Data: 2012-07-09 07:01:26

Musica in esercizio di vicinato

Può il titolare di un esercizio di vicinato organizzare piccoli tratteniumenti musicali per allietare la propria clientela?
Mi spiego meglio: un esercizio di vicinato alimentare con somministrazione non assistita, ha anche concessione per l'occupazione di suolo pubblico per tavoli e sedie, vi si potrebbe (integrando magari la concessione per l'occupazione di suolo pubblico che al momento non prevede questa possibilità) effettuare serate con musica dal vivo (tipo piano bar o simili) all'esterno del locale? o dette atività musicali possono essere svolte solo negli esercizi di somministrazione?
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Data: 2012-07-09 17:37:45

Re:Musica in esercizio di vicinato


Può il titolare di un esercizio di vicinato organizzare piccoli tratteniumenti musicali per allietare la propria clientela?
Mi spiego meglio: un esercizio di vicinato alimentare con somministrazione non assistita, ha anche concessione per l'occupazione di suolo pubblico per tavoli e sedie, vi si potrebbe (integrando magari la concessione per l'occupazione di suolo pubblico che al momento non prevede questa possibilità) effettuare serate con musica dal vivo (tipo piano bar o simili) all'esterno del locale? o dette atività musicali possono essere svolte solo negli esercizi di somministrazione?
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In linea generale NON vi sono ostacoli allo svolgimento di queste attività anche in esercizi diversi da quelli di somministrazione.
In base al D.L. 5/2012 gli esercizi di somministrazione possono svolgere il piccolo trattenimento LIBERAMENTE (senza licenza nè scia) mentre per gli esercizi di vicinato rimane la necessità del titolo ai sensid ell'art. 68 (io ritengo scia) e comunque occorre una "autorizzazione" espressa ai fini del suolo pubblico.

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Data: 2012-07-16 09:16:34

Re:Musica in esercizio di vicinato

Negli esercizi di somministrazione che voglionio effettuare al loro interno attività di trattenimento ( musica: piano bar ed altro) il Comando di Polizia Locale  ritiene vi sia l'obbligo di presentare la SCIA, previa acquisizione del null-osta dell'ufficio ambiente sulla valtazione di impatto acustico. Considerato quanto da Lei asserito: In base al D.L. 5/2012 gli esercizi di somministrazione possono svolgere il piccolo trattenimento LIBERAMENTE (senza licenza nè scia), potrei avere un approfondimento in merito alla modifica apportata da detto decreto?

Cordiali saluti

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Data: 2012-07-16 09:40:33

Re:Musica in esercizio di vicinato

Il DL citato ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 Regolamento Esecuzione Tulps (sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge).
Relativamente alla musica presentano autocertificazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 decreto n° 227/2011.
Nella sezione "Toscana" c'è un mio quesito con relativa risposta (trattenimenti in esercizio di somministrazione).
:D

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Data: 2012-07-16 13:06:46

Re:Musica in esercizio di vicinato


Negli esercizi di somministrazione che voglionio effettuare al loro interno attività di trattenimento ( musica: piano bar ed altro) il Comando di Polizia Locale  ritiene vi sia l'obbligo di presentare la SCIA, previa acquisizione del null-osta dell'ufficio ambiente sulla valtazione di impatto acustico. Considerato quanto da Lei asserito: In base al D.L. 5/2012 gli esercizi di somministrazione possono svolgere il piccolo trattenimento LIBERAMENTE (senza licenza nè scia), potrei avere un approfondimento in merito alla modifica apportata da detto decreto?

Cordiali saluti
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Confermo quanto detto da Mirta.
1) i piccoli intrattenimenti sono liberi (nè licenza nè scia)
2) l'impatto acustico NON può mai essere subordinato al parere dell'ufficio ambiente. Era sbagliato prima lo è a maggior ragione con il DPR 227/2011

Trovi molti interventi nel forum.

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Data: 2016-10-07 05:33:50

Re:Musica in esercizio di vicinato

TRATTENIMENTI MUSICALI: illegittimo il diniego per generica tutela della quiete pubblica

[img]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14590333_10211474249361152_2756922726765660460_n.jpg?oh=7b949086992f21566bcb60038aef5821&oe=5866C23C[/img]

[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 6 ottobre 2016 n. 2245 [/b][/color]

Al di là della questione se fosse o meno necessario dotarsi di idoneo titolo abilitativo per svolgere l’attività in questione, va rilevato che il Comune ha respinto la richiesta di svolgimento di eventi musicali all’interno del citato pubblico esercizio, presentata dalla ricorrente, sul presupposto, non provato e meramente presunto, che l’attività musicale che la ricorrente voleva esercitare all’interno del proprio locale avrebbe alterato la quiete pubblica. Tale motivazione è erronea, perché l’amministrazione si è basata su una mera supposizione senza effettuare alcuna idonea istruttoria sul punto e anticipando un giudizio in relazione ad un’attività di cui non è stata valutata la portata e la dimensione, anche in considerazione del fatto che si tratta di soli sei serate musicali da svolgersi all’interno del locale con inizio alle ore 20,30 e fine alle ore 00,00.

http://buff.ly/2d7DUtr

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