Data: 2011-03-21 12:44:34

procura institoria in caso di attività di somministrazione

Un soggetto " ditta individuale", intende esercitare attività di somministrazione pur non avendo i requisiti professionali, avvalendosi di un'altra persona che ne possiede a mezzo di procura institoria.Vorrei cortesemente avere i riferimenti normativi, per rispondere negativamente all'istanza.(regione lazio)

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Data: 2011-03-21 14:27:43

Re: procura institoria in caso di attività di somministrazione


Un soggetto " ditta individuale", intende esercitare attività di somministrazione pur non avendo i requisiti professionali, avvalendosi di un'altra persona che ne possiede a mezzo di procura institoria.Vorrei cortesemente avere i riferimenti normativi, per rispondere negativamente all'istanza.(regione lazio)
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Il Ministero è dell'idea (che condivido sotto il profilo formale) che solo gli organismi collettivi possano nominare un preposto e non le imprese individuali.

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,

la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione IV “Promozione della Concorrenza”




Risoluzione n. 139010 del 11.10.2010

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Quesito articolo 71.

Con riferimento al quesito formulato da codesta Confederazione si precisa che ai fini dell’avvio di una attività commerciale di vendita e di somministrazione i requisiti di accesso sono attualmente prescritti dall’articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 che, al comma 7, ha abrogato il comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, che elencava i requisiti poi sostituiti.

Non è stata oggetto di abrogazione la disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 5 del citato d.lgs.114 che dispone “In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale”.

Detta norma, pertanto deve ritenersi vigente e applicabile, fermo restando, ovviamente, che il richiamo ai requisiti “di cui al comma 5” deve intendersi riferito ai nuovi requisiti elencati al comma 6 del citato articolo 71.

Di conseguenza, la possibilità di utilizzare la figura di un preposto in possesso della qualificazione professionale resta valida solo ed esclusivamente nel caso delle società.



IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

in senso contrario e per approfondimenti:

http://www.edkeditore.it/edk/webimg.nsf/Immagini/5881AD2F3A0D9EFEC1257754004498C5/$FILE/PLCOM_25-2010_02.html

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Data: 2011-05-07 09:29:55

Re: procura institoria in caso di attività di somministrazione

Segnalo:

IL PREPOSTO ALLA VENDITA E ALLA SOMMINISTRAZIONE

Che la questione del preposto sia, da sempre, una delle più complesse problematiche che il funzionario addetto alle attività economiche si trovi a gestire lo dimostra anche la recente risoluzione del MISE, il quale afferma che nulla è cambiato rispetto alla previgente disciplina e che, quindi, il preposto possa essere nominato soltanto quando l’attività è esercitata in forma societaria. Ma questa interpretazione contrasta con la scelta del legislatore.

http://www.edkeditore.it/edk/newsletter/PLCOM/2011/PLCOM_17-2011/PLCOM_17-2011_02.html

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