Data: 2012-07-10 08:55:19

Trattenimenti in esercizio di somministrazione

A seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 124 Regolamento Esecuzione Tulps (Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge) ed alle recenti novità in materia di autocertificazione acustica, i titolari di esercizi sìdi somministrazione che volessero allietare la clientela con serate musicali o altri intrattenimenti non sono più tenuti a presentare la relativa SCIA.
E' corretto?  ???
Nel caso della valutazione previsionale di impatto acustico, sono tenuti a presentarla (art. 4, comma 1 decreto n° 227/2011) se utilizzano impianti di diffusione sonora o utilizzano strumenti musicali (tipo piano bar).
Yes or not?  :o
Possono però presentare autocertificazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 decreto sopra citato se le emissioni non sono superiori a quelle previste dal piano acustico comunale.
Ok?  ::)
Nel caso dell'autocertificazione, la presenta il titolare ma come fa a dichiarare che non supera i limiti? Non si dovrà comunque rivolgere ad un tecnico?  :-\

riferimento id:6287

Data: 2012-07-10 17:11:37

Re:Trattenimenti in esercizio di somministrazione

A seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 124 Regolamento Esecuzione Tulps (Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge) ed alle recenti novità in materia di autocertificazione acustica, i titolari di esercizi sìdi somministrazione che volessero allietare la clientela con serate musicali o altri intrattenimenti non sono più tenuti a presentare la relativa SCIA.
E' corretto? 
[color=red]CORRETTISSIMO[/color]
Nel caso della valutazione previsionale di impatto acustico, sono tenuti a presentarla (art. 4, comma 1 decreto n° 227/2011) se utilizzano impianti di diffusione sonora o utilizzano strumenti musicali (tipo piano bar).
Yes or not? 
[color=red]yes MA SEMPRE NELLA FORMA DELLA AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEL DIRETTO INTERESSATO (ANCHE SENZA FIRMA DI TECNICO ABILITATO)[/color]

Possono però presentare autocertificazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 decreto sopra citato se le emissioni non sono superiori a quelle previste dal piano acustico comunale.
Ok? 
[color=red]CORRETTISSIMO[/color]

Nel caso dell'autocertificazione, la presenta il titolare ma come fa a dichiarare che non supera i limiti?
[color=red]A SUO RISCHIO E PERICOLO.
Per 14 anni non ci siamo posti il problema di come facca il macellaio a dichiarare tutti i requisiti edilizi, sanitari, ambientali ecc... per aprire esercizio di vicinato alimentare e ci poniamo il problema se tizio riesce a capire se fa troppo casino.
Ammesso (E NON CONCESSO) che una valutazione di impatto acustico riesca a dirti con certezza che non superi i limiti (ricordo che il RUMORE è bastardo, si propaga in modo strano e un lieve vento fa saltare tutti i differenziali di decibel misurati anche dal mglior tecnico).
Insomma ... se se la sente autocertifica, se non se la sente chiama uno bravo (che però NON è detto debba essere iscritto nell'elenco regionale!!!!!)
[/color]

Non si dovrà comunque rivolgere ad un tecnico?
[color=red]Se vuole .... altrimenti mano sulla manovella e alla prima secchiata di acqua abbassa il volume[/color]

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