ed interpretazione della normativa. Peraltro, preciso che analoga risposta ho ricevuto dal Comune presso il quale dovremo presentare le pratiche di subentro della costituenda società, che acquisterà due rami di azienda autorizzati come case per ferie da un'associazione.

Tuttavia mantengo un dubbio, sul quale vorrei confrontarmi. Il 2247 c.c. definisce il contratto di società come quello con cui "due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica [u]allo scopo di dividerne gli utili[/u]. Buona parte della dottrina sostiene che lo scopo lucrativo sia la causa del contratto sociale, requisito essenziale ex art. 1325 c.c. a pena di nullità (1418 c.c.).

E' evidente che l'avvento delle società di capitali sportive ex art. 90 l.289/02 abbia rappresentato uno "squarcio" non indifferente in quelli che sembravano principi fondamentali, così come è altresì vero che si sono progressivamente diffuse nuove concezioni che hanno focalizzato l'attenzione non più solo sugli aspetti lucrativi, ma anche su quelli non lucrativi, ed il proliferare delle imprese sociali ne è sintomatico.

Nel caso specifico che seguo, la s.r.l. sarà costituita solo per rilevare questi due rami di azienda e solo per esercitare l'attività di case per ferie, quindi questa non sarà una parte dell'attività sociale, ma costituirà l'unica attività realmente svolta dalla società (anche se l'oggetto sociale sarà comunque più ampio e ricollegato all'intero comparto turistico-ricettivo).

Secondo lei una s.r.l. con queste specifiche caratteristiche può comunque ritenersi legittimata all'esercizio in via esclusiva di un'attività di casa per ferie? Secondo lei conta, in altri termini, la sostanza della condotta gestoria da parte della srl, più che la sua natura giuridica?

Mi rendo conto, e me ne scuso, che non sia un quesito propriamente "amministrativo" o "normativo", ma volevo sentire un suo parere di merito. Per quanto concerne l'oggetto sociale, inseriremo sicuramente le finalità non lucrative, anche perchè in caso contrario il Registro Imprese bloccherebbe la pratica di attivazione della società (o almeno dovrebbe!).

La ringrazio nuovamente del tempo dedicatomi.
saluti
[/quote]

Salve,
purtroppo in un forum non è possibile sviscerare tutte le problematiche giuridiche, peraltro interessantissime, che stanno dietro la possibilità di costituire, fuori dall'ambito sportivo, società di capitali "non lucrative".
In senso contrario segnalo per tutti: G. F. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, 125, che, accanto alle società cd. lucrative, il codice civile prevede società mutualistiche, società consortili e società “istituzionalmente senza scopo di lucro oggettivo e/o soggettivo”, quali “le società per azioni che per legge dovevano perseguire scopi esclusivamente pubblici e palesemente incompatibili con la causa lucrativa o economica”. Per l’Autore le previsioni legislative speciali che prevedono ipotesi di società che per legge non devono perseguire o possono non perseguire uno scopo di lucro (come ad esempio le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, di cui all’art. 61 TUF) “devono essere tuttavia valutate come norme eccezionali ed in quanto tali da esse non è consentito desumere che sia legittima la costituzione di società senza scopo di lucro, al di fuori dei casi previsti per legge”.

CIO' PREMESSO A MIO AVVISO LA QUESTIONE PUO' ESSERE COSI' SINTETIZZATA:
1) La Regione non ha inteso disciplinare la problematica in quanto riservata alla competenza esclusiva dello Stato
2) la norma NON va intesa come limitativa della possibilità di svolgere le attività in commento in forma di società di capitali (anche alla luce dei criteri interpretativi pro-impresa contenute nei D.L. 1 e 5 del 2012)
3) la norma regionale IMPONE due condizioni per poter svolgere l'attività, anche da parte di "privati":
a) che ciò sia fatto senza scopo di lucro (attenzione, il privato può avere nel suo complesso uno scopo di lucro, anche evidente e diretto, ma NON deve gestire questo "ramo di azienda" con scopo di lucro)
b) deve svolgere l'attività " per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative"

Se esistono queste condizioni una SRL può ben essere intestataria di case per ferie, purchè DI FATTO garantisca la due condizioni e, aggiungo io, meglio se ciò è formalizzato anche nell'ambito dell'oggetto sociale.

riferimento id:6316

Data: 2013-12-27 11:07:18

Re:Case per ferie - gestione da parte di società di capitali

Mi rendo conto di leggere molto in ritardo questo forum che trovo molto interessante.
Vorrei che qualcuno, sempre sul tema delle case per ferie gestite da società, mi chiarisse questo aspetto :

1)Può un Ente morale a livello nazionale che percepisce unicamente contributi dallo stato, e che possiede una casa per ferie  B1 , fare con una Società Srl un contratto di affitto 6+6 per la gestione percependo da questa Srl un cospicuo affitto annuale ?

2 ) e può una Società SRL gestire una casa per ferie B1 , a questo punto a scopo di lucro poiché paga  affitto, gestire  questa casa per ferie B1 dove la normativa riferisce ....non a scopo di lucro?.

Scusate il giro di parole e ringrazio chi vorrà darmi risposte

Ottavio

riferimento id:6316

Data: 2014-06-25 15:28:10

Re:Case per ferie - gestione da parte di società di capitali

Toscana - risoluzione su CASE PER FERIE - 14/5/2014

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20051.new#new

riferimento id:6316
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it